IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la
razionalizzazione della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento  CEE  4028/86,  cosi'  come  modificato  dal
regolamento CEE 3944/90, che, al titolo VII riguardante l'adattamento
delle  capacita'  di cattura, prevede, tra l'altro, la concessione di
premi di arresto temporaneo delle navi da pesca;
  Visto  il  decreto-legge  13  luglio  1993,  n.  224,   concernente
attuazione del fermo biologico per l'anno 1993;
  Ritenuta   la  necessita'  di  fissare  le  modalita'  tecniche  di
attuazione del suddetto decreto concernenti il  controllo  del  fermo
delle  navi,  l'erogazione dei premi e dell'indennita' giornaliera, i
criteri di ripresa dell'attivita'  di  pesca  dopo  l'attuazione  del
fermo;
  Sentiti la commissione consultiva centrale ed il comitato nazionale
per  la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare
nella seduta del 13 luglio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il fermo previsto dal  decreto-legge  in  epigrafe  indicato  e'
effettuato in via obbligatoria dal 25 luglio 1993 al 7 settembre 1993
da  tutte  le  navi  iscritte nei compartimenti marittimi di Trieste,
Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini,  Pesaro,  Ancona,  S.
Benedetto del Tronto, Pescara, Termoli, Manfredonia, Molfetta, Bari e
Brindisi;  in via facoltativa, secondo le modalita' di cui all'art. 2
del citato decreto-legge, dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre 1993 da
tutte le navi iscritte  nei  compartimenti  marittimi  di  Gallipoli,
Taranto,  Crotone,  Reggio  Calabria,  Vibo Valentia marina, Salerno,
Castellammare di  Stabia,  Torre  del  Greco,  Napoli,  Gaeta,  Roma,
Civitavecchia,  Portoferraio,  Livorno, Viareggio, Marina di Carrara,
La Spezia, Savona ed Imperia.
  2. Nelle acque antistanti  i  compartimenti  marittimi  in  cui  e'
attuato  il  fermo  non  e'  consentito l'esercizio della pesca con i
sistemi a strascico ed a traino pelagico a nessuna  unita'  anche  se
proveniente da altri compartimenti marittimi.
  3.  Le unita', iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico,
adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi  di  profondita'  nel
Tirreno,  effettuano  obbligatoriamente  il fermo nel periodo fissato
per le navi iscritte nei compartimenti del Tirreno  con  ritorno  nel
porto di iscrizione.