IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione della pesca marittima; Visto il regolamento CEE 4028/86, cosi' come modificato dal regolamento CEE 3944/90, che, al titolo VII riguardante l'adattamento delle capacita' di cattura, prevede, tra l'altro, la concessione di premi di arresto temporaneo delle navi da pesca; Visto il decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, concernente attuazione del fermo biologico per l'anno 1993; Ritenuta la necessita' di fissare le modalita' tecniche di attuazione del suddetto decreto concernenti il controllo del fermo delle navi, l'erogazione dei premi e dell'indennita' giornaliera, i criteri di ripresa dell'attivita' di pesca dopo l'attuazione del fermo; Sentiti la commissione consultiva centrale ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 13 luglio 1993; Decreta: Art. 1. 1. Il fermo previsto dal decreto-legge in epigrafe indicato e' effettuato in via obbligatoria dal 25 luglio 1993 al 7 settembre 1993 da tutte le navi iscritte nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Pesaro, Ancona, S. Benedetto del Tronto, Pescara, Termoli, Manfredonia, Molfetta, Bari e Brindisi; in via facoltativa, secondo le modalita' di cui all'art. 2 del citato decreto-legge, dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre 1993 da tutte le navi iscritte nei compartimenti marittimi di Gallipoli, Taranto, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia marina, Salerno, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Napoli, Gaeta, Roma, Civitavecchia, Portoferraio, Livorno, Viareggio, Marina di Carrara, La Spezia, Savona ed Imperia. 2. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi in cui e' attuato il fermo non e' consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico ed a traino pelagico a nessuna unita' anche se proveniente da altri compartimenti marittimi. 3. Le unita', iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondita' nel Tirreno, effettuano obbligatoriamente il fermo nel periodo fissato per le navi iscritte nei compartimenti del Tirreno con ritorno nel porto di iscrizione.