IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla "Organizzazione del mercato del lavoro", e, in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 1, ed il comma 2 dell'art. 2; Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1987, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 1987 nel registro n. 11-130, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, con il quale si e' provveduto a determinare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Veneto; Considerato che l'attuazione del predetto provvedimento ha evidenziato l'esigenza di ulteriori modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una piu' razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego; Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio, delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonche' dello stato dei collegamenti e dei trasporti; Ritenuto di dover assicurare un migliore servizio all'utenza attraverso la creazione di nuove sezioni circoscrizionali e la ridefinizione dei confini di alcune di quelle precedentemente istituite; Acquisito il parere reso, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della suddetta legge, dalla commissione regionale per l'impiego del Veneto nelle sedute del 20 dicembre 1989, del 7 febbraio 1990 (delibere n. 3 e n. 4), e del 16 settembre 1992 (delibera n. 10/92 - 30), parere concernente l'opportunita' di una ridefinizione degli ambiti territoriali di alcune sezioni circoscrizionali istituite nella regione Veneto; Ritenuto di non poter condividere la proposta formulata dalla CRI circa l'istituzione in Cavarzere (Venezia) di una sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura, in considerazione delle disfunzioni che si sono verificate in quelle sedi nelle quali non e' stata istituita congiuntamente alla sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura la sezione circoscrizionale per l'impiego; Decreta: Provincia di Padova. I comuni di Agna e Candiana, gia' appartenenti alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 12 di Piove di Sacco vegono assegnati alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 13 di Monselice, gli ambiti territoriali delle predette sezioni circoscrizionali, pertanto, sono cosi' modificati: n. 12 di Piove di Sacco, con sede a Piove di Sacco, comprendente i comuni di Piove di Sacco, Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco; n. 13 di Monselice, con sede a Monselice, comprendente i comuni di Monselice, Agna, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca, Arre, Bagnoli di Sopra, Boara Pisani, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Granze, Masera' di Padova, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Vescovana. Provincia di Treviso. E' istituita la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 41, con sede a Pieve di Soligo, comprendente i comuni di Pieve di Soligo, Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Refrontolo, Sernaglia della Battaglia. Il comune di Nervesa della Battaglia, gia' appartenente alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 24 di Conegliano viene assegnato alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 22 di Montebelluna. Per effetto del disposto di cui ai punti precedenti, gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali n. 22 di Montebelluna, n. 24 di Conegliano e n. 25 di Vittorio Veneto sono cosi' modificati: n. 22 di Montebelluna, con sede a Montebelluna, comprendente i comuni di Montebelluna, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor, Volpago del Montello; n. 24 di Conegliano con sede a Conegliano, comprendente i comuni di Conegliano, Codogne', Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San Fior, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Susegana, Vazzola; n. 25 di Vittorio Veneto con sede a Vittorio Veneto, comprendente i comuni di Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Roma, 22 febbraio 1993 Il Ministro: CRISTOFORI
AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.