IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  recante norme sulla
"Organizzazione del mercato del lavoro", e, in particolare i commi  1
e 2 dell'art. 1, ed il comma 2 dell'art. 2;
  Visto  il  proprio  decreto  del  31 ottobre 1987, registrato dalla
Corte dei conti il  21  novembre  1987  nel  registro  n.  11-130,  e
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, con il
quale  si  e'  provveduto  a  determinare  l'assetto  delle   sezioni
circoscrizionali  per  l'impiego e per il collocamento in agricoltura
nella regione Veneto;
  Considerato  che  l'attuazione  del   predetto   provvedimento   ha
evidenziato  l'esigenza  di  ulteriori modifiche e aggiustamenti onde
pervenire ad una  piu'  razionale  articolazione  territoriale  degli
uffici  preposti  alla  gestione  del  mercato del lavoro, in modo da
assicurare   un   assetto   maggiormente   adeguato    al    migliore
soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro
tra domanda e offerta di impiego;
  Tenuto  conto  delle  condizioni  socio-economiche  del territorio,
delle    articolazioni    territoriali    delle    altre    strutture
amministrative, nonche' dello stato dei collegamenti e dei trasporti;
  Ritenuto  di  dover  assicurare  un  migliore  servizio  all'utenza
attraverso la  creazione  di  nuove  sezioni  circoscrizionali  e  la
ridefinizione   dei  confini  di  alcune  di  quelle  precedentemente
istituite;
  Acquisito il parere reso, ai  sensi  dell'art.  1,  secondo  comma,
della  suddetta  legge, dalla commissione regionale per l'impiego del
Veneto nelle sedute  del  20  dicembre  1989,  del  7  febbraio  1990
(delibere  n. 3 e n. 4), e del 16 settembre 1992 (delibera n. 10/92 -
30), parere concernente l'opportunita'  di  una  ridefinizione  degli
ambiti  territoriali  di  alcune  sezioni  circoscrizionali istituite
nella regione Veneto;
  Ritenuto di non poter condividere la proposta formulata  dalla  CRI
circa   l'istituzione   in   Cavarzere   (Venezia)   di  una  sezione
circoscrizionale   per   il   collocamento   in    agricoltura,    in
considerazione  delle  disfunzioni  che  si sono verificate in quelle
sedi nelle quali non e' stata istituita congiuntamente  alla  sezione
circoscrizionale  per  il  collocamento  in  agricoltura  la  sezione
circoscrizionale per l'impiego;
                              Decreta:
Provincia di Padova.
  I comuni  di  Agna  e  Candiana,  gia'  appartenenti  alla  sezione
circoscrizionale  per  l'impiego e per il collocamento in agricoltura
n.  12  di   Piove   di   Sacco   vegono   assegnati   alla   sezione
circoscrizionale  per  l'impiego e per il collocamento in agricoltura
n. 13 di Monselice, gli ambiti territoriali  delle  predette  sezioni
circoscrizionali, pertanto, sono cosi' modificati:
   n. 12 di Piove di Sacco, con sede a Piove di Sacco, comprendente i
comuni  di Piove di Sacco, Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Codevigo,
Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongo, Sant'Angelo di  Piove  di
Sacco;
   n. 13 di Monselice, con sede a Monselice, comprendente i comuni di
Monselice, Agna, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca, Arre, Bagnoli di
Sopra,  Boara  Pisani,  Candiana,  Carrara San Giorgio, Carrara Santo
Stefano, Cartura, Conselve,  Granze,  Masera'  di  Padova,  Pernumia,
Pozzonovo,  San  Pietro  Viminario, Sant'Elena, Solesino, Stanghella,
Terrassa Padovana, Tribano, Vescovana.
Provincia di Treviso.
  E' istituita la sezione circoscrizionale per  l'impiego  e  per  il
collocamento  in  agricoltura  n.  41,  con  sede  a Pieve di Soligo,
comprendente i comuni di Pieve di Soligo, Cison di  Valmarino,  Farra
di  Soligo,  Follina,  Miane,  Moriago  della  Battaglia, Refrontolo,
Sernaglia della Battaglia.
  Il comune  di  Nervesa  della  Battaglia,  gia'  appartenente  alla
sezione  circoscrizionale  per  l'impiego  e  per  il collocamento in
agricoltura  n.  24  di  Conegliano  viene  assegnato  alla   sezione
circoscrizionale  per  l'impiego e per il collocamento in agricoltura
n. 22 di Montebelluna.
  Per effetto del disposto di cui ai  punti  precedenti,  gli  ambiti
territoriali delle sezioni circoscrizionali n. 22 di Montebelluna, n.
24 di Conegliano e n. 25 di Vittorio Veneto sono cosi' modificati:
   n.  22  di  Montebelluna,  con sede a Montebelluna, comprendente i
comuni di Montebelluna, Caerano di San Marco, Cornuda,  Crocetta  del
Montello,  Giavera  del  Montello,  Maser,  Nervesa  della Battaglia,
Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene,  Vidor,  Volpago  del
Montello;
   n.  24  di Conegliano con sede a Conegliano, comprendente i comuni
di Conegliano, Codogne', Gaiarine, Godega di Sant'Urbano,  Mareno  di
Piave, Orsago, San Fior, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave,
San Vendemiano, Susegana, Vazzola;
   n.  25 di Vittorio Veneto con sede a Vittorio Veneto, comprendente
i comuni  di  Vittorio  Veneto,  Cappella  Maggiore,  Colle  Umberto,
Cordignano, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo.
  Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il visto
e la registrazione.
   Roma, 22 febbraio 1993
                                              Il Ministro: CRISTOFORI
 
          AVVERTENZA:
            Provvedimento  non  piu' soggetto al controllo preventivo
          da parte della Corte dei conti, ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.