AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato  ad  utilizzare
in  posizione  di  rafferma, per la durata di un anno ed in eccedenza
all'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge  15
dicembre  1990,  n.  395,  e  successive  modificazioni (a), seicento
militari in ferma di leva prolungata collocati in congedo entro il 31
dicembre 1992 e, in caso di vacanze, militari di leva che sono  stati
collocati in congedo entro la stessa data.
  2.  A  tal  fine, tra i militari di cui al comma 1 interessati alla
rafferma sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di
leva prolungata ed una per i militari di leva.  Le  graduatorie  sono
formate  da  una  commissione  presieduta  da  un  ufficiale generale
dell'Esercito e composta dal  capo  del  personale  del  Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria,  o  da  un suo delegato, e da un
ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale
del personale di truppa delle Forze armate.
  3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianita' e  dei
precedenti  di  servizio  e  sono  approvate  con decreto emanato dai
Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica  l'articolo
38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (a).
  4.  Non  possono  essere  utilizzati  gli  aspiranti  che risultano
inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze  di  carattere
penale.
 
             (a) La legge n. 395/1990 reca l'ordinamento del Corpo di
          polizia  penitenziaria.  Si trascrive il testo del relativo
          art. 38:
             "Art. 38 (Controllo successivo  della  Corte  dei  conti
          sugli  atti  dell'amministrazione  penitenziaria).  - 1. La
          Corte dei conti esercita il controllo successivo sugli atti
          degli istituti, uffici  e  servizi  centrali  e  periferici
          dell'Amministrazione penitenziaria".