AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad utilizzare in posizione di rafferma, per la durata di un anno ed in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni (a), seicento militari in ferma di leva prolungata collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, militari di leva che sono stati collocati in congedo entro la stessa data. 2. A tal fine, tra i militari di cui al comma 1 interessati alla rafferma sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate. 3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianita' e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (a). 4. Non possono essere utilizzati gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.
(a) La legge n. 395/1990 reca l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. Si trascrive il testo del relativo art. 38: "Art. 38 (Controllo successivo della Corte dei conti sugli atti dell'amministrazione penitenziaria). - 1. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sugli atti degli istituti, uffici e servizi centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria".