IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
luglio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 96.097 miliardi;
  Visti i propri decreti n. 100669 del 21 maggio 1993, n. 100728  del
7  giugno  1993  e n. 100821 del 23 giugno 1993, con i quali e' stata
disposta l'emissione rispettivamente della  prima,  della  seconda  e
della  terza  tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1  giugno
1993/1998;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  quarta  tranche  dei  predetti buoni del Tesoro
poliennali 11% - 1  giugno 1993/1998, da destinare  a  sottoscrizioni
in contanti;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 11% - 1  giugno 1993/1998, per un importo  di  lire  1.500
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 15  del  predetto  decreto  ministeriale  21  maggio  1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1  dicembre ed il  1   giugno  di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1  giugno 1993/1998.