Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la regolamentazione della indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro" ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616, art. 77, lettera d), esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. -------------------------------------------------------- Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro" Art. 1. L'indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro" e' riservata ai funghi freschi del genere Boletus di cui al successivo art. 2 che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.