Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  esaminata  la
domanda intesa ad  ottenere  la  regolamentazione  della  indicazione
geografica  protetta  "Fungo di Borgotaro" ai sensi e per gli effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,  n.  616,
art.  77, lettera d), esprime parere favorevole e formula la proposta
di disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  avverso  la   suddetta
proposta  dovranno  essere  inviate  dagli  interessati  al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione  agricola  -  Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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            Disciplinare di produzione della indicazione
              geografica protetta "Fungo di Borgotaro"
                                Art. 1.
   L'indicazione  geografica  protetta  "Fungo   di   Borgotaro"   e'
riservata  ai  funghi freschi del genere Boletus di cui al successivo
art. 2 che rispondono alle condizioni ed ai requisiti  stabiliti  nel
presente disciplinare di produzione.