IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 1988);
  Visto,  in  particolare,  l'art.  20  della  richiamata  legge che,
nell'autorizzare  l'esecuzione  di   un   programma   poliennale   di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento
tecnologico  del  patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non  autosufficienti  per  l'importo
complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei
relativi  interventi  si provvede mediante operazioni di mutuo che le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  sono  autorizzate
ad  effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti  e  con
gli  istituti  e  le  aziende  di  credito all'uopo abilitati secondo
modalita' e procedure da stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro di concerto con il Ministro della sanita';
  Visto  il  comma  6  del  citato  art.  20, il quale stabilisce che
l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra e'  assunto  a  carico
del  bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro;
  Visto il proprio decreto del 5 dicembre 1991,  n.  319834,  con  il
quale   sono   state  stabilite  le  modalita'  e  le  procedure  per
l'assunzione e l'ammortamento dei mutui di cui alla predetta legge n.
67/1988;
  Visto l'art. 1, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
il quale prevede che la sospensione della concessione  di  mutui,  di
cui  al  comma  6 dello stesso articolo, non ha effetto, tra l'altro,
per i mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'art. 20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti
al  Fondo  sanitario nazionale - parte in conto capitale, dalla legge
finanziaria per il 1993;
  Visto l'art. 4, settimo comma, della legge  23  dicembre  1992,  n.
500,  il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti
per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20  della  legge
n.  67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a
carico del  suddetto  Fondo,  di  conto  capitale,  fino  all'importo
massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994;
  Considerato  che  gli  oneri derivanti dai mutui di cui all'art. 20
della citata legge n. 67/1988  graveranno,  a  termini  dell'art.  4,
settimo  comma,  della  citata legge n. 500/1992, sul Fondo sanitario
nazionale 1994 di conto capitale, di  cui  all'apposito  capitolo  di
spesa  dello  stato  di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica;
  Visto l'art. 4 del decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  266,
recante  le  norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige, con  il  quale  e'  stato  stabilito  che  nelle
materie   di   competenza   propria   regionale   o   provinciale  le
amministrazioni  statali  comprese  quelle  autonome   e   gli   enti
dipendenti  dallo  Stato  non  possono  disporre spese ne' concedere,
direttamente   o   indirettamente,  finanziamenti  o  contributi  per
attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale;
  Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con
il quale gli istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico,  i
policlinici   universitari   a   diretta   gestione,   gli   istituti
zooprofilattici  sperimentali  e  l'Istituto  superiore  di   sanita'
possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di
cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Considerato che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 19 settembre
1987,  n.  382;  convertito  nella  legge 29 ottobre 1987, n. 456, le
somme deliberate dal CIPE ai sensi dello stesso art. 5 devono  essere
trasferite  direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico;
  Visto il decreto-legge 29 maggio 1989,  n.  201,  convertito  dalla
legge  28  luglio  1989,  n.  262,  recante  misure  urgenti  per  il
contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per
acquisto di beni e servizi;
  Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1993 con il  quale  per  la
determinazione del tasso di interesse variabile applicato ai mutui di
cui  al  decreto ministeriale 5 dicembre 1991 il parametro della lira
interbancaria tre mesi lettera previsto nella lettera b) dell'art.  3
del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1991, e' sostituito con il
RIBOR;
  Attesa,  pertanto,  l'opportunita'  di  procedere in relazione alle
modifiche  introdotte  dalle  citate   disposizioni   legislative   e
ministeriali  nel  comparto in parola, ad una nuova stesura del testo
del decreto ministeriale 5 dicembre  1991,  al  fine  di  non  creare
problemi   di   ordine   interpretativo   agli  enti  ed  istituzioni
creditizie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I mutui di cui all'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67,
destinati   al   finanziamento   degli   interventi   in  materia  di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio sanitario pubblico nonche' alla realizzazione di residenze
per  anziani  e  soggetti  non  autosufficienti,  sono accordati alle
regioni e agli istituti di cui all'art. 4, comma 15, della  legge  30
dicembre  1991,  n.  412,  oltre  che  dalla  Banca  europea  per gli
investimenti e dalla Cassa depositi e prestiti, dagli enti  creditizi
nel  rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che
ne regolano l'attivita'.
  2. I mutui di cui al primo  comma  potranno  essere  concessi,  con
ammortamento  a  carico dello Stato, nel limite massimo del 95% della
spesa ammissibile risultante  dal  progetto  esecutivo  ovvero  dalla
deliberazione   di  approvazione  del  programma  di  acquisto  e  di
realizzazione   delle   strutture   e   dei    sistemi    concernenti
l'ammodernamento   tecnologico  del  patrimonio  sanitario  pubblico,
debitamente approvati dagli organi competenti e sottoposti  al  CIPE.
La  differenza pari al 5% della spesa ammissibile puo' essere oggetto
di separato finanziamento ovvero  inclusa  nell'operazione  di  mutuo
contratto  dallo  Stato.  In  quest'ultimo  caso nel contratto devono
essere evidenziate la quota della rata di ammortamento a carico dello
Stato e quella a carico delle  regioni  con  due  distinti  piani  di
ammortamento.
  3.  I  mutui  accordati  dalla  B.E.I. saranno regolati da apposite
disposizioni contenute nei relativi contratti da  stipularsi  tra  il
Ministero del tesoro, gli enti mutuatari e la B.E.I. stessa.