IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Visto, in particolare, l'art. 20 della richiamata legge che, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita'; Visto il comma 6 del citato art. 20, il quale stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; Visto il proprio decreto del 5 dicembre 1991, n. 319834, con il quale sono state stabilite le modalita' e le procedure per l'assunzione e l'ammortamento dei mutui di cui alla predetta legge n. 67/1988; Visto l'art. 1, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il quale prevede che la sospensione della concessione di mutui, di cui al comma 6 dello stesso articolo, non ha effetto, tra l'altro, per i mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale, dalla legge finanziaria per il 1993; Visto l'art. 4, settimo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del suddetto Fondo, di conto capitale, fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994; Considerato che gli oneri derivanti dai mutui di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988 graveranno, a termini dell'art. 4, settimo comma, della citata legge n. 500/1992, sul Fondo sanitario nazionale 1994 di conto capitale, di cui all'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con il quale e' stato stabilito che nelle materie di competenza propria regionale o provinciale le amministrazioni statali comprese quelle autonome e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale; Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con il quale gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanita' possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Considerato che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382; convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, le somme deliberate dal CIPE ai sensi dello stesso art. 5 devono essere trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 262, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi; Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1993 con il quale per la determinazione del tasso di interesse variabile applicato ai mutui di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1991 il parametro della lira interbancaria tre mesi lettera previsto nella lettera b) dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1991, e' sostituito con il RIBOR; Attesa, pertanto, l'opportunita' di procedere in relazione alle modifiche introdotte dalle citate disposizioni legislative e ministeriali nel comparto in parola, ad una nuova stesura del testo del decreto ministeriale 5 dicembre 1991, al fine di non creare problemi di ordine interpretativo agli enti ed istituzioni creditizie; Decreta: Art. 1. 1. I mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati al finanziamento degli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico nonche' alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, sono accordati alle regioni e agli istituti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, oltre che dalla Banca europea per gli investimenti e dalla Cassa depositi e prestiti, dagli enti creditizi nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che ne regolano l'attivita'. 2. I mutui di cui al primo comma potranno essere concessi, con ammortamento a carico dello Stato, nel limite massimo del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto esecutivo ovvero dalla deliberazione di approvazione del programma di acquisto e di realizzazione delle strutture e dei sistemi concernenti l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, debitamente approvati dagli organi competenti e sottoposti al CIPE. La differenza pari al 5% della spesa ammissibile puo' essere oggetto di separato finanziamento ovvero inclusa nell'operazione di mutuo contratto dallo Stato. In quest'ultimo caso nel contratto devono essere evidenziate la quota della rata di ammortamento a carico dello Stato e quella a carico delle regioni con due distinti piani di ammortamento. 3. I mutui accordati dalla B.E.I. saranno regolati da apposite disposizioni contenute nei relativi contratti da stipularsi tra il Ministero del tesoro, gli enti mutuatari e la B.E.I. stessa.