AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  della  relativa  nota,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
   Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla  quale
e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 marzo 1993, n.74". Il
D.L. n. 74/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto,
non   e'  stato  convertito  in  legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1993).
                               Art. 1.
  1.  Ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 3, comma
1, del decreto-legge  19  dicembre  1992,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio 1993, n. 33, relative alle
societa' di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del  predetto  decreto,
possono utilizzarsi le disponibilita' di cui all'articolo 5, comma 3,
del medesimo decreto.
 
             Il  D.L.  n.  487/1992  reca  norme  sulla  soppressione
          dell'Ente   partecipazioni   e   finanziamento    industria
          manifatturiera   -   EFIM.  Si  trascrive  il  testo  delle
          disposizioni di detto decreto interpretate dal decreto  qui
          pubblicato:
             "Art.  3, comma 1. - Ai fini della sua realizzazione, il
          programma puo' prevedere che tra le societa' controllate  e
          tra  queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione
          e conferimento di beni, di rami di azienda,  di  aziende  e
          partecipazioni   nonche'   operazioni   di   fusione  e  di
          scissione, di aumenti di capitale, di vendita o di acquisto
          di azioni. Nel  programma  potra'  altresi'  prevedersi  la
          costituzione  di  societa' di capitali per atto unilaterale
          ed  anche  di  societa'  secondo  il  procedimento  di  cui
          all'art.  7  del  decreto  legislativo 20 novembre 1990, n.
          356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni
          di cui agli articoli 2503 e 2503-bis del codice  civile  in
          sede  di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal
          codice  civile,  sono ridotti alla meta'. Qualora si tratti
          di societa' di cui e' unico azionista l'EFIM o una societa'
          controllata   non   si   applicano   le   norme    relative
          all'opposizione dei creditori".
             "Art.  4,  comma  2.  -  Il commissario liquidatore, con
          l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del  tesoro,
          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  e  con  il Ministro delle partecipazioni
          statali, in conformita' con le direttive del Consiglio  dei
          Ministri,  anche  prima  dell'approvazione del programma di
          cui all'art. 2, comma 2, in attesa  che  si  perfezioni  il
          trasferimento  a  societa' gia' individuate, direttamente o
          indirettamente controllate  dal  Ministro  del  tesoro,  di
          societa'  di  aziende,  rami  o parti di esse, operanti nel
          settore della  difesa  e  dei  sistemi  aerospaziali,  puo'
          concedere  in  affitto alle stesse le aziende, rami o parti
          di esse oggetto  del  trasferimento,  ovvero,  in  caso  di
          trasferimento  di societa', l'azienda ad essa appartenente.
          In tal caso le parti,  per  la  determinazione  del  canone
          d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi,
          di comune accordo, delle societa' di cui all'art.  2, comma
          3,   ovvero   nominare  altri  soggetti  che  precedono  in
          contaddittorio. Ove le parti non concordino con le relative
          determinazioni, l'incarico e'  affidato  a  un  terzo,  con
          funzioni   di  arbitratore,  nominato  dal  presidente  del
          tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso".
             "Art. 5, comma 3. - Ai fini di cui al presente articolo,
          la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata alla  emissione
          di  obbligazioni  e  alla  contrazione  di  prestiti per un
          controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e  comunque
          nei  limiti  della  compatibilita' di bilancio indicate dal
          comma 9. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi
          e prestiti e' autorizzata ad  effettuare  anticipazioni  di
          cassa,  nei  limiti  di  importo  complessivi stabiliti con
          decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di  scadenza
          e  di  tasso  di interesse sono determinate con decreti del
          Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a  lire  1.000
          miliardi, e' riservata ai pagamenti con le modalita' di cui
          all'art. 4, comma 12, primo periodo".
             Si   riporta  il  testo  delle  disposizioni  richiamate
          nell'art. 3, comma 1, di cui sopra:
              - Art. 7 D.Lgs. n. 356/1990, recante  disposizioni  per
          la   ristrutturazione   e  per  la  disciplina  del  gruppo
          creditizio:
             "Art. 7 (Costituzione di piu' societa' con  un  medesimo
          atto). - 1. Per la realizzazione delle operazioni di cui al
          presente  decreto  possono  essere  costituite con un unico
          atto una societa' per  azioni  controllate  e  una  o  piu'
          societa'  per azioni controllate. In questi casi le aziende
          e i rami di aziende appartenenti agli enti  originari  sono
          conferiti  direttamente  alle  societa'  controllate  e  le
          azioni sono  attribuite  alla  controllante.  All'ente  che
          effettua  le  operazioni  con  le  modalita'  previste  dal
          presente articolo sono attribuite le azioni della  societa'
          controllante,  la  quale si considera societa' conferitaria
          ai sensi e  per  gli  effetti  delle  norme  contenute  nel
          presente  decreto. Si applicano le disposizioni dell'art. 6
          (il quale reca norme sui conferimenti, n.d.r.)".
              - Articoli 2503 e 2503- bis del codice civile:
             "Art. 2503  (come  sostituito  dall'art.  10  D.Lgs.  16
          gennaio  1991,  n.  22)  (Opposizione dei creditori). -  La
          fusione puo'  essere  attuata  solo  dopo  due  mesi  dalla
          iscrizione  ovvero  dalla  pubblicazione  nella    Gazzetta
          Ufficiale  della Repubblica italiana, ove richiesta,  delle
          deliberazioni  delle societa' che vi partecipano, salvo che
          consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori  agli
          adempimenti  previsti  nel  terzo  e quarto comma dell'art.
          2501- bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il
          consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un
          istituto di credito.
             Durante il termine suddetto  i  creditori  indicati  nel
          primo comma possono fare opposizione.
             Il  tribunale,  nonostante  l'opposizione, puo' disporre
          che la fusione abbia luogo previa prestazione da pare della
          societa' di idonea garanzia".
             "Art. 2503- bis (aggiunto dall'art.  11  del  D.Lgs.  16
          gennaio  1991,  n.  22)  (Obbligazioni).  - I possessori di
          obbligazioni possono fare  opposizione  a  norma  dell'art.
          2503,  salvo  che  la  fusione sia approvata dall'assemblea
          degli obbligazionisti.
             Ai possessori di obbligazioni convertibili  deve  essere
          data   facolta',   mediante  avviso  da  pubblicarsi  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  almeno  tre
          mesi  prima della pubblicazione del progetto di fusione, di
          esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese
          dalla pubblicazione dell'avviso.
             Ai  possessori  di  obbligazioni  convertibili  che  non
          abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere
          assicurati  diritti  equivalenti  a  quelli  loro spettanti
          prima della fusione, salvo che la  modificazione  dei  loro
          diritti   sia   stata   approvata  dall'assemblea  prevista
          dall'art. 2415".