AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 marzo 1993, n.74". Il D.L. n. 74/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1993). Art. 1. 1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, relative alle societa' di cui all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto, possono utilizzarsi le disponibilita' di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto.
Il D.L. n. 487/1992 reca norme sulla soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM. Si trascrive il testo delle disposizioni di detto decreto interpretate dal decreto qui pubblicato: "Art. 3, comma 1. - Ai fini della sua realizzazione, il programma puo' prevedere che tra le societa' controllate e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni nonche' operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita o di acquisto di azioni. Nel programma potra' altresi' prevedersi la costituzione di societa' di capitali per atto unilaterale ed anche di societa' secondo il procedimento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503-bis del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla meta'. Qualora si tratti di societa' di cui e' unico azionista l'EFIM o una societa' controllata non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori". "Art. 4, comma 2. - Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle partecipazioni statali, in conformita' con le direttive del Consiglio dei Ministri, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento a societa' gia' individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di societa' di aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore della difesa e dei sistemi aerospaziali, puo' concedere in affitto alle stesse le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento di societa', l'azienda ad essa appartenente. In tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle societa' di cui all'art. 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che precedono in contaddittorio. Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico e' affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso". "Art. 5, comma 3. - Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilita' di bilancio indicate dal comma 9. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a lire 1.000 miliardi, e' riservata ai pagamenti con le modalita' di cui all'art. 4, comma 12, primo periodo". Si riporta il testo delle disposizioni richiamate nell'art. 3, comma 1, di cui sopra: - Art. 7 D.Lgs. n. 356/1990, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio: "Art. 7 (Costituzione di piu' societa' con un medesimo atto). - 1. Per la realizzazione delle operazioni di cui al presente decreto possono essere costituite con un unico atto una societa' per azioni controllate e una o piu' societa' per azioni controllate. In questi casi le aziende e i rami di aziende appartenenti agli enti originari sono conferiti direttamente alle societa' controllate e le azioni sono attribuite alla controllante. All'ente che effettua le operazioni con le modalita' previste dal presente articolo sono attribuite le azioni della societa' controllante, la quale si considera societa' conferitaria ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'art. 6 (il quale reca norme sui conferimenti, n.d.r.)". - Articoli 2503 e 2503- bis del codice civile: "Art. 2503 (come sostituito dall'art. 10 D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22) (Opposizione dei creditori). - La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501- bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito. Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da pare della societa' di idonea garanzia". "Art. 2503- bis (aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22) (Obbligazioni). - I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti. Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso. Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415".