IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10  luglio  1924,  n.  1100,
concernente  l'attribuzione  ai  Sottosegretari  di Stato di funzioni
loro delegate dal Ministro;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993 e  6
maggio  1993  con  i quali, rispettivamente, il prof. Paolo Savona e'
stato   nominato   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato  e  il  sen.  Germano  De  Cinque e l'on.   Rossella
Artioli sono stati nominati Sottosegretari di Stato;
  Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del
1993 rientrano nella competenza del Ministro gli  atti  attraverso  i
quali  si  esplica  la  funzione di direzione politico-amministrativa
nonche' la verifica della rispondenza dei  risultati  della  gestione
amministrativa alle direttive generali impartite;
  Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni ai predetti
Sottosegretari di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  riservati  alla  firma  del  Ministro  gli  atti  normativi e
regolamentari,  le  circolari  contenenti  direttive   generali,   le
risposte  a  quesiti  involgenti questioni di principio, gli atti che
devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio  dei  Ministri
ed ai Comitati interministeriali di programmazione economica generale
o  settoriale,  gli  atti  di  nomina degli organi di amministrazione
ordinaria, straordinaria  e  di  controllo  degli  enti  ed  istituti
sottoposti  alla  vigilanza del Ministero, nonche' le designazioni di
rappresentanti ministeriali, gli atti con i quali sono  definiti  gli
obiettivi  ed  i programmi da attuare e vengono assegnate le relative
risorse finanziarie, gli atti di organizzazione  degli  uffici  e  di
conferimento delle funzioni dirigenziali.
  Restano altresi' riservati alla esclusiva competenza del Ministro i
rapporti  internazionali,  i rapporti con gli organi costituzionali o
ausiliari del  Governo,  gli  altri  atti  inerenti  la  funzione  di
direzione  politica  nonche'  il potere di annullamento per motivi di
legittimita' e di revoca o riforma per motivi di  merito  degli  atti
emanati dai dirigenti.
  Rientrano,  ancora,  nella  esclusiva  competenza  del  Ministro le
direttive generali per l'azione amministrativa o per la  gestione  in
materia: di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi;
di   societa'   fiduciarie   e/o   di  revisione;  di  autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'  assicurativa  nonche'  di  annullamento
revoca  o  modifica dell'autorizzazione stessa, di approvazione delle
tariffe con carattere di generalita', di fusioni, di trasferimento di
portafoglio,  di  divieto  di  assunzione   di   nuovi   affari,   di
approvazione di piani di risanamento o finanziamento, di scioglimento
degli organi amministrativi e sindacali degli enti e delle imprese di
assicurazione;  di  liquidazione  coatta  amministrativa  di  imprese
soggette  alla  vigilanza  del  Ministero;  di   concessione   e   di
autorizzazione  nei  settori  petrolifero,  dell'energia  nucleare  e
dell'energia   elettrica;   di   assegnazioni   in   servizio   e  di
trasferimenti  tra  le  direzioni  generali  e  gli  uffici  centrali
autonomi.
  Vengono  inoltre riservate al Ministro le intese di cui all'art. 15
del  decreto-legge  11  luglio  1992,   n.   333,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  nonche'  le
attribuzioni del soppresso Ministero delle partecipazioni statali  di
cui all'art. 1 della legge 23 giugno 1993, n. 202, di conversione con
modificazioni   del   decreto-legge  23  aprile  1993,  n.  118,  con
riferimento, in particolare, alle competenze sull'Ente cinema S.p.a.,
sull'Ente autonomo Mostra  d'oltremare  e  del  lavoro  italiano  nel
mondo,   sul  settore  termale  ex  Eagat  e  sulle  leggi  di  spesa
riguardanti, tra l'altro, la reindustrializzazione siderurgica (legge
15  maggio  1989,  n.   181),   ed   i   centri   per   lo   sviluppo
dell'imprenditorialita'  del Mezzogiorno (legge 11 marzo 1988, n. 67,
art. 15, comma 13 e 14).
  Restano salvi gli atti di gestione di competenza dei  dirigenti  ai
sensi  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, citato in
premessa.
 
          AVVERTENZA:
             Provvedimento non piu' soggetto al controllo  preventivo
          da  parte  della  Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del
          decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232.