IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993 e 6 maggio 1993 con i quali, rispettivamente, il prof. Paolo Savona e' stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il sen. Germano De Cinque e l'on. Rossella Artioli sono stati nominati Sottosegretari di Stato; Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di direzione politico-amministrativa nonche' la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato; Decreta: Art. 1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e regolamentari, le circolari contenenti direttive generali, le risposte a quesiti involgenti questioni di principio, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero, nonche' le designazioni di rappresentanti ministeriali, gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare e vengono assegnate le relative risorse finanziarie, gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali. Restano altresi' riservati alla esclusiva competenza del Ministro i rapporti internazionali, i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica nonche' il potere di annullamento per motivi di legittimita' e di revoca o riforma per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti. Rientrano, ancora, nella esclusiva competenza del Ministro le direttive generali per l'azione amministrativa o per la gestione in materia: di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi; di societa' fiduciarie e/o di revisione; di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nonche' di annullamento revoca o modifica dell'autorizzazione stessa, di approvazione delle tariffe con carattere di generalita', di fusioni, di trasferimento di portafoglio, di divieto di assunzione di nuovi affari, di approvazione di piani di risanamento o finanziamento, di scioglimento degli organi amministrativi e sindacali degli enti e delle imprese di assicurazione; di liquidazione coatta amministrativa di imprese soggette alla vigilanza del Ministero; di concessione e di autorizzazione nei settori petrolifero, dell'energia nucleare e dell'energia elettrica; di assegnazioni in servizio e di trasferimenti tra le direzioni generali e gli uffici centrali autonomi. Vengono inoltre riservate al Ministro le intese di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonche' le attribuzioni del soppresso Ministero delle partecipazioni statali di cui all'art. 1 della legge 23 giugno 1993, n. 202, di conversione con modificazioni del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, con riferimento, in particolare, alle competenze sull'Ente cinema S.p.a., sull'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, sul settore termale ex Eagat e sulle leggi di spesa riguardanti, tra l'altro, la reindustrializzazione siderurgica (legge 15 maggio 1989, n. 181), ed i centri per lo sviluppo dell'imprenditorialita' del Mezzogiorno (legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, comma 13 e 14). Restano salvi gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, citato in premessa.
AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232.