AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1.
 
  1.  Alle  aziende  agricole,  singole  od  associate,   danneggiate
dall'infezione  di  afta  epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei
territori delle regioni in  cui  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
calamita'  con  decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
in data 7 aprile 1993 (a) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92
del 21 aprile 1993,  sono  concesse  le  provvidenze  contributive  e
creditizie indicate nel presente decreto.
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             (a) Il D.M. 7 aprile 1993 dichiara lo stato di calamita'
          nelle  regioni  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Puglia e
          Veneto colpite da infezioni di afta epizootica.