AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Alle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei territori delle regioni in cui e' stato dichiarato lo stato di calamita' con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 7 aprile 1993 (a) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993, sono concesse le provvidenze contributive e creditizie indicate nel presente decreto. -----------------
(a) Il D.M. 7 aprile 1993 dichiara lo stato di calamita' nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Veneto colpite da infezioni di afta epizootica.