IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della citata legge, occorre stabilire le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario; Visto l'art. 1 del decreto interministeriale 30 luglio 1985 il quale prevede la installazione negli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari degli elaborati elettronici utilizzati per la meccanizzazione dei servizi; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze che prevede l'attivazione del Dipartimento al territorio; Visto l'art. 42 del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale sono stati istituiti in ciascun capoluogo di provincia gli uffici del territorio ai quali spettano le attribuzioni attualmente demandate alle intendenze di finanza in materia di amministrazione e gestione della proprieta' immobiliare dello Stato, agli uffici tecnici erariali ed alle conservatorie dei registri immobiliari; Considerato che occorre adeguare in funzione dell'attivando ufficio provinciale del territorio le disposizioni normative emanate in materia di meccanizzazione delle conservatorie dei registri immobiliari; Decreta: Articolo unico L'art. 1 del decreto 30 luglio 1985 e' sostituito dal seguente: "I servizi delle conservatorie dei registri immobiliari sono meccanizzati mediante elaboratori elettronici installati in ciascun ufficio, collegati al sistema centrale dell'anagrafe tributaria, dotati di unita' di memoria magnetica per la conservazione dei dati nonche' di terminali video e stampanti; ovvero mediante elaboratori elettronici installati presso sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia. In tal caso, ai sensi dell'art. 2681 del codice civile dovra' essere chiesta la preventiva autorizzazione alla corte di appello competente per territorio e dovra' essere garantita la continuita' del collegamento con le apparecchiature terminali dei servizi della conservatoria dei registri immobiliari ai fini dell'osservanza delle norme in materia di pubblicita' immobiliare contenute nel codice civile e nella legge speciale". Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto interministeriale 30 luglio 1985. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 1993 Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro di grazia e giustizia CONSO