IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ad integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, prevede lo stanziamento complessivo di 950 miliardi di lire utilizzabili per la concessione di agevolazioni finanziarie, nella misura stabilita dal comma 16 dello stesso articolo, a favore delle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle societa' consortili, a maggioranza di capitale pubblico, che realizzino mercati agro-alimentari all'ingrosso; Visti l'art. 15, comma 24, della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174, l'art. 2 della legge 28 dicembre 1991, n. 421 e la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500 che hanno integrato ulteriormente il predetto fondo; Vista la propria delibera 21 dicembre 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989 concernente direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali e ai mercati agro-alimentari all'ingrosso; Vista la propria delibera del 31 gennaio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992, recante ulteriori indirizzi per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali e ai mercati agro-alimentari all'ingrosso; Vista la proposta del Ministro dell'industria trasmessa in data 26 febbraio 1993, intesa ad apportare modifiche ed integrazioni alle delibere CIPE del 21 dicembre 1988 e del 31 gennaio 1992; Considerata la necessita' ed urgenza di dare attuazione, in linea con gli indirizzi governativi, a tutti gli interventi che consentano di sostenere ed incrementare l'occupazione, in considerazione della difficile situazione economica e dei gravi problemi occupazionali; Considerata altresi' la necessita' di non pregiudicare l'attuazione del programma di interventi per la realizzazione del sistema integrato dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato, ai sensi del punto 5 della delibera CIPE del 21 dicembre 1988, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto del 21 dicembre 1990, salvaguardando in particolare le strutture di rilevanza nazionale; Ritenuto pertanto, a tal fine, che e' necessario utilizzare in tempi brevi i fondi stanziati per la concessione dei contributi e gia' assegnati, anche adeguando le direttive precedentemente emanate, con l'intento di superare eventuali difficolta' sopravvenute in relazione alle attivita' delle amministrazioni locali, in considerazione del preminente interesse pubblico alla realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso; Ritenuta la necessita' di disciplinare l'ipotesi di modifiche alla localizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nel programma degli interventi, conseguente a provvedimenti legislativi o regolamentari di carattere generale; Considerata l'opportunita' di adeguare la composizione delle commissioni di cui al punto 7 della precedente delibera CIPE del 31 gennaio 1992, integrandole con tecnici esperti del settore; Acquisito il parere delle regioni espresso in seno alla Conferenza Stato-regioni riunitasi in data 9 giugno 1993; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: 1. Le societa' consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di cui al punto 1 della delibera CIPE del 21 dicembre 1988, per le quali e' stato emanato il decreto di ammissione alle agevolazioni e che hanno presentato, tramite gli istituti di credito finanziatori, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto esecutivo e lo studio di fattibilita' economico-finanziario, nonche' le risultanze dell'esame delle richieste di invito pervenute a seguito della pubblicazione del bando di gara, possono provvedere, tramite gli stessi istituti di credito, in deroga alle disposizioni di cui al punto 2 della delibera CIPE 31 gennaio 1992, alla regolarizzazione ed all'integrazione della prescritta documentazione. La predetta nuova documentazione dovra' pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, pena la decadenza dalle agevolazioni. 2. Modifiche della localizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso inseriti nel programma degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990, ferme restando le caratteristiche funzionali e di progetto previste, non comportano la decadenza dalle agevolazioni purche' effettuate entro il termine di cui al punto 6 della delibera CIPE del 21 dicembre 1988, come modificato dalla delibera CIPE del 31 gennaio 1992, e purche' derivanti da una sopravvenuta diversa valutazione dell'assetto urbanistico dell'area inizialmente prescelta, in conseguenza di provvedimenti legislativi o regolamentari di carattere generale. L'accertamento della permanenza dei requisiti per l'ammissione alle agevolazioni viene effettuata unitamente alla valutazione della documentazione trasmessa ai sensi del citato punto 6 della delibera CIPE del 21 dicembre 1988. La nuova localizzazione del mercato agro-alimentare all'ingrosso non puo' comportare variazioni in aumento del punteggio precedentemente attribuito. 3. Le commissioni di cui al punto 7 della delibera CIPE del 31 gennaio 1992 sono integrate da un tecnico designato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' da un tecnico, iscritto nell'ordine professionale degli ingegneri e architetti, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Roma, 13 luglio 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA