IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 dell'8 marzo 1993), con il quale - ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto- legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 - sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991, e sono state determinate le condizioni e modalita' dei mutui stessi; Visto in particolare l'art. 2 di detto decreto, in cui e' tra l'altro stabilito che i mutui in questione sono regolati a tasso d'interesse annuo posticipato variabile; Ritenuta la necessita' di integrare il citato decreto ministeriale 3 marzo 1993 al fine di consentire che i mutui deliberati dalle predette istituzioni creditizie anteriormente alla pubblicazione del decreto stesso, in corrispondenza di provvista acquisita a tasso fisso, possano essere regolati a condizioni di tasso corrispondenti a quelle della provvista; Decreta: All'art. 2 del decreto ministeriale in data 3 marzo 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 dell'8 marzo 1993) concernente le condizioni e modalita' dei mutui da contrarsi dalle regioni e dalle province autonome per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991, e' aggiunto il seguente secondo comma: "I mutui deliberati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, per la cui erogazione sia gia' stata acquisita provvista a tasso fisso, possono essere regolati a tasso annuo posticipato fisso, entro il limite massimo di cui al comma precedente, purche' sia data idonea dimostrazione della data di deliberazione e delle caratteristiche della provvista acquisita". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 1993 Il Ministro: BARUCCI