IL MINISTRO DEI TRASPORTI Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, che disciplinano l'esercizio della nautica da diporto; Visto l'art. 25 del proprio decreto 15 settembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 7 ottobre 1977, con il quale e' stato approvato il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto; Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1955; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1986, n. 1716, concernente l'esercizio dello sci nautico effettuato sulle idrovie interne; Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1988, n. 1740, che ha differito l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1991; Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1992, n. 1860, che ha ulteriormente differito l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 1716/1986 a tutto il 1992; Considerato che permangono i presupposti che hanno determinato le proroghe di cui sopra; Ritenuta l'opportunita' di un riesame della normativa al fine di uniformarla con quella vigente in acque marittime; Decreta: Art. 1. 1. Le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1986, n. 230, relative all'esercizio dello sci nautico sulle idrovie interne e per l'approvazione dei sistemi di aggancio, di traino e retrovisivi, sono sospese fino al 1 gennaio 1994.