IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  11  ottobre  1986, n. 713, modificata con decreto
legislativo 10 settembre 1991, n. 300, recante norme per l'attuazione
delle  direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e
la vendita dei cosmetici;
  Visto,  in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il
quale  stabilisce  che  gli  elenchi  e  le  prescrizioni di cui agli
allegati  della  stessa  sono  aggiornati,  tenuto  conto anche delle
direttive  della Comunita' economica europea con decreto del Ministro
della  Sanita',  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Visti  i  decreti  ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre
1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25
settembre  1991  e  30  dicembre 1992, pubblicati rispettivamente nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 19 marzo
1987,  nel  supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303
del  30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
48  del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  299  del  21  dicembre 1991 e nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, con i quali si e' provveduto ad
aggiornare  gli  elenchi  allegati  alla  legge n. 713/1986, anche in
attuazione  delle direttive della Commissione delle Comunita' europee
numeri  85/391/CEE,  86/179/CEE,  86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE,
89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE e 92/8/CEE;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare ulteriormente gli allegati
della  legge citata in attuazione della direttiva 92/86/CEE, adottata
dalla Commissione delle comunita' europee il 21 ottobre 1992;
  Visto  il  parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' il 26
marzo 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Agli  allegati  della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata
dal  decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, sono apportate le
modifiche previste dagli articoli seguenti.