IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione  di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Udito il parere del Consiglio  universitario  nazionale  in  merito
all'ordinamento   didattico  del  corso  di  laurea  in  scienza  dei
materiali espresso nell'adunanza del 16 settembre 1992;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento  didattico  universitario  e  di aggiungere, dopo la
tabella V del medesimo, la tabella VI, relativa al corso di laurea in
scienza dei materiali;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma di laurea in scienza dei materiali.
  La tabella II annessa al predetto regio decreto  e'  integrata  nel
senso che la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali puo'
rilasciare l'anzidetto diploma di laurea in scienza dei materiali.
  Dopo  la tabella V, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n.
1652, e' aggiunta la tabella VI, relativa al  diploma  di  laurea  in
scienza  dei  materiali.  L'anzidetta tabella e' allegata al presente
decreto di cui costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 aprile 1993
                                                 Il Ministro: FONTANA
          AVVERTENZA:
            Provvedimento  non  piu' soggetto al controllo preventivo
          da parte della Corte dei conti, ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232.