IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui si modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale; Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la direttiva del Consiglio n. 66/401/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, modificata da ultimo dalla direttiva n. 88/380/CEE; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonche' con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonche' il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Considerato che la direttiva n. 92/19/CEE ha modificato la direttiva n. 66/401/CEE nell'art. 2, paragrafo 1, punto A, lettera a); nell'art. 3, paragrafo 1; nell'allegato I, punto 3, nell'allegato II, parte I, punto 2A; nell'allegato II, parte II, punto 2A; e nell'allegato III; modifiche tutte concernenti l'introduzione della specie "Festulolium", ibrido risultante dall'incrocio tra Festuca pratensis Hudson e Lolium multiflorum Lam; Considerato che le modifiche apportate dalla direttiva della Commissione n. 92/19/CEE del 23 marzo 1992 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi di piante foraggere devono essere recepite nella legislazione italiana e presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico; Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva n. 92/19/CEE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Art. 1. 1. Nell'allegato n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 - Regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, al capo I - Colture erbacee da pieno campo, al paragrafo Foraggere dopo i termini "Festuca rubra L." e' aggiunto il seguente testo: Festuca pratensis H. x Ibridi risultanti dall'incrocio Lolium Multiflorum Lam. di Festuca dei prati con Loglio italico (compreso il Loglio Wester woldigo) ( x Festulolium) 2. Nell'allegato 1 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971 - Sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie "di base (e'lite)" o "certificata" e come tali ufficialmente controllate e certificate, al punto 2) Foraggere, dopo i termini "Festuca rubra L." e' inserito il termine " x Festulolium". 3. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sopra citato - Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione, alla lettera B) Foraggere, dopo i termini "specie Lolium" sono inseriti ogni volta i termini "o x Festulolium". 4. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, di cui sopra Condizioni cui debbono soddisfare le sementi, al punto I - Colture erbacee da pieno campo, lettera C) Foraggere, paragrafo I - Sementi certificate, numero 2, tavola A, dopo i termini "Festuca rubra L." e' inserito il seguente testo: ===================================================================== 1 2 3 4 5 6 7 8 _____________________________________________________________________ x Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 ===================================================================== 9 10 11 12 13 14 15 _____________________________________________________________________ 0 0 (j) (k) 5 (n) 5. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 - Condizioni cui debbono soddisfare le sementi, al punto I - Colture erbacee da pieno campo, lettera C) Foraggere, paragrafo II - Sementi di base, numero 2, tavola A, dopo i termini "Festuca rubra L." e' inserito il seguente testo: ===================================================================== 1 2 3 4 5 6 7 8 _____________________________________________________________________ " x Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) " 6. Nell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 - Peso dei lotti e dei campioni, al punto B) Foraggere, paragrafo Gramineae, dopo i termini "Festuca rubra L." e' inserito il seguente testo: ===================================================================== 1 2 3 4 _____________________________________________________________________ " x Festulolium 10 200 60 "