IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  16  aprile  1987, n. 183, sul coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto in particolare l'art. 20, comma  1,  della  legge  16  aprile
1987,  n.  183,  che  ha  stabilito  che  con  decreti  dei  Ministri
interessati  sara'  data  attuazione  alle  direttive  emanate  dalla
Comunita'  economica  europea  per  le  parti  in  cui si modifichino
modalita' esecutive e caratteristiche  di  ordine  tecnico  di  altre
direttive   della   Comunita'   economica   europea   gia'   recepite
nell'ordinamento nazionale;
  Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 66/401/CEE, del 14 giugno 1966,
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante  foraggere,
modificata da ultimo dalla direttiva n. 88/380/CEE;
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina
dell'attivita' sementiera;
  Vista  la  legge  20  aprile  1976,  n.  195,  recante modifiche ed
integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971,  n.  1096,  modificato  ed integrato con decreto del Presidente
della Repubblica 1  ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10
giugno 1987,  n.  308,  nonche'  con  decreto  del  Ministro  per  il
coordinamento  delle  politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987,
n. 600;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno  1978,  n.
373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonche' il decreto 14 dicembre 1987 del
Ministro  per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno
apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25  novembre
1971, n. 1096;
  Considerato   che  la  direttiva  n.  92/19/CEE  ha  modificato  la
direttiva n. 66/401/CEE nell'art. 2, paragrafo 1,  punto  A,  lettera
a); nell'art. 3, paragrafo 1; nell'allegato I, punto 3, nell'allegato
II,  parte  I,  punto  2A;  nell'allegato  II,  parte II, punto 2A; e
nell'allegato III; modifiche tutte concernenti  l'introduzione  della
specie  "Festulolium",  ibrido  risultante  dall'incrocio tra Festuca
pratensis Hudson e Lolium multiflorum Lam;
  Considerato  che  le  modifiche  apportate  dalla  direttiva  della
Commissione  n.  92/19/CEE  del  23  marzo 1992 alle norme vigenti in
materia di commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere
devono  essere  recepite  nella  legislazione  italiana  e presentano
caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;
  Ritenuto pertanto che occorre provvedere  a  dare  attuazione  alla
citata  direttiva  n. 92/19/CEE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della
citata legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nell'allegato n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065 - Regolamento di esecuzione della legge n. 1096
del  25 novembre 1971, al capo I - Colture erbacee da pieno campo, al
paragrafo Foraggere dopo i termini "Festuca rubra L." e' aggiunto  il
seguente testo:
 
Festuca pratensis H. x                Ibridi risultanti dall'incrocio
  Lolium Multiflorum Lam.               di Festuca dei prati con
                                        Loglio italico (compreso il
                                        Loglio Wester woldigo)
                                        ( x Festulolium)
 
  2.  Nell'allegato  1  della  legge  n.  1096 del 25 novembre 1971 -
Sementi di generi e specie di  cereali,  di  foraggere  e  di  piante
oleaginose  e da fibra che non possono essere commercializzate se non
corrispondono alle categorie "di base  (e'lite)"  o  "certificata"  e
come  tali  ufficialmente  controllate  e  certificate,  al  punto 2)
Foraggere, dopo i termini "Festuca rubra L." e' inserito il termine "
x Festulolium".
  3. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8
ottobre  1973,  n.  1065, sopra citato - Condizioni alle quali devono
soddisfare le colture ai fini della certificazione, alla  lettera  B)
Foraggere,  dopo i termini "specie Lolium" sono inseriti ogni volta i
termini "o x Festulolium".
  4. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8
ottobre 1973, n. 1065, di cui sopra Condizioni cui debbono soddisfare
le  sementi,  al punto I - Colture erbacee da pieno campo, lettera C)
Foraggere, paragrafo I - Sementi certificate,  numero  2,  tavola  A,
dopo i termini "Festuca rubra L." e' inserito il seguente testo:
 
=====================================================================
      1         2        3        4       5       6       7      8
_____________________________________________________________________
x Festulolium   75 (a)           96      1,5     1,0     0,5    0,3
 
=====================================================================
      9        10       11       12        13       14       15
_____________________________________________________________________
                                 0      0 (j) (k)           5 (n)
 
   5.  Nell'allegato  6 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065 - Condizioni cui debbono soddisfare le sementi,
al punto I - Colture erbacee da pieno campo,  lettera  C)  Foraggere,
paragrafo  II  -  Sementi di base, numero 2, tavola A, dopo i termini
"Festuca rubra L." e' inserito il seguente testo:
 
=====================================================================
      1            2      3       4     5      6       7      8
_____________________________________________________________________
" x Festulolium   0,3   20 (a)    2     5      5             (j) "
 
   6. Nell'allegato 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  8
ottobre  1973,  n.  1065 - Peso dei lotti e dei campioni, al punto B)
Foraggere, paragrafo Gramineae, dopo i termini "Festuca rubra L."  e'
inserito il seguente testo:
 
=====================================================================
      1              2        3       4
_____________________________________________________________________
" x Festulolium     10      200      60 "