IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Su proposta del Ministro dell'ambiente;
  Visto  l'art.  7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato
dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;
  Vista  la  deliberazione  della giunta della regione autonoma della
Sardegna  n.  22/64  in  data 16 maggio 1989 a seguito della quale e'
stata  presentata  istanza  per  la  dichiarazione di area di elevato
rischio  di  crisi  ambientale,  ai  sensi  dell'art. 7 della legge 8
luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art 6 della legge 28 agosto
1989,  n.  305,  del territorio del Sulcis-Iglesiente, costituito dai
comuni  di Carbonia, Gonnesa, Portoscuso, Sant'Antioco e San Giovanni
Suergiu;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata in data
30 novembre 1990, con la quale il territorio del Sulcis-Iglesiente e'
stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi
e per gli effetti dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come
modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;
  Considerato  che,  con  la  citata  deliberazione del Consiglio dei
Ministri,   e'   stato   richiesto   al  Ministero  dell'ambiente  di
predisporre,  d'intesa  con  la regione autonoma della Sardegna e con
gli  altri  enti locali, interessati, il Piano di disinquinamento per
il  risanamento  del  territorio  del  Sulcis-Iglesiente  che, previa
ricognizione dello stato di inquinamento delle acque, dell'aria e del
suolo, nonche' delle relative fonti inquinanti, definisca la
  tipologia,la   fattibilita'   ed   i   costi  degli  interventi  di
  risanamento;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 5 novembre 1991 con
il  quale e' stata nominata la commissione Stato-regioni-enti locali,
prevista  dalla  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  del 30
novembre  1990, con compiti di coordinamento delle attivita' relative
al risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale;
  Visti gli studi e le indagini effettuati dal Ministro dell'ambiente
che  hanno  evidenziato  le  principali  problematiche ambientali nel
territorio del Sulcis-Iglesiente, come riportato nell'allegato A;
  Sentita   la   commissione  Stato-regione-enti  locali,  che  nella
riunione del 4 agosto 1992 ha espresso parere favorevole sullo schema
di  Piano  di  disinquinamento  per il risanamento del territorio del
Sulcis-Iglesiente;
  Vista  la  deliberazione  n. 43/55 in data 30 settembre 1992 con la
quale la giunta della regione autonoma della Sardegna ha approvato lo
schema  di Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio
del Sulcis-Iglesiente;
  Preso  atto  che  le  direttive  per  la  elaborazione del Piano di
disinquinamento  emanate  con  la  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri  del  30  novembre  1990 sono state puntualmente seguite dal
Ministero  dell'ambiente  e che i risultati sono oggetto del presente
decreto e degli allegati che ne costituiscono parte integrante;
  Preso  atto  che l'attuazione del Piano di disinquinamento richiede
un'azione  integrata  ed  unitaria dello Stato, della regione e degli
enti  locali  interessati ed inoltre una cooperazione organica con le
principali industrie operanti nella zona;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n.142;
  Vista  la  tabella  C,  allegata  alla legge annuale finanziaria 23
dicembre  1992,  n. 500, nella quale per i capitoli 7705 e 8501 dello
stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero dell'ambiente sono
previsti  per il 1994 lire 400.000 milioni e per il 1995 lire 400.000
milioni;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 aprile 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Approvazione del Piano di disinquinamento
  1.  E' approvato il Piano di disinquinamento per il risanamento del
territorio  del  Sulcis-Iglesiente  (allegato A al presente decreto),
come atto di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni statali
anche  ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici anche economici, la
regione autonoma della Sardegna e gli enti locali.