IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e succes- sive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 4, 5 e 6 del titolo XI dello statuto dell'Universita' "La Sapienza" di Roma edizione (91/92), sono sostituiti dal seguente nuovo articolo: Art. 4 (Titolo XI - Corso di laurea in chimica industriale). - La durata del corso di studi in chimica industriale e' di cinque anni, articolati in un "triennio propedeutico", a carattere formativo di base, ed in successivi distinti "indirizzi di durata biennale" a carattere applicativo. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero degli esami e' non meno di ventiquattro. Nel caso di verifiche di profitto contestuali - accorpamento di piu' insegnamenti dello stesso anno accademico - il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. La didattica del corso di laurea in chimica industriale e' organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come "semestre", ha la durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e cio' nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal R.S. n. 1269/1938. Il totale delle ore di insegnamento e' nel triennio di millesettecentosettanta ore, suddivise in ventisette corsi e diciassette esami, e nel biennio di cinquecentosettanta ore suddivise in nove corsi e sette esami. Di norma i corsi di lezioni sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno 2/3 di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalita' previste dal consiglio di corso di laurea avverra' per singolo insegnamento tranne nei casi elencati piu' avanti in cui e' prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area. I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti. Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facolta', per le rispettive competenze, stabiliscono le modalita' del coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e di interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri e puo' indicare le eventuali propedeuticita'. Triennio di studi propedeutici. L'attivita' didattica del triennio e' articolata in aree, ciascuna comprendente i corsi "fondamentali" indicati: Area matematica (180 ore totali): 1) istituzioni di matematiche (primo corso); 2) istituzioni di matematiche (secondo corso); 3) calcolo numerico e programmazione. Area fisica (180 ore totali): 4) fisica generale (primo corso); 5) fisica generale (secondo corso); 6) laboratorio di fisica generale. Area di chimica generale ed inorganica (270 ore totali): 7) chimica generale ed inorganica; 8) laboratorio di chimica generale ed inorganica; 9) chimica inorganica; 10) laboratorio di chimica inorganica. Area di chimica organica (270 ore totali): 11) chimica organica (primo corso); 12) laboratorio di chimica organica (primo corso); 13) chimica organica (secondo corso); 14) laboratorio di chimnica organica (secondo corso). Area di chimica analitica (270 ore totali): 15) chimica analitica; 16) laboratorio di chimica analitica; 17) chimica analitica strumentale; 18) laboratorio di chimica analitica strumentale. Area di chimica fisica (270 ore totali): 19) chimica fisica (primo corso); 20) laboratorio di chimica fisica; 21) chimica fisica (secondo corso); 22) chimica fisica industriale. Area di chimica industriale (270 ore totali): 23) chimica industriale I; 24) laboratorio di chimica industriale I; 25) processi ed impianti industriali chimici I; 26) laboratorio di processi ed impianti industriali chimici. Area di chimica biologica (60 ore totali): 27) chimica biologica; E' prevista una prova di esame unica nei casi elencati qui di seguito: 1) chimica generale inorganica, laboratorio di chimica generale ed inorganica; 2) fisica generale II, laboratorio di fisica generale; 3) chimica analitica laboratorio di chimica analitica; 4) chimica analitica strumentale, laboratorio di chimica analitica strumentale; 5) chimica fisica II, laboratorio di chimica fisica; 6) chimica organica I, laboratorio di chimica organica I; 7) chimica organica II, laboratorio di chimica organica II; 8) chimica inorganica, laboratorio di chimica inorganica; 9) chimica industriale I, laboratorio di chimica industriale I; 10) processi e impianti industriali chimici I, laboratorio di processi e impianti industriali chimici. Qualora i corsi ed i laboratori siano svolti, per necessita' didattiche, in due semestri successivi, l'esame relativo sara' sostenuto alla fine della seconda parte. Lo studente sara' tenuto a dimostrare di avere appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel "Manifesto degli studi": La conoscenza verra' verificata attraverso un "colloquio" regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. "Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un 'certificato' attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica industriale". Biennio. Sono ammessi al IV anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. E' comunque consentita l'iscrizione al IV anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno per altro essere sostenuti prima di quelli del biennio. Il biennio si articola in "indirizzi". Lo studente dovra' seguire "tre insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi" (corrispondenti a due esami) e "sei insegnamenti di indirizzo", di cui uno abbinato ad un "omonimo" corso di laboratorio come esame unico, per un totale di cinque esami; di questi sei insegnamenti uno e' "irrinunciabile" e cinque sono "opzionali". All'atto dell'iscrizione al IV anno lo studente deve scegliere l'indirizzo e presentare il relativo "piano di studi". Il biennio ha quattro diversi indirizzi: 1) ricerca e sviluppo dei processi; 2) ricerca e sviluppo dei materiali; 3) ricerca e sviluppo dei prodotti; 4) chimico-biotecnologico. Nel biennio lo studente dovra' svolgere un lavoro di "tesi sperimentale" per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di 1200 ore) su argomenti attinenti l'indirizzo prescelto. A) Insegnamenti "fondamentali" del biennio "comuni" a tutti gli indirizzi: 1) chimica industriale II; 2) laboratorio di chimica industriale II; 3) processi e impianti industriali chimici II. Gli insegnamenti di "chimica industriale II" e di "laboratorio di chimica industriale II" danno luogo ad una prova di esame unica. Prova di accertamento unica. Il preside della facolta' per la prova di accertamento unica prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi "fondamentali" del biennio comune a tutti gli indirizzi costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del R.S. n. 1269/1938. B) Insegnamenti "di indirizzo": a) sono "irrinunciabili" i seguenti insegnamenti di indirizzo: teoria dello sviluppo dei processi chimici (per l'indirizzo Ricerca e sviluppo dei processi); chimica organica industriale (per l'indirizzo Ricerca e sviluppo dei prodotti); chimica fisica dei materiali (per l'indirizzo Ricerca e sviluppo dei materiali); chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale (per l'indirizzo chimico-biotecnologico); b) gli altri cinque insegnamenti di indirizzo potranno essere scelti dallo studente tra quelli indicati in un apposito elenco di "discipline attivate". Gli insegnamenti di indirizzo "opzionali", da pubblicare nel "manifesto annuale degli studi", saranno scelti dal consiglio di corso di laurea in chimica industriale tra quelli elencati nella "lista nazionale insegnamenti opzionali", approvata dal Consiglio universitario nazionale, e qui' di seguito riportata come parte integrante del presente Statuto: 1) affidabilita' e sicurezza nell'industria di processo; 2) analisi chimica degli alimenti; 3) analisi e simulazione dei processi chimici; 4) biochimica industriale; 5) bioconversioni industriali; 6) biopolimeri; 7) chemiometria; 8) chimica analitica degli inquinanti; 9) chimica analitica separativa; 10) chimica bioinorganica; 11) chimica bioorganica; 12) chimica computazionale; 13) chimica degli alimenti; 14) chimica dei composti eterociclici; 15) chimica dei composti organometallici; 16) chimica dei metalli e delle leghe; 17) chimica dei processi biotecnologici; 18) chimica del restauro; 19) chimica dell'ambiente; 20) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale; 21) chimica delle macromolecole; 22) chimica delle sostanze coloranti; 23) chimica delle sostanze organiche naturali; 24) chimica dello stato solido; 25) chimica e tecnologia degli elettroliti fusi; 26) chimica e tecnologia degli intermedi; 27) chimica e tecnologia dei composti metallorganici; 28) chimica e tecnologia dei materiali; 29) chimica e tecnologia dei polimeri; 30) chimica e tecnologia del vetro e dei materiali ceramici; 31) chimica e tecnologia della catalisi; 32) chimica e tecnologia della cellulosa e della carta; 33) chimica fisica ambientale; 34) chimica fisica biologica; 35) chimica fisica dei materiali; 36) chimica fisica dei polimeri; 37) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi; 38) chimica fisica della catalisi; 39) chimica fisica dello stato solido e delle superfici; 40) chimica fisica organica; 41) chimica inorganica industriale; 42) chimica merceologica; 43) chimica metallorganica; 44) chimica organica applicata; 45) chimica organica industriale; 46) cinetica chimica e dinamica molecolare; 47) corrosione e protezione dei materiali metallici; 48) cristallochimica; 49) didattica della chimica; 50) economia e organizzazione aziendale; 51) elettrochimica; 52) elettrochimica applicata; 53) elettrometallurgia; 54) fotochimica; 55) igiene applicata; 56) igiene industriale; 57) impianti biotecnologici; 58) impianti dell'industria alimentare; 59) laboratorio di chimica delle macromolecole; 60) meccanismi di reazione in chimica inorganica; 61) meccanismi di reazione in chimica organica; 62) metallurgia; 63) metallurgia dei metalli non ferrosi; 64) metallurgia fisica; 65) metodi analitici in chimica industriale; 66) metodi fisici in chimica inorganica; 67) metodi fisici in chimica organica; 68) metodi matematici e statistici; 69) misure elettriche; 70) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi; 71) polimeri per usi speciali; 72) processi dell'industria alimentare; 73) processi di separazione; 74) processi di trattamento degli effluenti inquinanti; 75) processi industriali della chimica fine; 76) radiochimica; 77) recupero e riciclo dei materiali; 78) scienza dei materiali; 79) scienza dei metalli; 80) scienza e tecnologia dei materiali compositi; 81) scienza e tecnologia dei materiali elettrici; 82) scienza e tecnologia dei materiali nucleari; 83) siderurgia; 84) sintesi e tecniche speciali inorganiche; 85) sintesi e tecniche speciali organiche; 86) sperimentazione industriale ed impianti pilota; 87) spettroscopia molecolare; 88) stereochimica; 89) struttura della materia; 90) strutturistica chimica; 91) sviluppo dei processi biotecnologici; 92) tecnologia dei materiali e chimica applicata; 93) tecnologia chimico-agrarie; 94) teoria dello sviluppo dei processi chimici; 95) termodinamica chimica. Possono essere inserite a statuto, con la procedura prevista dall'art. 17 del testo unico n. 1552/1993, ed utilizzate, nel rispetto del limite numerico previsto dalle norme vigenti come corsi "opzionali" tutte le discipline "fondamentali" dell'orientamento nazionale. Quando vengono scelti come corsi "opzionali" i "fondamentali con i relativi laboratori" di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso "fondamentale" ed il corrispondente corso di "laboratorio", che sono stati sostitutivi di due corsi "opzionali", comportano due esami distinti. Il consiglio di corso di laurea in chimica industriale puo' definire combinazioni di corsi "opzionali", che rispondano ad una logica di natura culturale, in modo da costituire "orientamento" all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni ("piani di studi consigliati") vengono pubblicate nel "Manifesto annuale degli studi" dopo approvazione da parte della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente puo' presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facolta' e previsto dal "Manifesto degli studi", purche' nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio. Il consiglio di corso di laurea valutera' la congruita' del piano di studi proposto dallo studente per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti per il corso di laurea. Esame e diploma di laurea. Per essere ammesso a sostenere l'"esame di laurea" lo studente deve aver seguito, superandone i relativi esami secondo le modalita' anzidette, tutti gli insegnamenti fondamentali e irrinunciabili nonche' gli altri previsti dal piano di studi approvato. Lo studente deve avere inoltre svolto il lavoro di "tesi sperimentale" e presentata la relativa dissertazione scritta. L'"esame di laurea" consiste nella discussione della "tesi sperimentale" con le modalita' stabilite dal Consiglio di corso di laurea in applicazione delle disposizioni vigenti. Il "diploma di laurea" riporta il titolo di "laureato in chimica industriale" mentre il "certificato" relativo, rilasciato al laureato fara' menzione dell'indirizzo seguito. Norme transitorie (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988). Quando la facolta' si sara' adeguata all'ordinamento di cui al presente statuto gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facolta' inoltre stabilira' le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potra' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 1993 Il rettore: TECCE