AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla base del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95".
Il D.L. n. 95/1993,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1993).
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257
(a), e' sostituito dal seguente:
  " 8. Per i lavoratori che siano stati esposti  all'amianto  per  un
periodo  superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto
all'assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie   professionali
derivanti   dall'esposizione   all'amianto,  gestita  dall'INAIL,  e'
moltiplicato,  ai  fini  delle  prestazioni  pensionistiche,  per  il
coefficiente di 1,5.".
(( 1-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n.  ))
(( 257 (a), le parole: "per i dipendenti delle imprese di cui al   ))
(( comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a        ))
(( procedure fallimentari o fallite," sono sostituite dalle        ))
(( seguenti: "per i lavoratori".                                   ))
(( 2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,     ))
(( valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37       ))
(( miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati,  ))
(( mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni       ))
(( medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  ))
(( e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio       ))
(( triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione ))
(( del Ministero del tesoro per l'anno 1993.                       ))
  3.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a) La  legge  n.  257/1992  reca  norme  relative  alla
          cessazione dell'impiego dell'amianto. Si trascrive il testo
          del relativo art. 13 come sopra modificato:
             "Art.  13  (Trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale e pensionamento anticipato). - 1.  Ai  lavoratori
          occupati   in  imprese  che  utilizzano  ovvero  estraggono
          amianto,  impegnate  in  processi  di  ristrutturazione   e
          riconversione   produttiva,   e'  concesso  il  trattamento
          straordinario  di   integrazione   salariale   secondo   la
          normativa vigente.
             2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente legge i lavoratori
          occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso
          di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
          possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
          per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  almeno
          trenta  anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli
          effetti delle disposizioni  previste  dall'art.  22,  primo
          comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153,
          e successive modificazioni, hanno facolta' di richiedere la
          concessione  di  un  trattamento  di  pensione  secondo  la
          disciplina di cui al medesimo art. 22 della legge 30 aprile
          1969,  n.    153,  e  successive  modificazioni,  con   una
          maggiorazione  dell'anzianita'  assicurativa e contributiva
          pari al periodo necessario per la maturazione del requisito
          dei  trentacinque  anni   prescritto   dalle   disposizioni
          soprarichiamate,  in  ogni  caso  non  superiore al periodo
          compreso tra la data di risoluzione del rapporto  e  quella
          del   compimento   di   sessanta   anni,   se   uomini,   o
          cinquantacinque anni se donne.
             3. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione
          economica  (CIPE),  su  proposta  del Ministro del lavoro e
          della   previdenza    sociale,    sentito    il    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua
          i  criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1
          e determina entro il limite di seicento unita',  il  numero
          massimo di pensionamenti anticipati.
             4.   Le   imprese,   singolarmente   o   per  gruppo  di
          appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che
          intendano  avvalersi  delle   disposizioni   del   presente
          articolo,   presentano   programmi  di  ristrutturazione  e
          riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle
          eccedenze   strutturali   di   manodopera,    richiedendone
          l'accertamento   da   parte   del   CIPE   unitamente  alla
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
             5. La facolta' di pensionamento anticipato  puo'  essere
          esercitata  da  un  numero  di  lavoratori  non superiore a
          quello delle eccedenze accertate  dal  CIPE.  I  lavoratori
          interessati   sono   tenuti  a  presentare  all'impresa  di
          appartenenza domanda  irrevocabile  per  l'esercizio  della
          facolta'  di  cui  al  comma 2 del presente articolo, entro
          trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa  o  al
          gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro
          trenta   giorni   dalla  maturazione  dei  trenta  anni  di
          anzianita' di cui  al  medesimo  comma  2,  se  posteriore.
          L'impresa  entro  dieci  giorni  dalla scadenza del termine
          trasmette all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
          (INPS)  le  domande  dei lavoratori, in deroga all'art. 22,
          primo comma, lettera c), della legge  30  aprile  1969,  n.
          153,  e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero
          dei lavoratori che esercitano la facolta' di  pensionamento
          anticipato   sia   superiore   a   quello  delle  eccedenze
          accertate, l'impresa  opera  una  selezione  in  base  alle
          esigenze   di   ristrutturazione   e  riorganizzazione.  Il
          rapporto di lavoro  dei  dipendenti  le  cui  domande  sono
          trasmesse  all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese
          in cui l'impresa effettua la trasmissione.
             6. Per i  lavoratori  delle  miniere  o  delle  cave  di
          amianto  il  numero  di  settimane coperto da contribuzione
          obbligatoria relativa ai periodi di prestazione  lavorativa
          ai  fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
          e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
             7.  Ai  fini   del   conseguimento   delle   prestazioni
          pensionistiche  per  i  lavoratori  che  abbiano  contratto
          malattie    professionali    a    causa    dell'esposizione
          dell'amianto   documentate   dall'Istituto   nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il
          numero di settimane coperto da  contribuzione  obbligatoria
          relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo
          di  provata  esposizione all'amianto e' moltiplicato per il
          coefficiente di 1,5.
             8. Per i lavoratori che siano stati esposti  all'amianto
          per  un  periodo  superiore  a dieci anni, l'intero periodo
          lavorativo soggetto all'assicurazione  obbligatoria  contro
          le   malattie   professionali   derivanti  dall'esposizione
          all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato,  ai  fini
          delle  prestazioni  pensionistiche,  per il coefficiente di
          1,5.
             9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o
          delle imprese di cui al comma  1,  anche  se  in  corso  di
          dismissione   o   sottoposte  a  procedure  fallimentari  o
          fallite, che possano far valere  i  medesimi  requisiti  di
          eta'  e anzianita' contributiva previsti dal comma 2 presso
          l'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i  dirigenti  di
          aziende  industriali  (INPDAI),  e'  dovuto,  dall'Istituto
          medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese
          successivo a  quello  della  risoluzione  del  rapporto  di
          lavoro, l'assegno di cui all'art.  17 della legge 23 aprile
          1981,  n.  155.  L'anzianita' contributiva dei dirigenti ai
          quali e' corrisposto il predetto assegno e' aumentata di un
          periodo pari a quello compreso tra la data  di  risoluzione
          del  rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta
          anni se uomini, e cinquantacinque anni se donne.
             10. La gestione di cui all'art. 37 della legge  9  marzo
          1989,  n.    88,  corrisponde  al Fondo pensioni lavoratori
          dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione
          una somma  pari  all'importo  risultante  dall'applicazione
          dell'aliquota  contributiva in vigore per il Fondo medesimo
          sull'ultima  retribuzione  annua   percepita   da   ciascun
          lavoratore  interessato,  ragguagliata  a mese, nonche' una
          somma pari all'importo mensile della  pensione  anticipata,
          ivi  compresa  la  tredicesima mensilita'. L'impresa, entro
          trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta
          a corrispondere a favore della gestione di cui all'art.  37
          della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che
          abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo
          pari  al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al
          presente comma, con facolta' di optare per il pagamento del
          contributo stesso, con addebito di interessi  nella  misura
          del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate
          mensili,  di  pari importo, non superiore a quello dei mesi
          di anticipazione della pensione.
             11. Nei territori di cui  all'art.  1  del  testo  unico
          delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,  e  successive  modificazioni,  nonche'   nelle   zone
          industriali  in  declino, individuate dalla decisione della
          Commissione delle  Comunita'  europee  del  21  marzo  1989
          (89/288/CEE),  ai  sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del
          Consiglio, del 24 giugno 1988,  il  contributo  di  cui  al
          comma  10  del  presente  articolo  e' ridotto al venti per
          cento. La medesima percentuale ridotta si applica  altresi'
          nei  confronti  delle  imprese  assoggettate alle procedure
          concorsuali di cui alle disposizioni  approvate  con  regio
          decreto  16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
          e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e succes-
          sive modificazioni e integrazioni, e al relativo  pagamento
          si   applica   l'art.   111,  primo  comma,  n.  1),  delle
          disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267.
             12. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo,  pari  a  lire  6  miliardi  per il 1992, lire 60
          miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi  per  il  1994,  si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   degli
          stanziamenti  iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1992-1994,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
          utilizzando, per il 1992,  l'accantonamento  'Finanziamento
          di  un  piano di pensionamenti anticipati' e, per il 1993 e
          il 1994, l'accantonamento  'Interventi  in  aree  di  crisi
          occupazionale'.
             13.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio".
             Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo
          soprariportato  si  veda  in  nota  alla  citata  legge  n.
          257/1992 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1992.