IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  l'art.  8  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente limitazioni all'afflusso  e  alla  circolazione  stradale
nelle  piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori  pubblici  di  intesa
con  il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e
i comuni interessati, la  facolta'  di  vietare,  nei  mesi  di  piu'
intenso  movimento  turistico, che veicoli appartenenti a persone non
facenti parte  della  popolazione  stabile  siano  fatti  affluire  e
circolare nelle isole;
  Vista  la  delibera  del  consiglio comunale di Ustica (Palermo) in
data 3 settembre 1992, n. 124;
  Vista la nota  della  regione  siciliana  -  Assessorato  regionale
turismo  comunicazioni  e  trasporti, gruppo 6/TR - n. 3911 in data 8
maggio 1993, che esprime parere favorevole all'emanazione del decreto
di limitazione all'afflusso di veicoli sull'isola di  Ustica  con  le
deroghe  e  le  puntualizzazioni  indicate nella domanda inoltrata al
Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Ustica;
  Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in  data
19 novembre 1992, n. 1139 TI/40;
  Vista la nota della prefettura di Palermo in data 3 luglio 1993, n.
59373, div. T.C.;
  Ritenuto  opportuno  adottare  i richiesti provvedimenti limitativi
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal 1   agosto  1993  al  31  agosto  1993  e'  vietato  l'afflusso
sull'isola  di  Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non
stabilmente residenti nel comune di Ustica, fatte salve le deroghe di
cui agli articoli successivi.