IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole; Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo) in data 3 settembre 1992, n. 124; Vista la nota della regione siciliana - Assessorato regionale turismo comunicazioni e trasporti, gruppo 6/TR - n. 3911 in data 8 maggio 1993, che esprime parere favorevole all'emanazione del decreto di limitazione all'afflusso di veicoli sull'isola di Ustica con le deroghe e le puntualizzazioni indicate nella domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Ustica; Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 19 novembre 1992, n. 1139 TI/40; Vista la nota della prefettura di Palermo in data 3 luglio 1993, n. 59373, div. T.C.; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Dal 1 agosto 1993 al 31 agosto 1993 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica, fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.