IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il regolamento sui fitofarmaci, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979), con il quale sono stati compresi fra i prodotti disciplinati e sottoposti a registrazione, come presidi sanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o destinati ad usi diversi, che hanno composizione analoga a quelli impiegati in agricoltura e che possono, sia pure indirettamente, contaminare le colture edibili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223; Viste le ordinanze ministeriali 6 giugno 1985 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 settembre 1985), 18 luglio 1990 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1990), 5 agosto 1991 (precisazioni di carattere applicativo e interpretativo - Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991) e 18 febbraio 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1993), concernenti "Quantita' massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione"; Visti i decreti ministeriali relativi alle registrazioni di presidi sanitari emanati nel periodo dal 22 febbraio 1992 al 25 marzo 1993; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 18 luglio 1992), relativo alla conclusione del riesame del principio attivo Aldicarb; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 agosto 1992) relativo alla conclusione del riesame del principio attivo Ciexatin; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992), concernente il recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti di origine vegetale; Visti i limiti di tolleranza di sostanze attive nei diversi prodotti agricoli e nelle derrate alimentari proposti dalla commissione consultiva per i fitofarmaci di cui ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968; Ritenuto di provvedere all'aggiornamento delle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990 e 18 febbraio 1993; Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 1 giugno 1993; Ordina: Art. 1. 1. Sono approvate le quantita' massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari, riportate nell'allegato 1 della presente ordinanza, il quale integra l'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, integrato con le ordinanze ministeriali 5 agosto 1991 e 18 febbraio 1993. 2. Sono approvati, per le sostanze attive autorizzate all'impiego nei presidi sanitari, gli intervalli di sicurezza riportati nell'allegato 2, il quale integra l'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, integrato e modificato con le ordinanze ministeriali 5 agosto 1991 e 18 febbraio 1993.