A tutte le amministrazioni provinciali e comunali A tutte le comunita' montane Ai prefetti della Repubblica Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al Dipartimento del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno Alla Corte dei conti - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.; Ragioneria generale dello Stato - I.G.E.S.P.A. Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica 1. PREMESSA. La riforma della finanza locale, gia preannunciata nei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha trovato una prima soluzione nella legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in occasione di una complessa operazione di riassetto di alcuni settori ritenuti strategici. La materia della finanza locale, nell'ambito della finanza territoriale e' trattata dall'art. 4 della legge di delega ed e' cosi' articolata. Al comma 1, lettera a), e' istituita dal 1993 la nuova imposta comunale sugli immobili; al comma 1, lettera b), e' istituita dal 1994 l'addizionale IRPEF, connessa alla politica degli investimenti; al comma 1, lettera d) e' istituita dal 1994, un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica in favore delle province; al comma 1, lettera e), sono istituite imposte sui servizi provinciali; il comma 1, lettera f), dispone norme a regime per i trasferimenti erariali; il comma 1, lettera g), stabilisce un nuovo regime per il finanziamento di talune opere pubbliche; il comma 2 prevede il rifacimento dell'ordinamento finanziario e contabile ed il comma 4 prevede la revisione ed armonizzazione, dal 1994, di talune imposte e tasse locali. I trasferimenti erariali per il 1993 e per gli anni successivi, le certificazioni di bilancio preventivo e di conto consuntivo, la disciplina dei controlli centrali per gli enti strutturalmente deficitari, l'autofinanziamento di opere pubbliche e le questioni connesse alla popolazione degli enti locali sono stati disciplinati agli articoli dal 28 al 48 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Trattasi di un corpo di norme che prevedono una fase transitoria nel 1993, anno durante il quale lo Stato, pur riducendo qualitativamente i suoi interventi con la soppressione di nuovi contributi per gli investimenti, ha assicurato contributi correnti proporzionati a quelli del 1992, sia pur con riduzioni in atto all'esame del Parlamento. A decorrere dal 1994, inizia un nuovo sistema a regime con il quale il volume globale dei fondi e' prequantificato e difeso triennalmente ed i trasferimenti correnti, unificati in un unico cespite comprensivo degli antichi contributi perequativi, subiscono una riduzione per effetto del provento dell'ICI relativamente alla parte obbligatoria, vengono riequilibrati con un'operazione pluriennale e vengono integrati con un contributo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale al quale in avvenire andranno tutte le nuove risorse. Infine, i diversi contributi esistenti per svariate motivazioni sono riunificati in un unico contributo consolidato. Sono anche istituiti, secondo la legge n. 142 del 1990, un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, ancora inattivo per il 1993, ed un fondo nazionale speciale per gli investimenti, gia' operativo per il 1993. Attesa l'impossibilita' di conoscere tempestivamente, per varie ragioni, i dati fiscali degli enti locali, indispensabili per determinare i contributi statali del 1994 e 1995 si e' reso necessario lo spostamento del termine dal 30 settembre al 31 dicembre 1993 ed e' stato anche prorogato il termine di deliberazione dei bilanci al 28 febbraio 1994, con decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212. 2. BILANCIO 1993. Per l'esercizio 1993, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e' stato rinviato rispetto a quello ordinariamente fissato al 31 ottobre, dall'art. 55, comma 2, della legge n. 142 del 1990. Per tale termine, le rilevanti innovazioni introdotte prima con la legge di delega e poi con il decreto legislativo hanno suggerito un primo rinvio al 30 novembre 1992. Ad esso, se ne e' aggiunto un secondo al 31 dicembre 1992 ed infine l'ultimo fissato al 28 febbraio 1993 con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, convertito e reiterato con i successivi 28 aprile 1993, n. 130 e 30 giugno 1993, n. 212. Il decreto-legge n. 48 del 1993 e le sue reiterazioni hanno anche risolto il problema della gestione in mancanza del bilancio. Pur negando un vero e proprio esercizio provvisorio in coerenza con la legge n. 142 del 1990 che non lo contempla, consentono di effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, salvo che non si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. La norma esposta fa un puntuale riferimento all'aspetto della spesa, cio' non di meno si ritiene che sia strettamente conseguenziale che analoga limitazione sussista per la fase di impegno e che quindi il divieto vada riferito anche alla impossibilita' di impegnare e pagare mensilmente importi superiori ad un dodicesimo di quanto previsto nell'ultimo bilancio approvato. Infine nei casi di inadempienza nel rispetto del termine, a parte la messa in mora da parte del CORECO e l'attivazione dell'eventuale procedura di scioglimento ex art. 39, comma 2 della legge n. 142 del 1990, si deve garantire l'indispensabile continuita' alla gestione dell'ente ma non e' possibile avvalersi della cosiddetta gestione provvisoria per dodicesimi descritta precedentemente. Mancando qualunque autorizzazione alla gestione non pare sia consentito assumere alcuna iniziativa di spesa, per la quale sarebbe impossibile trovare qualunque fondamento autorizzativo, fermo restando la necessita' di provvedere a tutte quelle spese che non effettuate si risolverebbero in un danno per l'ente stesso o che potrebbero far insorgere responsabilita', anche patrimoniali. 3. TRASFERIMENTI ERARIALI 1993. 3.1. Principi della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421. L'art. 4, lettera f), della legge 23 ottobre 1993, n. 421, nel delegare al Governo il potere di emanare la nuova normativa mirante a disciplinare il nuovo sistema della finanza locale che entrera' in vigore nell'anno 1994, ha dettato, tra l'altro i principi ed i criteri per l'attuazione dei trasferimenti erariali per l'anno 1993. Piu' in particolare, la suddetta norma ha previsto che per l'anno 1993 alle amministrazioni provinciali ed ai comuni devono essere corrisposti trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992 al lordo della detrazione operata secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. A tale riguardo, si rammenta che il citato decreto-legge n. 333 del 1992 ha ridotto del 5 per cento i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali ed ai comuni per l'anno 1992, eccezione fatta per gli enti locali dissestati ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per le comunita' montane, come per gli altri enti, e' previsto per il 1993 un contributo ordinario pari a quello erogato nell'anno 1992. Successivamente e' pero' intervenuto l'art. 3 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica, che ha previsto per lo stesso 1993 una riduzione dei contributi ordinari spettanti a province e comuni, con eccezione degli enti dissestati, nella misura del 5 per cento. La riduzione verra' operata all'atto della erogazione della quarta rata del fondo ordinario. Un ramo del Parlamento, in sede di conversione ha diminuito la riduzione al 3 per cento. L'art. 4, lettera f), della legge n. 421 del 1992 prevedeva che i trasferimenti per l'anno 1993 ai suddetti enti potevano essere eventualmente aumentati secondo le prescrizioni della legge finanziaria, ma la possibilita' non si e' realizzata concretamente. 3.2. Quantificazione dei trasferimenti per l'anno 1993. In esecuzione della delega attribuita ai sensi della citata legge n. 421 del 1992, il Governo ha emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, disciplinando congiuntamente il sistema dei trasferimenti per l'anno 1993.Il 1993 e' l'ultimo anno che vede il protrarsi del vecchio sistema di finanza locale che si basa, in sostanza, su trasferimenti erariali a favore degli enti locali consolidatisi nel tempo. L'art. 29 del decreto legislativo n. 504 del 1992 quantifica in maniera complessiva le dotazioni del fondo ordinario, del fondo perequativo e del fondo sviluppo investimenti mediante i quali lo Stato contribuisce al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunita' montane per l'anno 1993. Ottemperando al disposto dell'art. 4, lettera f), della legge n. 421 del 1992, l'art. 29 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 prevede: a) un fondo ordinario determinato in lire 2.725.000 milioni per le amministrazioni provinciali, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunita' montane; b) un fondo perequativo determinato in L. 1.066.400 milioni per le province ed in L. 6.444.600 milioni per i comuni. Tale fondo e' aumentato dei proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta addizionale sull'energia elettrica di cui all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, valutati in L. 520.000 milioni da distribuire per il 20 per cento alle amministrazioni provinciali, per 18.000 milioni all'incremento del fondo ordinario per le comunita' montane, e per la restante parte ai comuni. Gli eventuali maggiori proventi derivanti dalla predetta addizionale sull'energia elettrica verranno ripartiti per il 20 per cento alle amministrazioni provinciali, per il 75 per cento ai comuni e per il restante 5 per cento alle comunita' montane; c) un fondo per lo sviluppo degli investimenti pari a L. 11.725.914 milioni, quanti sono i contributi concessi dallo Stato per finanziare l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti a tutto il 31 dicembre 1993 e le quote dei contributi relative agli anni 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, assegnate ma non utilizzate. A seguito della cennata riduzione del 5 per cento, in corso di modifica al 3 per cento, prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 155 del 1993, i trasferimenti a titolo di fondo ordinario si sono ridotti a L. 14.769.000 milioni per i comuni e L. 2.589.000 milioni per le province. 3.3. Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali, per i comuni e le comunita' montane. a) Amministrazioni provinciali. Come disposto nei principi della legge n. 421 del 1992, a favore di ciascuna anministrazione provinciale e' previsto un contributo statale ordinario pari a quello concesso nel 1992 al lordo della riduzione del 5 per cento operata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992. Tale contributo e' ridotto del 5 per cento secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge n. 155 del 1993. La riduzione, in corso di modifica, verra' operata all'atto della corresponsione della quarta rata del fondo in questione. b) Comuni. Analogamente alle amministrazioni provinciali, a ciascun comune verra' corrisposto, per l'anno 1993, un contributo statale ordinario pari a quello erogato nell'anno 1992 al lordo della detrazione del 5 per cento operata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto-legge n. 333 del 1992. Tale contributo e' ridotto del 5 per cento e forse definitivamente del 3 per cento, secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge n. 155 del 1993, fatta eccezione per i comuni dissestati. La riduzione verra' operata all'atto della corresponsione della quarta rata del fondo ordinario. c) Comunita' montane. Il contributo ordinario viene distribuito sulla base di due criteri: 1) una quota fissa pari a L. 220.000.000 da assegnare a ciascuna comunita' montana (per il 1992, la quota fissa era pari a L. 270.000.000); 2) la restante parte del fondo ordinario e' distribuita in base alla popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di ottobre. Il nuovo sistema di distribuzione del fondo ordinario vede ridurre l'entita' del fondo ordinario dell'unita' della quota fissa spettante a ciascun ente, al fine di privilegiare una erogazione del fondo che tenga conto del numero della popolazione e quindi delle effettive e reali necessita'. Il comma 4 dell'art. 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, conferma la condizione sospensiva della trasmissione delle certificazioni del bilancio preventivo 1993 e del conto consuntivo 1991 per la erogazione della quarta rata del fondo ordinario alle amministrazioni provinciali ed ai comuni e della quota residua alle comunita' montane. Inoltre l'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, modificando l'art. 29 del decreto legislativo n. 504 del 1992, ha ulteriormente subordinato l'erogazione della quarta rata del fondo ordinario alle amministrazioni provinciali ed ai comuni alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilita' e del regolamento per la disciplina dei contratti, previsti dall'art. 59, comma 1, della legge n. 142 del 1990. Tale condizione sospensiva alla erogazione della quarta rata del fondo ordinario vale anche per i comuni e le province della regione Sicilia in quanto avendo quest'ultima recepito con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, la normativa statale sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, esiste in capo ai predetti enti l'obbligo di dover approvare il regolamento di contabilita' ed il regolamento di disciplina dei contratti. 3.4. Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni: a) Amministrazioni provinciali. Secondo il disposto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 504 del 1992, lo Stato corrispondera' a ciascuna amministrazione provinciale un contributo perequativo pari a quello spettante per l'anno 1992, da erogarsi entro il mese di maggio 1993. La parte del fondo perequativo finanziato con i proventi dell'imposta sui consumi energetici di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito dalla legge n. 20 del 1989, stimato, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali, in lire 104.000 milioni per il 1993, verra' distribuita secondo le seguenti modalita': 1) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro- capite della provincia risultante dalle stime appositamente effettuate dall'I.S.T.A.T.; 2) il restante 25 per cento verra' distribuito, invece, per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'I.S.T.A.T., per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente di eta' compresa tra i 15 ed i 19 anni, per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia. La parte del fondo perequativo finanziato con i proventi derivanti dall'addizionale sulla energia elettrica verra' erogato agli enti solo al momento in cui lo Stato avra' effettivamente incamerato i predetti proventi. Si ricorda che tutti gli enti sono a conoscenza del parametro per miliardo necessario per calcolare l'importo spettante. Anche per il 1993 e' prevista la sanzione amministrativa che sara' erogata a quelle amministrazioni provinciali che non ottempereranno al disposto dell'art. 33 del decreto legislativo n. 504 del 1992 che obbliga gli enti alla copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale e del servizio acquedotto attraverso una imposizione tariffaria nei confronti degli utenti nei limiti previsti dai commi 1, 2 e 3, dell'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La suddetta sanzione amministrativa per il mancato rispetto della richiamata normativa consiste nella restituzione, da parte degli enti inadempienti, del 4 per cento del fondo perequativo spettante per l'anno 1993, la quale sara' applicata attraverso una trattenuta da operare sui fondi ordinari che saranno trasferiti nell'anno 1994 e seguenti. b) Comuni. L'art. 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992 stanzia a titolo di fondo perequativo per i comuni lire 6.444.600 milioni. Per la parte relativa a lire 6.344.600 milioni sara' utilizzato per distribuire a ciascun comune un contributo perequativo nella esatta misura di quello assegnato nell'anno 1992. La parte residua di 100.000 milioni viene assegnata ai comuni per l'attivazione delle procedure di risanamento degli enti dissestati previste dall'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989. Piu' in particolare la quota di lire 100.000 milioni viene utilizzata per le seguenti finalita': 1) assegnazione di un contributo straordinario, da consolidare negli anni successivi, a quei comuni dissestati che percepiscono dei contributi erariali di parte corrente inferiori alla media dei contributi assegnati ai comuni della stessa classe demografica, al fine di poter ottenere l'allineamento alla predetta media; 2) assegnazione di un contributo straordinario "una tantum" agli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, diretto a coprire gli oneri relativi al personale dichiarato in esubero, sostenuti nel periodo intercorrente tra l'approvazione della graduatoria del predetto personale e la effettiva messa in mobilita' dello stesso; 3) assegnazione di contributi agli enti presso i quali vengono trasferiti i dipendenti posti in mobilita' da quei comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, al fine di coprire gli oneri relativi al trattamento economico lordo dei predetti dipendenti. La parte del fondo perequativo finanziato con i proventi derivanti dall'addizionale sull'energia elettrica di cui al comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito dalla legge n. 20 del 1989, valutato per la quota spettante ai comuni in lire 398.000 milioni, verra' distribuito sulla base dei seguenti criteri: a) per una parte valutata in lire 72.500 milioni al consolidamento nell'anno 1993 dei contributi assegnati nell'anno 1989 ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989. La richiamata norma ha assegnato ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti fondi tali da garantire ad essi nell'anno 1989 un complesso di contributi, ordinari e perequativi nella stessa misura assegnata nell'anno 1988, al fine di non far gravare sui predetti enti la riduzione del fondo ordinario per l'anno 1989, pari al 10,51 per cento, disposto dall'art. 14 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 in concomitanza alla istituzione della imposta comunale su imprese arti e professioni (I.C.I.A.P.); b) per una parte pari a lire 65.000 milioni destinata al finanziamento degli oneri di ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1989 dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989. Tali mutui, concessi esclusivamente dalla Cassa depositi e prestiti, sono destinati in maniera specifica alla costruzione e ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione di acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Al pagamento degli oneri di ammortamento provvede direttamente lo Stato utilizzando la quota parte di fondo perequativo; c) per una parte valutata in lire 65.000 milioni destinata al finanziamento degli oneri di ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 415 del 1989 convertito dalla legge n. 38 del 1990. Tali mutui sono stati concessi dalla Cassa depositi e prestiti per le stesse finalita' descritte al precedente punto b) ed i relativi oneri di ammortamento vengono pagati con le stesse modalita' indicate e sempre al richiamato punto b); d) per una parte pari a lire 16.000 milioni vengono destinati ai comuni capoluoghi di provincia con popolazione compresa tra i 20.000 ed i 59.999 abitanti, distribuendo il 75 per cento di tale somma in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite provinciale, ed il restante 25 per cento in proporzione della popolazione residente tenendo conto della dimensione demografica e del carattere montano dell'ente; e) per una parte pari a lire 179.500 milioni viene assegnata a tutti i comuni seguendo i criteri indicati nel precedente punto d). Per il computo degli importi spettanti a titolo di addizionale energetica (lettera e) si rinvia ai parametri per miliardo gia' comunicati a tutti i comuni nelle precedenti comunicazioni delle spettanze attribuite negli anni passati. Cosi' come per le province, anche per i comuni l'ultimo comma dell'art. 31 del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevede la irrogazione di una sanzione amministrativa, del 4 per cento del fondo perequativo spettante per l'anno 1993, nel caso in cui gli enti non ottemperino al disposto dell'art. 33 del predetto decreto legislativo che impone la copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto attraverso una imposizione tariffaria nei confronti degli utenti nei limiti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito dalla legge n. 38 del 1990. La suddetta sanzione amministrativa per il mancato rispetto della richiamata normativa consiste nella restituzione, da parte degli enti inadempienti, del 4 per cento del fondo perequativo spettante per l'anno 1993, la quale sara' applicata attraverso una trattenuta da operare sui fondi ordinari che saranno trasferiti nell'anno 1994 e seguenti. 3.5. Media nazionale dei contributi ordinari e perequativi. Tra le misure in favore delle province e dei comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario assume rilevanza quella prevista dall'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989. E' previsto che gli enti in condizioni di dissesto, ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della classe demografica di appartenenza, possono richiedere con la presentazione del piano di risanamento, l'adeguanento dei contributi statali alla media nazionale pro capite della fascia demografica di appartenenza come definita all'inizio di ciascun anno. Cosi' come per gli anni decorsi, ad iniziare dal 1989, si e' pertanto provveduto con apposito decreto ministeriale, in corso di emanazione, ad individuare la media dei trasferimenti ordinari e perequativi all'inizio del 1993, di ciascuna delle fasce demografiche indicate all'art. 18, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, considerate unificate le ultime due classi. Per il calcolo delle medie sono stati considerati oltre ai trasferimenti a titolo ordinario e perequativo, anche quelli relativi al finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987 e 1988-90. Parimenti e' stata ricompresa anche quella parte di contributo perequativo derivante dall'addizionale sui consumi di energia elettrica, destinata nel 1989 ai comuni con popolazione sotto 5.000 abitanti per il raggiungimento delle assegnazioni complessive del 1988 e consolidatesi dal 1990. Tanto premesso si indicano di seguito le attuali medie nazionali dei contributi erariali correnti, calcolate al 1 gennaio 1993, con la popolazione calcolata al 31 dicembre 1991. Amministrazioni provinciali: Media nazionale pro capite . . . . . . . . . . . . . . L. 73.994 Comuni: Media nazionale Classe Fascia demografica pro capite ___ ___ ___ 1a Comuni con meno di 500 abitanti . . . . . . . L. 497.529 2a Comuni da 500 a 999 abitanti . . . . . . . . . " 448.219 3a Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti . . . . . . . " 381.458 4a Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti . . . . . . . " 356.137 5a Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti . . . . . . . " 336.866 6a Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti . . . . . . . " 319.295 7a Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti . . . . . . " 350.094 8a Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti . . . . . . " 398.397 9a Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti . . . . . . " 521.540 10a Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti . . . . . " 533.237 11a Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti . . . . . " 695.216 12a Comuni da 500.000 abitanti ed oltre . . . . . " 706.809 3.6. Contributo per lo sviluppo degli investimenti. Per l'anno 1993, non sono stati stanziati nuovi fondi per il finanziamento degli investimenti degli enti locali in quanto la legge delega n. 421 del 1992, non fa alcuna previsione in merito. L'art. 32 del decreto legislativo n. 504 del 1992 conferma il finanziamento dei mutui contratti nel 1992 nella misura prevista dai provvedimenti di concessione adottati. Inoltre offre la possibilita' alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane di usufruire delle quote dei contributi erariali assegnati negli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 e non utilizzate per il finanziamento dei mutui da contrarre entro l'anno 1993. La norma fa due diverse previsioni stabilendo da una parte che le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono usufruire delle quote dei contributi erariali assegnate ma non utilizzate per gli anni 1992 e precedenti, e dall'altra che le amministrazioni provinciali ed i comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989, possono usufruire delle quote di contributi erariali assegnate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, ma non ancora utilizzate. In sostanza tra le due previsioni non vi e' alcuna differenza in quanto nel momento in cui l'art. 32 del decreto legislativo n. 504 del 1992, riconosce la possibilita' di utilizzare le quote dei contributi in questione assegnati negli anni 1992 e precedenti ma non ancora utilizzate, il riferimento e' alle quote assegnate negli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992. Per meglio comprendere, appare opportuno rammentare che i provvedimenti legislativi di urgenza adottati per oltre un decennio per la disciplina della finanza locale, hanno permesso agli enti locali di poter utilizzare le quote dei contributi per lo sviluppo degli investimenti solo per un biennio dal momento della loro assegnazione. A partire dall'anno 1990 si e' derogato, pero', a tale principio. Infatti, dapprima il decreto-legge n. 415 del 1990, convertito dalla legge n. 38 del 1990, poi il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, ed infine il decreto- legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, hanno offerto la possibilita' di poter utilizzare le quote dei fondi assegnate agli enti per gli anni 1988, 1989, e 1990. L'art. 32 del decreto legislativo n. 504 del 1992 ha confermato quanto disposto dai richiamati decreti-legge, consentendo inoltre di poter usufruire delle quote assegnate per il 1991 e 1992 ma ancora non utilizzate. Per la concessione dei contributi in questione valgono le norme fissate per l'anno 1992 del citato decreto-legge n. 9 del 1993. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale diretto a stabilire le modalita' di assegnazione e' fissato al 31 ottobre 1993, mentre le prescritte certificazioni devono essere presentate dagli enti entro il 31 marzo 1994. Sara', al riguardo, emanata apposita circolare. 3.7. Fondo nazionale ordinario per gli investimenti. Come gia' richiamato nel precedente punto 6 il decreto legislativo n. 504 del 1992 non prevede per il 1993 nuovi stanziamenti per il tradizionale fondo per lo sviluppo degli investimenti, dando unicamente la possibilita' agli enti di utilizzare la quota del fondo assegnata negli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impiegate per finanziare i mutui da contrarre nell'anno 1993. Dall'anno 1994 il tradizionale fondo sviluppo investimenti cessera' definitivamente di esistere. Il decreto legislativo n. 504 del 1992, in sostituzione del suddetto contributo erariale, prevede nuove forme di contribuzione dirette a finanziare gli investimenti degli enti locali. Sono stati cosi' istituiti il fondo nazionale ordinario per gli investimenti (art. 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992) ed il fondo nazionale speciale per gli investimenti (art. 42 del decreto legislativo n. 504 del 1992). Secondo il disposto del comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il fondo nazionale ordinario non e' immediatamente attivato, essendo stata rimandata ad una futura legge finanziaria l'istituzione della sua dotazione finanziaria in base all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, il quale prevede che la legge finanziaria determini in apposita tabella la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente. Per l'anno 1993, la legge finanziaria non ha previsto nulla in merito. L'art. 41 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 prevede che l'assegnazione del contributo derivante dal fondo ordinario per gli investimenti e' disposto in conto capitale ed in unica soluzione. L'assegnazione viene disposta con una proiezione triennale sulla base di quanto disporra' la legge finanziaria al fine di consentire agli enti locali una effettiva e reale programmazione. A titolo orientativo, si ritiene utile rammentare che allorche' sara' stanziato il fondo in bilancio, i contributi in conto capitale saranno determinati tenendo conto di due parametri: 1) la popolazione residente in ciascun ente e 2) la spesa media pro-capite sostenuta in relazione ai lavori pubblici calcolata in relazione alle classi demografiche indicate nell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992. I dati relativi alla spesa media saranno pubblicati dal servizio statistico nazionale sulla base degli elementi forniti dal Ministero dei lavori pubblici. Nel caso in cui i dati pubblicati dal servizio statistico nazionale non consentano una aggregazione in relazione alle classi demografiche degli enti di cui al citato art. 37, dovranno essere utilizzate quelle classi indicate nelle predette pubblicazioni. Mentre per le amministrazioni provinciali e per i comuni il fondo nazionale ordinario per gli investimenti sara' distribuito direttamente dallo Stato ai predetti enti, per quanto riguarda le comunita' montane detto fondo sara' distribuito ad opera delle regioni. L'assegnazione del fondo alle regioni, per il successivo riparto alle comunita' montane, dovra' essere operata per il 50 per cento tenendo conto della popolazione residente in territorio montano e per il 50 per cento sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM. I contributi in conto capitale del fondo nazionale ordinario per gli investimenti assegnati agli enti locali dovranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico tenendo conto degli obiettivi stabiliti dalla regione in sede di programmazione economico sociale e territoriale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 142 del 1990. Nel caso in cui la regione non definisca il predetto programma, gli enti locali potranno utilizzare comunque sia il contributo statale, il quale, si deve ricordare, e' pero' vincolato al finanziamento di opere di preminente interesse sociale ed economico. Gli enti locali possono utilizzare il contributo statale entro il quarto anno successivo a quello di assegnazione. Infine per il riparto del fondo in questione si provvedera' con decreto del Ministro dell'interno di concerto con l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. 3.8. Fondo nazionale speciale per gli investimenti. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti e' pienamente operativo a partire dall'anno 1993. A decorrere dall'anno 1993, infatti, il suddetto fondo e' attivato utilizzando i proventi derivanti dalla Casa di gioco di Campione d'Italia di spettanza dello Stato ai sensi della legge 31 ottobre 1993, n. 637, detratti per la parte che il Ministero dell'interno con proprio decreto destina specificatamente all'amministrazione provinciale di Como ed agli enti locali della provincia per la realizzazione di opere pubbliche. I contributi del fondo in questione sono destinati in via prioritaria al finanziamento delle opere pubbliche da realizzare nei comuni e nelle province i cui consigli sono stati sciolti per accertate infiltrazioni e condizionamenti mafiosi dell' amministrazione, ai sensi dell'art. 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed in quegli enti che necessitino di interventi diretti ad eliminare delle situazioni di degrado che impediscono una normale convivenza civile. All'assegnazione dei contributi si provvedera' con decreto del Ministro dell'interno di concerto con l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Gli studi relativi all'individuazione degli enti in condizioni di degrado sono pressoche' terminati e percio' il decreto sara' prossimamente emanato. Comunque gli enti potranno prendere conoscenza dei dati relativi ai contributi assegnati attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno. 4. COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI E RELATIVA CERTIFICAZIONE. 4.1. Art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito dalla legge n. 38 del 1990, prevede che dall'anno 1990 gli enti locali debbono coprire i costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36 per cento con proventi tariffari e contributi finalizzati, i costi complessivi di gestione del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani in misura non inferiore al 50 per cento con la relativa tassa ed i costi complessivi di gestione del servizio acquedotto in misura non inferiore all'80 per cento mediante proventi tariffari. 4.2. Controllo della copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per l'anno 1993. L'art. 33 del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevede che entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunita' montane ed i consorzi di enti locali dovranno inviare al Ministero dell'interno per il tramite delle prefetture l'apposita certificazione attestante per l'anno 1993 la percentuale di copertura dei costi gestionali dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto al fine di riscontrare il rispetto o meno delle prescrizioni di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto- legge n. 415 del 1989, convertito dalla legge n. 38 del 1990. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 415 del 1989 disciplinano le percentuali di copertura minima dei servizi. Il comma 4 dello stesso art. 14 precisa invece quali sono i costi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della loro percentuale di copertura. Le certificazioni, precisa l'art. 33 del decreto legislativo n. 504 del 1992, hanno carattere definitivo, ossia non e' offerta alcuna possibilita' di poter trasmettere ulteriori certificazioni per la dichiarazione delle percentuali di copertura dei costi dei servizi. Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario, dal ragioniere ove esista e dal revisore dei conti o dal presidente del collegio dei revisori. Le modalita' delle certificazioni saranno stabilite entro il 31 ottobre 1993 con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I. In questa sede preme comunque evidenziare alcune caratteristiche della procedura prevista per l'accertamento dell'avvenuto rispetto della normativa sopra richiamata. Anzitutto occorre rammentare, come del resto gia' puntualizzato in precedenti circolari, che gli enti locali devono trasmettere la certificazione prevista dal citato art. 33 del decreto legislativo n. 504 del 1992 anche nel caso in cui detti enti non gestiscano alcuno dei servizi rispetto ai quali esiste l'obbligo di copertura dei costi nelle percentuali stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989. In tale modo viene garantito un controllo sulla copertura dei costi dei servizi nei termini di legge. Inoltre va rilevato il particolare carattere formale delle certificazioni. Tali certificazioni consistono in dichiarazioni di scienza dotate di funzionalita' autonoma, che hanno per scopo quello di testificare i fatti accertati. Si tratta di atti formali che in quanto emanati da pubblici ufficiali (si richiede la sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente, del segretario comunale e del ragioniere, ove esiste) hanno in virtu' di espressa disposizione di legge (articoli 2700 e 2714 del codice civile) carattere autoritativo in quanto determinano, erga omnes, una certezza legale privilegiata, superabile solo attraverso una sentenza che dichiari la falsita' del loro contenuto. 4.3. Modificazione in aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto ai fini della copertura dei costi. Per far fronte ad eventuali difficolta' che gli enti locali possono incontrare nella copertura dei costi di gestione dei servizi da essi gestiti, l'art. 33 del decreto legislativo n. 504 del 1992, al comma 2, prevede che i predetti enti nel caso in cui dal controllo di gestione che viene operato ai sensi dell'art. 1- bis del decreto- legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate tali da non permettere il rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, possono procedere, entro il 30 novembre, ad una rideterminazione in aumento, delle tariffe dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto. Dal disposto della norma risulta che l'aumento della tassa del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani avra' decorrenza retroattiva al 1 gennaio dell'anno finanziario cui tale aumento si riferisce, mentre per gli altri servizi l'aumento potra' essere applicato solo al periodo successivo decorrente dalla data della avvenuta delibera. Per quanto riguarda il servizio acquedotto la sanzione del recupero di parte del fondo perequativo non sara' applicata nel caso in cui l'ente dimostri di aver provveduto a rideterminare le tariffe a prescindere dalla avvenuta preventiva autorizzazione del comitato provinciale prezzi. Si rammenta infine che per gli asili nido, compresi nei servizi a domanda individuale, le spese relative vanno computate al 50 per cento, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 4.4. Delega alle prefetture delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi gestiti dagli enti locali e di irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. Con decreto del Ministro dell'interno datato 8 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193, del 18 agosto 1992, a decorrere dall'anno 1992, e' stata delegata alle prefetture la funzione di controllo del rispetto delle disposizioni normative relative alla copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto gestiti dalle amministrazioni provinciali, comuni, comunita' montane e consorzi di enti locali, ed il potere di adottare il provvedimento di irrogazione della sanzione prevista per quelle amministrazioni provinciali e per quei comuni che non abbiano rispettato la normativa sulla copertura del costo dei richiamati servizi o che non abbiano trasmesso entro i termini di legge la prescritta certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi o che comunque abbiano trasmesso la certificazione incompleta o errata. Il procedimento per il controllo della copertura dei costi dei servizi prima citati e per l'adozione del decreto di irrogazione della sanzione, a firma del Prefetto, e' compiutamente descritto nel decreto ministeriale in precedenza citato. Il suddetto provvedimento dovra' chiaramente prevedere che alla concreta applicazione della sanzione consistente nella restituzione da parte dell'ente di parte del fondo erariale provvedera' il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari. Si rammenta, inoltre, che il decreto prefettizio di irrogazione della sanzione dovra' indicare esplicitamente i mezzi di impugnazione che potranno utilizzare gli enti interessati. In particolare dovra' essere indicato che avverso il provvedimento sanzionatorio e' possibile proporre ricorso gerarchico o ricorso al tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro trenta giorni e sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica. Il decreto ministeriale si fa cura poi di precisare quali sono i presupposti per la irrogazione della sanzione. Da ultimo, sempre il citato decreto ministeriale prescrive alle prefetture di trasmettere al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - Settore scientifico - Via Cesare Balbo, 39 - Roma, il secondo originale della certificazione dimostrativa del tasso di copertura del costo dei servizi ed i provvedimenti di irrogazione della sanzione. 4.5. Mense scolastiche. L'art. 17 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, detta alcune disposizioni in ordine al servizio di mensa scolastica usufruito dal personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti. La norma risolve, temporaneamente, l'annoso problema della copertura degli oneri sopportati dagli enti locali in relazione al suddetto servizio offerto ai docenti statali. Vi sono differenti disposizioni riguardanti da una parte l'anno 1993 e dall'altro l'anno 1994. Per l'anno 1993, il comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge n. 8 del 1993 offre agli enti locali la facolta' di fornire o meno gratuitamente il servizio di mensa scolastica a quei docenti statali che dovranno essere individuati sulla base di criteri che saranno fissati secondo il successivo comma 2, con il previsto decreto da emanarsi da parte del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro. Per le spese sostenute dagli enti locali in relazione al servizio di mensa scolastica offerto ai docenti statali non e' previsto per l'anno 1993 alcun contributo da parte dello Stato. Il regime muta per il solo anno 1994. Infatti il comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge n. 8 del 1993 prevede che per il 1994 il fondo ordinario per la finanza locale e' aumentato delle somme che lo Stato eroghera' agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di mensa scolastica usufruito da personale docente statale. Le modalita' di erogazione dei fondi erariali saranno determinate con il decreto interministeriale previsto dal comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge n. 8 del 1993 di cui si e' fatto cenno in precedenza. 5. DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE. La primaria esigenza di un parziale disimpegno dell'erario nei confronti degli enti locali e le legittime aspirazioni degli stessi enti, supportate dalle indicazioni della legge n. 142 del 1990, hanno concorso al recente rafforzamento della autonomia impositiva per comuni e province, il cui elemento centrale e' sicuramente l'imposta comunale sugli immobili, a cui si aggiungono, per le province, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente e quello per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico e, per i soli comuni, dal 1994, l'addizionale sull'imposta delle persone fisiche. 5.1. Imposta comunale sugli immobili. La nuova imposta decorre dall'anno 1993. L'aliquota, in misura unica dal 4 per mille al 6 per mille, o 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio, deve essere fissata con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine del 31 ottobre, con effetto dall'anno successivo. Per il solo 1993 il termine e' stato fissato al 28 febbraio. Sull'argomento, il Ministero delle finanze ha gia' emanato i provvedimenti dovuti e fornisce le delucidazioni opportune. Interessa questo Ministero il problema degli enti dissestati. Per essi, l'obbligo previsto nell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, di portare le tariffe ed i tributi al massimo consentito, puo' ritenersi adempiuto con la fissazione dell'aliquota ICI al 6 per mille purche' questo garantisca un concreto equilibrio del bilancio in quanto la maggiore aliquota del 7 per mille e' dovuta solo per straordinarie esigenze di bilancio che sono quelle che intervengono nei casi in cui nonostante l'applicazione al massimo di tutti i tributi e delle tariffe dei servizi non si ottenga uno stabile equilibrio di bilancio. Ad eccezione del primo anno, la liquidazione e l'accertamento dell'ICI fanno capo ai comuni. La funzione appare assai delicata per l'importanza che il nuovo tributo andra' a prendere nell'ambito delle entrate dei comuni, che dipenderanno, mediamente, almeno per il 30 per cento dell'ICI. Viene quindi ad assumere maggiore spessore e merita la massima attenzione la riorganizzazione e ottimizzazione degli uffici tributi che nell'ultimo ventennio, per le note vicende iniziate con i decreti legislativi del 1972 e 1973, erano stati svuotati di competenze significative. La situazione si e' completamente ribaltata e oggi l'ufficio tributi torna ad assumere un ruolo chiave nell'ambito di una organizzazione che dovra' sempre piu fare conto sulle proprie entrate per realizzare i propri progetti e rispondere alle aspettative degli amministrati. In questa ottica va quindi letta la disposizione introdotta dell'art. 18- bis del decreto-legge n. 8 del 1993 che impone ai comuni di far conoscere al Ministero delle finanze i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'ICI, la cui designazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, deve essere fatta con delibera di giunta. 5.2. Tassa provinciale ambientale. L'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992 regolamenta l'istituzione del nuovo tributo provinciale recentemente previsto dalla legge di delega n. 421 del 1992. Esso rappresenta, piu' dell'imposta per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) che non consente alcun margine di discrezionalita', un primo significativo momento di attribuzione di autonomia impositiva alle province. L'imposta, correlata all'esercizio da parte delle province di funzioni riguardanti la tutela e protezione dell'ambiente, e' commisurata alla superfice degli immobili assoggettate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e vede come soggetti passivi coloro che sono tenuti al pagamento della tassa stessa, con l'aliquota dall'1 al 5 per cento delle tariffe gia' fissate ai fini della citata tassa. La deliberazione delle tariffe deve avvenire entro il 31 ottobre, per l'anno successivo con eccezione del 1993, anno per il quale la scadenza e' stata posta al 15 gennaio. Per quest'anno, in mancanza di deliberazione, l'aliquota rimane fissata nell'importo minimo obbligatorio dell'1 per cento. Per gli anni successivi in mancanza di deliberazione resteranno in vigore le ultime aliquote approvate. Al fine di consentire la liquidazione e l'iscrizione a ruolo del tributo da parte dei comuni si raccomanda alle amministrazioni provinciali di mettere a disposizione dei comuni, con la necessaria rapidita', tutte quelle notizie indispensabili per la ottimale gestione del tributo. Anche in questa materia, di competenza del Ministero delle finanze, sono gia' state fornite tutte le indicazioni. 5.3. Imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'art. 20 del decreto legislativo n. 504 del 1992 istituisce, con decorrenza 1 gennaio 1993, l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. Essa e' dovuta dal soggetto che richiede la prima iscrizione dei veicoli al P.R.A. ed e' commisurata all'ammontare stabilito, per la stessa finalita', ai fini dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni. La tabella di questi diritti e' rilevabile dal decreto del Ministero delle finanze 1 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1991, n. 154. La liquidazione, riscossione e contabilizzazione e' eseguita dall'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale del pubblico registro, che e' tenuto a versare alle casse di ciascuna provincia le somme riscosse di pertinenza, acquisendo il diritto ad un compenso per la riscossione pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni. 5.4. ICIAP 1993. Come gia' per il 1992 anche per il 1993 il decreto-legge n. 8 del 1993, all'art. 10, comma 3, consente ai comuni di aumentare fino al 25 per cento le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. La relativa delibera, da approvarsi entro il 30 aprile, e' immediatamente esecutiva. 5.5. INVIM. L'imposta sull'incremento di valore degli immobili e' stata soppressa con effetto dal 1 gennaio 1993. Ne e' prevista comunque per dieci anni la sua ultrattivita', sulla base dei presupposti verificatisi entro la stessa data, con acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato. Il tributo in via ordinaria e' stato appannaggio dei comuni per i quali ha sempre rappresentato una entrata di bilancio di primaria rilevanza. All'atto della sua abrogazione e' stato quindi previsto contestualmente l'intervento a copertura della minore entrata da parte dell'erario, da concretizzarsi lasciando ai comuni parte delle somme introitate per ICI 1993, importi che, come detto, sono in favore dello Stato per questo primo anno. In particolare la legge n. 421 del 1992 prevede che i comuni nel 1993 versino allo Stato il ricavato dell'ICI al 4 per mille, al netto della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni del triennio 1990-1992. A tal fine l'art. 18 del decreto legislativo n. 504 del 1992 prevede che ciascun comune segnali detta media triennale al concessionario entro il 30 aprile 1993, perche' questi possa riversare allo Stato il netto dell'ICI calcolata al 4 per mille. Sull'argomento si fa richiamo al decreto interministeriale 26 marzo 1993, che ha disciplinato la fattispecie. In particolare il decreto ai fini del calcolo della cennata media prevede che si faccia riferimento alla data di accreditamento sul conto corrente postale intestato al tesoriere del comune, indipendentemente dal momento in cui si e' verificato il presupposto di applicazione dell'imposta. Si rammenta, da ultimo, che i comuni debbono tenere presente l'obbligo di pagare dal 1993 l'INVIM per le vendite patrimoniali, per i presupposti realizzatisi fino al 1992. 5.6. Addizionale IRPEF. La legge n. 421 del 1992, all'art. 4, comma 1, prevede dal 1994, l'attribuzione ai comuni della facolta' di imporre una addizionale sulle imposte dovute sul reddito delle persone fisiche. L'imposta e' a carattere discrezionale ed e' finalizzata ad agevolare la politica degli investimenti degli enti locali che potrebbe risentire della drastica riduzione dei trasferimenti erariali in favore degli investimenti verificatasi dal 1989 e diventata piu' stringente nell'ultimo biennio. Per l'applicazione, oramai imminente, del nuovo tributo si dovra' fare riferimento alle istruzioni che al piu' presto verranno emanate dal Ministero delle finanze. 5.7. Imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici. L'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 421 del 1992 prevede, tra l'altro, l'istituzione, per le province, a decorrere dal 1994, di una imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica. Il tributo potra' essere sia proporzionale che progressivo, per scaglioni di consumo e non potra' eccedere l'1 per cento. Per la disciplina del tributo la legge di delega non riporta particolari indicazioni se non un rinvio ad un coordinamento con le disposizioni di carattere generale in materia di tributi provinciali. Ai fini quindi della valutazione dei flussi di entrata del nuovo tributo occorre attendere le istruzioni che il Ministero delle finanze vorra' emanare sull'argomento. 6. ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI E DEI LORO CONSORZI. La normativa specifica in tema di esecuzione forzata nei confronti degli enti locali territoriali e dei loro consorzi e' recata dall'art. 1- bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, (articolo introdotto dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359) e dell'art. 11 del decreto- legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68. Dal coordinamento delle norme ne deriva che l'esecuzione forzata nei confronti degli enti locali e' ammessa solo nelle forme del pignoramento presso terzi ed esclusivamente presso i tesorieri degli enti locali: conseguentemente sono privi di efficacia gli atti di pignoramento effettuati presso gli uffici dell'ente. Le norme di legge vigenti in materia si pongono quale obiettivo la tutela delle attivita' istituzionali degli enti locali, in quanto il corretto esercizio delle attribuzioni e la proficuita' dei servizi resi ai cittadini sono strettamente legati alla piena funzionalita' delle strutture burocratiche ed amministrative dell'ente. Per tale ragione il citato art. 11 dispone la salvaguardia, mediante vincolo di impignorabilita', delle somme di denaro occorrenti per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali del personale dipendente, di quelle occorrenti per il pagamento delle rate di mutui in scadenza e delle somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Tale tutela, tuttavia, incontra dei precisi limiti temporali, in quanto le somme di fatto impignorabili sono quelle da utilizzare nell'arco di tre mesi - sei mesi per le somme necessarie per le rate di mutui in scadenza - secondo la quantificazione da effettuare trimestralmente a cura della giunta. La limitazione temporale introdotta risponde alla esigenza di non prevaricare le ragioni dei creditori dell'ente, si da rendere possibile il recupero dei crediti vantati pur nel contesto di piena funzionalita' dell'ente, ed alla medesima ratio risponde la disposizione - contenuta nell'art. 11 del predetto decreto-legge n. 8 del 1993 come modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68 - che vincola la giunta ad emettere mandati (a titolo diverso da quelli vincolati) solo seguendo l'ordine cronologico delle fatture ricevute per il pagamento. Il mancato rispetto di tale ultima disposizione (il cui accertamento spetta al creditore procedente) o l'omissione della previsione trimestrale ad opera della giunta determinano la perdita del beneficio della relativa impignorabilita', con piena liberta' di azione per i creditori e sicura responsabilita' degli amministratori per i danni cagionati all'ente. Si rammenta che rimane, quale onere a carico degli enti locali, la proposizione di formale opposizione all'esecuzione (ai sensi dell'art. 615 c.p.c.) per la violazione delle norme soprariportate, disciplinanti la impignorabilita' di somme di competenza degli enti stessi, al fine di evidenziare al giudice dell'esecuzione i vizi delle procedure intraprese. L'opposizione formale si appalesa necessaria in quanto, per principio generale, al terzo pignorato non competono le eccezioni proprie del debitore principale. Infine si sottolinea che, in virtu' di disposizione espressa introdotta dalla citata legge 19 marzo 1993, n. 68, ogni procedura di esecuzione forzata in danno di enti locali, da iniziare o gia' iniziata al 21 marzo 1993, rimane sospesa in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di individuazione dei servizi locali indispensabili. Tale decreto e' stato emanato in data 28 maggio 1993 ed e' allegato alla presente. Al riguardo, si fa presente che l'indicazione dei servizi indispensabili risente della definizione recata dal decreto legislativo. Comporta il riflesso dell'attribuzione delle risorse. Qualifica i servizi minimi, cui e' connessa la normativa sul dissesto. 7. DISCIPLINA A REGIME DELLA FINANZA TERRITORIALE. 7.1. La nuova organizzazione dei trasferimenti erariali a decorrere dal 1994. Il decreto legislativo n. 504 del 1992, emanato in attuazione della delega al governo recata dall'art. 4 della legge n. 421 del 1992, ha dettato, con decorrenza dal 1994, la disciplina a regime del sistema di finanza locale, con particolare riguardo al complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali territoriali. Ne deriva che non verra' piu' predisposto l'annuale provvedimento legislativo di finanza locale, essendo in tal modo gia' determinati, o determinabili mediante parametri, i fondi disponibili ed i relativi trasferimenti. L'intero sistema si adegua ai principi espressi dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma delle autonomie locali, e precisati dalla citata legge n. 421 del 1992, attraverso i quali il legislatore ha delineato le finalita' dell'intervento statale, adattando ad esso il sistema generale di riparto. Due sono state le esigenze che hanno trovato esplicazione nella riforma, razionalizzare la materia ed assicurare la certezza dei trasferimenti erariali. Cio' ha portato all'accorpamento dei fondi preesistenti, in modo tale che il nuovo sistema presenta, a decorrere dal 1994, il seguente assetto: un fondo ordinario, derivato dai precedenti fondi ordinario e perequativo; un fondo consolidato, nel quale confluiscono (pur conservando le loro specifiche destinazioni) piu' fondi speciali preesistenti; fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita' locale; fondo nazionale ordinario per gli investimenti; fondo nazionale speciale per gli investimenti. 7.2. Fondo ordinario. La dotazione annuale del fondo ordinario per le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane e' destinata al finanziamento dei servizi indispensabili, definiti dall'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992 come quei servizi che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformita'. Mentre per le province e per le comunita' montane il fondo ordinario sara' pari al complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale energetica attribuiti per il 1993, per i comuni tale importo verra' diminuito di una somma pari a quanto derivante dall'applicazione dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) per il 1993, calcolata nell'aliquota minima del 4 per mille, al netto, pero', della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'I.N.V.I.M., determinato nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992. A partire dal 1994 e per un periodo di sedici anni l'80 per cento del fondo ordinario per le province e per i comuni (con esclusione, quindi, delle comunita' montane) viene ridistribuito nell'ordine del 5 per cento annuo, secondo i criteri fissati dall'art. 37 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, attinenti, nel rispetto di quanto statuito dal nuovo ordinamento delle autonomie locali, alla popolazione, al territorio ed alle condizioni socio-economiche. 7.3. Fondo consolidato. Nel nuovo fondo consolidato confluiscono otto diversi contributi gia' destinati a specifiche finalita', pur conservando gli stessi la propria originaria destinazione, derivante dalle disposizioni di legge che ne hanno previsto in origine la istituzione. Essi sono i seguenti: contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990; contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285; contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1- bis dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1987, n. 472; contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-1987; contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'art. 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. L'accorpamento consente la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili per l'erogazione, con indubbio vantaggio in termini di risparmio di energie per l'amministrazione e, in termini di abbreviazione dei tempi, per gli enti destinatari. 7.4. Fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita' locale. L'operazione perequativa, che nel sistema vigente sino al 1993 ha assolto la funzione di correttrice degli squilibri dei trasferimenti esistenti all'interno di classi demografiche omogenee, diviene dal 1994 piu' specifica, mirando a riequilibrare gli squilibri dovuti a sperequazioni nelle entrate fiscali. La perequazione considera quale dato finanziario di riferimento il gettito di imposte ed addizionali aventi carattere obbligatorio per comuni e province, ma solo per la parte per la quale non vi e' discrezionalita' da parte dell'ente impositore. Il sistema di riparto identifica, quali destinatari dell'intervento perequativo, gli enti le cui basi imponibili o i proventi del gettito siano inferiori alla media della classe demografica di appartenenza calcolata per abitante. Ai fini della distribuzione delle risorse, al parametro di base, costituito dalla base imponibile o dal gettito, si applicano due correttivi: l'uno privilegia gli enti che piu' si allontanano dalla media per abitante della classe demografica di appartenenza, attribuendo cosi' quote maggiorate in misura inversamente proporzionale allo scostamento della predetta media, l'altro attribuisce una maggiorazione (non superiore al 20 per cento), non cumulabile, per gli enti facenti parte delle seguenti categorie: comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito; comuni capoluogo di provincia; enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza. I parametri per la distribuzione rimangono congelati per un triennio, permettendo una proiezione triennale, in modo tale che l'ente possa conoscere entro il mese di settembre quanto spettante per il triennio successivo, ai fini di una corretta programmazione economica attraverso lo strumento del bilancio annuale e pluriennale. La ratio della norma, mirata a riequilibrare situazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, giustifica il fatto che, per disposizione di legge, i contributi perequativi corrisposti non si consolidano allo spirare del triennio, giacche' in tale occasione si procedera' all'aggiornamento delle basi imponibili o del gettito e ad una nuova ridistribuzione. 7.5. Controllo della copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per l'anno 1994 e seguenti. A partire dall'anno 1994, con l'entrata in vigore del nuovo regime di finanza locale, il controllo in ordine al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1990, si rivolgera', secondo quanto dispone l'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, solo nei confronti di quegli enti che presentino una situazione strutturalmente deficitaria. Il citato art. 45 considera quali situazioni strutturalmente deficitarie gli enti che si trovano nelle seguenti condizioni: 1) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989, sino ai dieci anni successivi decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del piano di risanamento finanziario da parte del Ministro dell'interno; 2) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino delle gravi e palesi condizioni di squilibri finanziari i quali lasciano inequivocabilmente presupporre uno stato di dissesto e la serie di interventi finanziari a carico dello Stato. Al fine di permettere la rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie, gli enti dovranno allegare al conto consuntivo ed al relativo certificato una tabella su cui trascrivere determinati e specifici parametri che saranno utilizzati per procedere alla predetta rilevazione. Il controllo centrale sulla copertura dei costi di servizi operera' dal giorno successivo alla deliberazione del conto consuntivo nel caso in cui almeno la meta' dei parametri della tabella superino i limiti prefissati e comunque quando il parametro relativo al costo del personale risulti in misura eccedente. La mancata presentazione della tabella e la non approvazione del conto consuntivo costituisce un presupposto oggettivo per la sottoposizione dell'ente ai controlli centrali in genere e quindi anche di quelli sul rispetto delle disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989. Il Ministero dell'interno, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, con decreto da emanarsi entro il mese di settembre stabilira' i criteri per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Tali criteri saranno valevoli per il successivo triennio. A quegli enti che, a seguito della sottoposizione al controllo centrale, risulteranno inadempienti alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, sara' irrogata una sanzione consistente nella perdita del tre per cento del contributo ordinario riferito all'anno per il quale e' stata riscontrata la violazione della norma prima richiamata. Le modalita' di applicazione del controllo sulla copertura del costo dei servizi saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM. Il richiamato provvedimento produrra' i suoi effetti per il triennio successivo indicato nel decreto stesso. 8. RIPARTO DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI DEGLI ENTI LOCALI. L'attribuzione del fondo stanziato dallo Stato per il finanziamento dei maggiori oneri 1992-1993, discendenti dal contratto 1988-90 dei dipendenti locali, e' stata oggetto di numerose richieste da parte di enti locali di integrazione dei fondi per diversi motivi. Si ritiene quindi utile ritornare sulla questione gia' trattata nella circolare F.L. 19/1991 del 15 maggio 1991. Sull'argomento si premette che tale attribuzione e' stata effettuata sulla base della comunicazione inerente il censimento del personale al 30 giugno 1988, a suo tempo inviata da ciascun ente alla Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali - Divisione personale enti locali. Sulla base dei dati cosi' pervenuti e' stato emanato inizialmente il decreto ministeriale 8 agosto 1990 per il riparto dei fondi per il finanziamento degli oneri relativi agli anni 1988, 1989 e 1990 ed in seguito i decreti ministeriali 7 agosto 1991 e 30 luglio 1992 per l'attribuzione, rispettivamente relativi ai fondi stanziati per gli anni 1991 e 1992. Nei riparti del 1991 e 1992 e' stato tenuto anche conto delle operazioni di conguaglio dovute a errori rilevati nei precedenti riparti, segnalati dagli enti stessi cui era stato stabilito il termine 31 gennaio 1991 entro il quale presentare eventuali osservazioni sul riparto dei fondi in questione, come risulta dalla circolare telegrafica n. 4 del 17 febbraio 1991 di questa Direzione generale - Servizio P.U.E.L. - Divisione P.E.L. Successivamente e' stato emanato il decreto ministeriale 16 settembre 1992 per il riparto degli oneri relativi all'anno 1993, con il quale gli oneri, stante la loro definitivita', sono stati posti a regime. Tanto premesso si fa presente che non appare possibile ora accogliere la richiesta avanzata dai singoli enti, in quanto il suo accoglimento lederebbe l'interesse nella loro generalita' e minerebbe il principio della certezza delle risorse perche' i fondi assegnati sono gia' stati comunicati ai singoli enti locali che hanno provveduto a redigere i loro bilanci. Inoltre una riassegnazione dei fondi comporterebbe un danno per alcuni enti configurabile in una minore entrata ed un conseguente disavanzo di amministrazione. Le richieste degli enti si possono riassumere nelle seguenti fattispecie: errore materiale nell'indicare il personale in servizio alla data del 30 giugno 1988; variazione numerica del personale in servizio successiva alla data del 30 giugno 1988; variazione della tipologia dell'ente; assegnazione della quota relativa al segretario comunale; assegnazione del fondo ai consorzi. Per quanto riguarda gli errori materiali nelle schede di censimento trasmesse, si fa presente che il problema verra' evidenziato al Ministero del tesoro, perche' sia valutata la possibilita' di assegnazione dei fondi necessari alla soluzione della questione, pur avvertendo che l'eventualita' appare remota. Per le variazioni di personale intervenute successivamente al 30 giugno 1988 e le variazioni della tipologia dell'ente si deve far presente che i riparti dei fondi, anche se relativi ad anni successivi al 1988, fanno comunque riferimento al periodo contrattuale 1988-90 e si basano quindi, sui criteri inviduati dal Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro e sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, che hanno portato alla emanazione del decreto ministeriale 8 agosto 1990 e dei successivi. Infatti lo scopo della norma e' quello di rilevare l'onere a quell'epoca e di assegnare fondi relativi a quel contratto. Pertanto, non puo' che rimanere inalterato il riferimento ai dati del censimento del personale in servizio al 30 giugno 1988, a nulla rilevando le modifiche intervenute successivamente. In merito alle istanze di rimborso per i maggiori oneri contrattuali sostenuti per il segretario comunale devesi precisare che il rimborso statale compete, per espressa volonta' legislativa, solo per gli oneri relativi ai dipendenti degli enti locali. Il segretario comunale, pur retribuito dall'ente locale, rimane un funzionario dello Stato e, pertanto, i relativi oneri non rilevano ai fini in questione. Per il personale dei consorzi, infine, non risulta possibile prendere in considerazione alcune forme di rimborso attesa la mancanza di un rapporto diretto tra dipendenti degli enti e quelli dei consorzi e la circostanza dell'esplicito riferimento dell'art. 2- bis del decreto-legge n. 415 del 1989 agli oneri sostenuti per i dipendenti dei comuni, delle province e delle comunita' montane. 9. AUTOFINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. 9.1. Norme applicabili ed entrata in vigore. L'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sulla base della legge di delega n. 421 del 1992, ha introdotto nell'ordinamento finanziario degli enti locali un complesso di norme che, sulla base di esperienze straniere, impongono l'autofinanziamento di talune opere pubbliche che per propria natura si prestano alla libera fissazione di tariffe e proventi. Sono subito sorti problemi interpretativi e sull'argomento sono intervenuti, per le materie di rispettiva competenza, sia il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, che la Cassa depositi e prestiti. Poiche' continuano a pervenire quesiti da parte di enti locali ed istituti di credito, si espongono i problemi insorti ai quali si da' la soluzione interpretativa ministeriale. Il primo problema interpretativo che continua ad essere sollevato, con diverse motivazioni, anche sistematiche, e' quello dell'entrata in vigore della norma. A questo riguardo, nonostante l'esame effettuato delle considerazioni contrarie, si ritiene che in mancanza di una decorrenza specifica per l'art. 46, il suo inserimento nel capo II concernente la "Disciplina a regime dei trasferimenti erariali" non puo' giustificare la decorrenza dal 1 gennaio 1994, in quanto non tutte le disposizioni a regime hanno tale decorrenza ed in particolare per quelle degli articoli 44, 47 e 48 prive di decorrenza specifica, al pari dell'art. 46, deve valere l'entrata in vigore stabilita al 1 gennaio 1993 dall'art. 50. 9.2. Ambito soggettivo della norma. Il primo comma dell'art. 46 indica quali destinatari della norma le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane. Nonostante l'inequivocabile formulazione, e' sorto un primo problema di stabilire se vi siano soggette le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili non ancora trasformate in aziende speciali a norma dell'art. 23 della legge n. 142 del 1990 ed un secondo, ancor piu' radicale, di stabilire se l'intera norma si applichi alle aziende speciali per effetto della previsione esplicita di un piano economico-finanziario che integra il piano finanziario di cui all'art. 4, comma 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, valido per gli enti locali. Il primo problema delle aziende non ancora trasformate in aziende speciali trova soluzione positiva di assoggettabilita' in considerazione della ratio complessiva della norma che intende includere tutti gli enti locali e le loro articolazioni ad un regime di maggiore economicita' nella conduzione dei servizi pubblici che hanno caratteristica imprenditoriale, come meglio e' espresso successivamente. Anche il secondo problema trova soluzione positiva di assoggettabilita' per l'intera struttura della norma, che cita esplicitamente le aziende speciali, prevede il piano finanziario che e' caratteristico degli enti locali, ma lo integra con un piano economico-finanziario apposito senza escludere alcun ente ed infine disciplina l'attivita' di controllo sui prezzi ed il monitoraggio. In caso contrario, si rischierebbe di svuotare di contenuto le competenze attribuite dal comma 5 al Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) e al Comitato provinciale prezzi (C.P.P.), in quanto la maggior parte dei servizi connessi a tariffe e prezzi amministrati sono quelli normalmente gestiti a mezzo azienda speciale. 9.3. Ambito temporale degli atti deliberativi. Sono anche sorti diversi problemi interpretativi sulle opere da assoggettare alla nuova disciplina, in funzione dell'epoca nella quale e' stata adottata la deliberazione. La questione assumeva rilevanza per le operazioni di mutuo a cavallo tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993, in quanto manca nella norma una disciplina transitoria. Nell'interpretazione sia il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, che la Cassa depositi e prestiti, per i propri mutui, hanno gia' dato l'interpretazione il primo di far riferimento al momento in cui il mutuo e' stipulato o concesso e la seconda di far riferimento all'epoca di approvazione del progetto esecutivo, con applicazioni parziali dell'art. 46 a seconda dell'importo dell'opera. Nonostante la questione non dovrebbe essere piu' attuale continuano a pervenire richieste di chiarimento alle quali e' bene dare una risposta generale. Si ritiene utile chiarire che la norma fa esplicito riferimento al momento dell'assunzione del mutuo che, per consolidata dottrina, e' quello della deliberazione. E d'altro canto appare logica la ratio di ritenere gia' da quell'iniziale momento vincolati l'ente, l'azienda o il consorzio ad applicare tutte le norme dell'autofinanziamento delle opere. E' evidente che i consigli debbono deliberare in conformita all'art. 46 anche nella deliberazione del piano finanziario, che sintetizza i profili d'entrata e di spesa e che va integrato, secondo l'innovativa disposizione, dal piano economico-finanziario. Altrettanto e' da tenere presente, per quanto possa essere utile, nella redazione dei progetti esecutivi, anche se questi ineriscono alla fase di quantificazione dei soli costi di realizzazione delle opere, in modo da evitare, in generale, diseconomie e ritardi. In ogni caso, appare essenziale che l'applicabilita' dell'art. 46 debba essere integrale. Ove gli enti, aziende e consorzi destinatari intendano dare applicazione all'art. 46, per opere deliberate in precedenza, si impone la rettifica degli atti deliberativi per tutti gli aspetti organizzativi e finanziari. 9.4. Ambito oggettivo della norma. L'ambito oggettivo e' tratteggiato dalla previsione normativa recata dall'art. 46, il quale detta espressamente la disciplina relativa al "finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici", ma solo ove l'esercizio di detti servizi sia collegato funzionalmente a tariffe o prezzi, aumentabili fino alla copertura dei costi, anche se in via straordinaria, ma senza violare i principi d'uguaglianza tra cittadini. La finalizzazione dell'opera all'esercizio di servizi pubblici comporta anche la definizione di questi, che, secondo l'art. 22 della legge n. 142 del 1990, sono quei servizi che hanno per oggetto la produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali. Per questi servizi la Cassa depositi e prestiti ha correttamente utilizzato l'aggettivo "imprenditoriali" che e' da condividere perche' meglio di ogni altro esprime la necessaria connessione in essi del sostenimento di costi, a fronte dell'indispensabile procacciamento di necessari proventi, che la legge indica come "ricavi", secondo la tradizionale terminologia delle imprese. Dalla descrizione indicata sorgono subito alcune esclusioni dell'applicazione della norma in questione: gli investimenti che abbiano carattere accessorio o strumentale (opere di manutenzione, arredi, dotazioni di opere esistenti); le estensioni di servizi gia' esistenti, salvo che il sistema tariffario a totale copertura rispetti il principio di eguaglianza di trattamento dei cittadini; le opere relative a servizi finanziate con tributi o con canoni non maggiorabili, senza un'esplicita previsione normativa, in funzione dei costi (servizi fognari e di depurazione, acquisto di alloggi popolari); le opere relative a servizi per i quali non sia possibile organizzativamente e funzionalmente l'esazione di prezzi o tariffe (ad es: campi per l'accoglienza di profughi ed extra-comunitari); 9.5. Importo minimo delle opere assoggettate. All'art. 46 e' fissato un importo minimo solo per il monitoraggio, secondo le specifiche indicazioni della legge di delega. Percio', nonostante l'evidente lacuna risalente alla legge di delega, riesce impossibile fissare amministrativamente un limite alle opere minimo per l'assoggettamento alla nuova disciplina di auto- finanziamento. Sull'argomento occorre una specifica norma di rettifica. Puo' solo affermarsi che, ai fini generali, l'opera va valutata nel suo complesso e non per i singoli lotti. 9.6. Piano economico-finanziario. Il piano economico-finanziario e' prescritto dal comma 2 dell'art. 46. Sull'argomento, la Cassa depositi e prestiti ha dato per i propri mutui pregevoli impostazioni metodologiche, alle quali si fa riferimento anche per i mutui accordati da altri istituti. 9.7. Monitoraggio e sua durata. Nella materia, dopo le intese intercorse con il Ministero del tesoro, e' in corso di emissione il decreto ministeriale che fissera' i requisiti per le aziende da abilitarsi alla funzione e che dara' specificazioni sulla durata delle operazioni. Di conseguenza, saranno date opportune delucidazioni. 10. DISPOSIZIONI VARIE. 10.1. Ordinamento finanziario e contabile. La legge n. 421 del 1992, oltre ad interessarsi della riforma dei tributi locali e dei trasferimenti erariali, ha previsto all'art. 4, comma 2, una delega al governo per il riordino dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali. L'esigenza della rivisitazione di questo complesso di norme, alcune oramai risalenti all'anteguerra, gia' recepita dall'art. 55 della legge n. 142 del 1990, trovera' la sua effettiva realizzazione nel decreto delegato che il governo si appresta ad emanare, secondo quanto previsto dal citato art. 4, comma 2, della legge n. 421 del 1992. A tale scopo e' stato appositamente istituito presso questo Dicastero un qualificato gruppo di studio che sta collaborando ai lavori preparatori per la stesura dello schema di decreto legislativo da trasmettere alle Commissioni parlamentari per il prescritto parere. I lavori procedono naturalmente nell'ambito dei principi e criteri direttivi indicati nella delega. Le novita' introdotte saranno di vasta portata e le loro applicazioni necessiteranno della massima disponibilita' di tutti gli uffici di contabilita' degli enti e dei loro responsabili. Esse certamente riguarderanno le caratteristiche e la struttura del bilancio, la cui esposizione dovra' tenere conto della necessita' che se ne possa effettuare una lettura per programmi, servizi ed interventi. Modifiche ulteriori saranno indispensabili per il conto consuntivo e l'inventario cui la graduale introduzione della contabilita' economica restituisce l'importanza che meritano nell'ambito dell'impianto contabile dell'ente. Altri aspetti che verranno innovativamente regolamentati riguarderanno infine i vari livelli di competenza deliberativa e le connesse attribuzioni e facolta' dei dirigenti. Si perverra' comunque ad un provvedimento che lasci spazio alla potesta' regolamentare degli enti. 10.2. Rendicontazione dei contributi. Alle precedenti importanti novita', altre se ne aggiungono introdotte dal decreto-legge n. 8 del 1993 e dal decreto legislativo n. 504 del 1992. In particolare l'art. 1, comma 7 del decreto-legge n. 8 del 1993, chiarisce la portata della norma contenuta all'art. 25 del decreto- legge n. 66 del 1989, sulla rendicontazione di contributi erariali straordinari. Essa fa decorrere l'obbligo della rendicontazione prevista nella citata norma dall'esercizio 1990, quindi dall'esercizio successivo a quello in cui e' stata introdotta la norma stessa ed impone a tutti gli enti locali la rendicontazione di qualunque contributo ricevuto da pubbliche amministrazioni a carattere straordinario. Riguardo la nozione di contributo straordinario si ritiene si possa ricavare "a contrario" da quelli ordinari, che sono i contributi spettanti secondo tempi e parametri codificati, mentre si possono intendere come straordinari i contributi assegnati con provvedimenti specifici che ne determinino l'importo, la finalita' e la periodicita'. 10.3. Norme per il calcolo della popolazione. Nell'applicazione di disposizioni riguardanti gli enti locali, in cui avesse rilevanza la dimensione demografica, il Ministero dell'interno ha sempre fatto riferimento ai dati sulla popolazione residente resi disponibili dall'ISTAT, in genere quelli riferentisi al 31 dicembre del penultimo anno precedente rispetto alle spettanze. Questo e' avvenuto in ottemperanza alla legge od, in mancanza di specifiche disposizioni, sulla base di valutazioni che hanno fatto privilegiare rispetto al dato ufficiale del censimento decennale periodico, a volte datato, le rilevazioni ISTAT piu' aggiornate. Analoga valutazione non e' stata fatta nell'applicazione di altre norme da amministrazioni diverse dal Ministero dell'interno, (e' il caso del limite per la soggezione al sistema di tesoreria unica). Si e' reso quindi indispensabile l'intervento legislativo, concretizzatosi con l'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 8 del 1993, con il quale viene specificato che in assenza di una precisa previsione, si deve fare sempre riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati forniti dall'ISTAT e per le comunita' montane secondo i dati forniti dall'UNCEM. Il riferimento, per motivi di uniformita', e' esteso alle disposizioni relative non solo all'attribuzione di contributi erariali ma anche a quelle sulla tesoreria unica e sui revisori dei conti. 10.4. Riscossione dei tributi locali. Sono pervenute numerose doglianze da parte di comuni che lamentano la scarsa economicita' dell'attuale sistema di riscossione dei tributi, e chiedono un parere in ordine alla legittimita' di sistemi alternativi di riscossione che gli stessi intenderebbero adottare. In proposito il Ministero delle finanze ha fatto presente che la legislazione sulla riscossione dei tributi, sia nella fase di pagamento spontaneo che in quella di riscossione coattiva, e' stabilita, in generale, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e, in particolare, dalle norme istitutive dei vari tributi e che, pertanto, tali disposizioni risultano essere tassative ed inderogabili, considerate anche le finalita' di tutela dell'erario che ne sono alla base. Appare del tutto coerente con tale contesto normativo la conseguenza che violazioni delle disposizioni sulla riscossione facciano sorgere nei confronti di coloro che le pongano in essere responsabilita' amministrativa e contabile di competenza della Corte dei conti, senza contare la ulteriore e non secondaria conseguenza che i contribuenti interessati potrebbero legittimamente non ottemperare all'obbligo di pagamento dei tributi, qualora si utilizzassero sistemi alternativi non conformi alle norme vigenti in materia. Tanto premesso si ritiene che nessuna richiesta nei sensi suesposti puo' essere accolta, quali che ne siano le motivazioni. Ad ogni buon conto il Ministero delle finanze, consapevole delle distorsioni arrecate dalla introduzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sta esaminando, per abbreviare i tempi di eventuali soluzioni al riguardo, la possibilita' di anticipati interventi legislativi in materia per risolvere in maniera globale gli inconvenienti segnalati. Possibili innovazioni potranno attuarsi anche in sede di emanazione della normativa delegata ai sensi della legge n. 421 del 1992. 10.5. Revisori dei conti. A tre anni dalla entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, vengono a scadere i mandati conferiti, appunto per un triennio, a numerosi revisori dei conti. Alcuni enti hanno proposto quesiti riguardanti l'attribuzione delle competenze alla redazione della relazione al conto consuntivo 1992. In particolare viene chiesto di sapere se quest'adempimento deve essere espletato dal collegio dei revisori cessato, ma in carica nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, oppure dal nuovo organo, in attivita' al momento dell'approvazione del rendiconto stesso. Sull'argomento, questo Ministero si e' gia' espresso con la precedente circolare F.L. n. 33/1991 del 19 novembre 1991 che testualmente al paragrafo 6 afferma: "Per il principio della continuita' amministrativa i revisori sono tenuti a tutti gli adempimenti, anche se originariamente di competenza di organi analoghi cessati dalle loro funzioni. Pertanto vanno stese le relazioni dei conti consuntivi di anni precedenti dai revisori attuali". Tali posizioni trovano conforto in quelle analoghe assunte dalla Corte dei conti, Sezione enti locali, che in occasione della emanazione della deliberazione n. 56/90 del 23 novembre 1990 ed anche di recente, nell'occuparsi con la deliberazione n. 1/1992 del 24 giugno 1992 degli effetti della legge regionale siciliana 11 dicembre 1991, n. 48, di recepimento della legge n. 142 del 1990, ha affermato che i revisori dei conti possono redigere la relazione sul conto consuntivo relativo ad anni per il quale non erano in carica, sulla base di controlli, ricognizioni e riscontri documentati effettuati ex post potendo cosi' ugualmente conseguire la primaria ed essenziale finalita' della relazione ed attestare la conformita' dei dati del conto consuntivo con quelli delle scritture contabili dell'ente e del conto del tesoriere. Vale anche, definitivamente, la disposizione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150, ora vigente, in reiterazione di altri in precedenza decaduti, che dispone per i termini di proroga e di cessazione degli organi amministrativi scaduti. Si ribadisce, pertanto, l'avviso che i nuovi revisori nominati provvedano a tutti gli adempimenti da espletare anche se questi trovino origine in periodi di gestione anteriori alla nomina stessa, quali appunto la relazione al conto consuntivo. In materia assume particolare importanza la novita' introdotta con l'art. 12- bis del decreto-legge n. 8 del 1993, aggiunto in sede di conversione dalla legge 19 marzo 1993 n. 68, che ha disposto, in materia di revisori degli enti locali, una modifica all'art. 57 della legge n. 142 del 1990, prevedendo che la revisione sia affidata ad un solo soggetto, oltre che nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche nelle comunita' montane, qualunque sia la popolazione residente nel territorio della stessa. La disposizione e' rilevante in quanto conferma quanto piu' volte ribadito da questo Ministero in tema di applicabilita' alle comunita' montane della nuova disciplina dell'attivita' di revisione economico- contabile recata dal citato art. 57. Per le comunita' montane che, seguendo le istruzioni diramate da questo Ministero avessero in precedenza provveduto alla nomina di un collegio di revisori (facendo riferimento alla popolazione del comune totalmente montano piu' popoloso facente parte della comunita'), occorre evidenziare che la nuova disposizione di legge sopra richiamata non attiene ai requisiti soggettivi necessari per l'espletamento dell'incarico, bensi' alla struttura dell'organo di revisione. Pertanto, essendo il revisore revocabile solo per inadempienza, per mancanza di requisiti o per la sussistenza di ipotesi di incompatibilita', ove l'ente avesse nominato il collegio dei revisori prima dell'entrata in vigore della legge di conversione richiamata, questo organo portera' a termine l'incarico triennale affidatogli. Successivamente, in occasione della prima nomina del nuovo organo di revisione, trovera' applicazione la nuova disciplina in materia. Infine si rammenta che il medesimo art. 12- bis ha disposto inoltre che, a decorrere dal 1993, per le aziende municipalizzate, le aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 142 del 1990 e per i consorzi fra enti locali, ferme restando le specifiche regole statutarie relative alla struttura ed al funzionamento dell'organo di revisione, i soggetti eligendi dovranno essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 11. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE. E' necessario che le prefetture assicurino agli enti locali la massima collaborazione e disponibilita' per agevolare il rispetto di tutte le scadenze e l'esatto adempimento di tutte le funzioni ed i compiti ad essi assegnati. Si attira l'attenzione dei prefetti sulla necessita' di assicurare al terzo settore la migliore dotazione possibile di personale, in senso non solo quantitativo, affinche' gli enti locali abbiano l'assistenza di cui necessitano. Nell'ambito di questa attivita' si invita a convocare, in conferenze di servizio, i segretari comunali e provinciali e se possibile i ragionieri degli enti locali per illustrare la presente circolare e diramarne copia. Si ricorda, con l'occasione che le problematiche che non sia possibile definire in ambito locale, ma che occorre porre all'attenzione dello scrivente Ministero, potranno essere risolte sulla scorta di appositi quesiti ed istanze, per le quali e' assolutamente da privilegiare lo speciale servizio informativo telematico attivato dal Ministero con gli enti locali. Il Ministro: MANCINO