A    tutte    le    amministrazioni
                                  provinciali e comunali
                                  A tutte le comunita' montane
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Dipartimento  del Consiglio dei
                                  Ministri  -   Dipartimento   affari
                                  regionali
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Dipartimento   delle   entrate    -
                                  Direzione     centrale    per    la
                                  fiscalita' locale
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo atti Ministero interno
                                  Alla Corte dei conti - Sezione enti
                                  locali
                                   Al    Ministero   del   tesoro   -
                                  Ragioneria
                                    generale dello  Stato  -  I.G.B.;
                                  Ragioneria  generale  dello Stato -
                                  I.G.E.S.P.A.
                                  Al Ministero del bilancio  e  della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo    del     Ministero
                                  dell'interno  presso  le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'amministrazione dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
1. PREMESSA.
  La riforma della finanza locale,  gia  preannunciata  nei  principi
della  legge  8  giugno  1990, n. 142, ha trovato una prima soluzione
nella legge  di  delega  23  ottobre  1992,  n.  421  e  nel  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, in occasione di una complessa
operazione di riassetto di alcuni settori ritenuti strategici.
  La   materia   della  finanza  locale,  nell'ambito  della  finanza
territoriale e' trattata dall'art. 4 della  legge  di  delega  ed  e'
cosi'  articolata.  Al  comma 1, lettera a), e' istituita dal 1993 la
nuova imposta comunale sugli immobili; al comma  1,  lettera  b),  e'
istituita  dal 1994 l'addizionale IRPEF, connessa alla politica degli
investimenti;  al  comma  1,  lettera  d)  e'  istituita  dal   1994,
un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica in favore
delle  province;  al  comma 1, lettera e), sono istituite imposte sui
servizi provinciali; il comma 1, lettera f), dispone norme  a  regime
per  i  trasferimenti erariali; il comma 1, lettera g), stabilisce un
nuovo regime per il finanziamento di talune opere pubbliche; il comma
2 prevede il rifacimento dell'ordinamento finanziario e contabile  ed
il  comma  4  prevede  la  revisione  ed armonizzazione, dal 1994, di
talune imposte e tasse locali.
  I trasferimenti erariali per il 1993 e per gli anni successivi,  le
certificazioni  di  bilancio  preventivo  e  di  conto consuntivo, la
disciplina  dei  controlli  centrali  per  gli  enti  strutturalmente
deficitari,  l'autofinanziamento  di  opere  pubbliche e le questioni
connesse alla popolazione degli enti locali sono  stati  disciplinati
agli articoli dal 28 al 48 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
  Trattasi  di  un  corpo di norme che prevedono una fase transitoria
nel  1993,  anno  durante  il   quale   lo   Stato,   pur   riducendo
qualitativamente  i  suoi  interventi  con  la  soppressione di nuovi
contributi per gli investimenti, ha  assicurato  contributi  correnti
proporzionati  a  quelli  del  1992,  sia  pur  con riduzioni in atto
all'esame del Parlamento. A  decorrere  dal  1994,  inizia  un  nuovo
sistema  a  regime  con  il  quale  il  volume  globale  dei fondi e'
prequantificato e difeso triennalmente ed i  trasferimenti  correnti,
unificati  in  un  unico cespite comprensivo degli antichi contributi
perequativi,  subiscono  una  riduzione  per  effetto  del   provento
dell'ICI relativamente alla parte obbligatoria, vengono riequilibrati
con  un'operazione  pluriennale e vengono integrati con un contributo
perequativo degli squilibri di fiscalita' locale al quale in avvenire
andranno  tutte  le  nuove  risorse.  Infine,  i  diversi  contributi
esistenti  per  svariate  motivazioni  sono  riunificati  in un unico
contributo consolidato.
  Sono anche istituiti, secondo la legge n. 142 del  1990,  un  fondo
nazionale  ordinario  per  gli  investimenti,  ancora inattivo per il
1993, ed un fondo  nazionale  speciale  per  gli  investimenti,  gia'
operativo per il 1993.
  Attesa  l'impossibilita'  di  conoscere  tempestivamente, per varie
ragioni,  i  dati  fiscali  degli  enti  locali,  indispensabili  per
determinare  i  contributi  statali  del  1994  e  1995  si  e'  reso
necessario lo spostamento del termine dal 30 settembre al 31 dicembre
1993 ed e' stato anche prorogato  il  termine  di  deliberazione  dei
bilanci  al  28  febbraio  1994, con decreto-legge 30 giugno 1993, n.
212.
2. BILANCIO 1993.
  Per l'esercizio 1993, il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione e' stato rinviato rispetto a quello ordinariamente fissato
al 31 ottobre, dall'art. 55, comma 2, della legge n. 142 del 1990.
  Per  tale termine, le rilevanti innovazioni introdotte prima con la
legge di delega e poi con il decreto legislativo hanno  suggerito  un
primo  rinvio  al  30  novembre  1992.  Ad esso, se ne e' aggiunto un
secondo al 31 dicembre 1992 ed infine l'ultimo fissato al 28 febbraio
1993 con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, convertito e reiterato
con i successivi 28 aprile 1993, n. 130 e 30 giugno 1993, n. 212.
  Il decreto-legge n. 48 del 1993 e le sue reiterazioni  hanno  anche
risolto  il  problema  della  gestione  in mancanza del bilancio. Pur
negando un vero e proprio esercizio provvisorio in  coerenza  con  la
legge n. 142 del 1990 che non lo contempla, consentono di effettuare,
per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo  delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio
approvato, salvo che non si tratti di spese  tassativamente  regolate
dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
  La  norma  esposta  fa  un  puntuale  riferimento all'aspetto della
spesa,  cio'  non  di  meno   si   ritiene   che   sia   strettamente
conseguenziale  che  analoga  limitazione  sussista  per  la  fase di
impegno  e  che  quindi  il  divieto   vada   riferito   anche   alla
impossibilita' di impegnare e pagare mensilmente importi superiori ad
un dodicesimo di quanto previsto nell'ultimo bilancio approvato.
 Infine nei casi di inadempienza nel rispetto del termine, a parte la
messa  in  mora  da  parte  del CORECO e l'attivazione dell'eventuale
procedura di scioglimento ex art. 39, comma 2 della legge n. 142  del
1990,  si  deve  garantire l'indispensabile continuita' alla gestione
dell'ente ma non e' possibile  avvalersi  della  cosiddetta  gestione
provvisoria per dodicesimi descritta precedentemente.
  Mancando  qualunque  autorizzazione  alla  gestione  non  pare  sia
consentito assumere alcuna iniziativa di spesa, per la quale  sarebbe
impossibile   trovare   qualunque   fondamento  autorizzativo,  fermo
restando la necessita' di provvedere a tutte  quelle  spese  che  non
effettuate  si  risolverebbero  in  un  danno per l'ente stesso o che
potrebbero far insorgere responsabilita', anche patrimoniali.
3. TRASFERIMENTI ERARIALI 1993.
3.1. Principi della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421.
  L'art. 4, lettera f), della legge 23  ottobre  1993,  n.  421,  nel
delegare al Governo il potere di emanare la nuova normativa mirante a
disciplinare  il  nuovo  sistema della finanza locale che entrera' in
vigore nell'anno 1994, ha  dettato,  tra  l'altro  i  principi  ed  i
criteri per l'attuazione dei trasferimenti erariali per l'anno 1993.
  Piu'  in  particolare, la suddetta norma ha previsto che per l'anno
1993 alle amministrazioni provinciali  ed  ai  comuni  devono  essere
corrisposti  trasferimenti  ordinari  e  perequativi  pari  a  quelli
corrisposti nel 1992 al lordo della  detrazione  operata  secondo  il
disposto  dell'art.  1, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. A  tale  riguardo,
si  rammenta  che  il citato decreto-legge n. 333 del 1992 ha ridotto
del 5 per cento i contributi ordinari spettanti alle  amministrazioni
provinciali  ed  ai  comuni  per l'anno 1992, eccezione fatta per gli
enti locali dissestati ai sensi  dell'art.  25  del  decreto-legge  2
marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
  Per  le comunita' montane, come per gli altri enti, e' previsto per
il 1993 un contributo ordinario pari a quello erogato nell'anno 1992.
  Successivamente  e' pero' intervenuto l'art. 3 del decreto-legge 22
maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza  pubblica,
che  ha  previsto  per  lo  stesso  1993 una riduzione dei contributi
ordinari spettanti a province e  comuni,  con  eccezione  degli  enti
dissestati, nella misura del 5 per cento. La riduzione verra' operata
all'atto  della  erogazione della quarta rata del fondo ordinario. Un
ramo del Parlamento, in sede di conversione ha diminuito la riduzione
al 3 per cento.
  L'art. 4, lettera f), della legge n. 421 del 1992 prevedeva  che  i
trasferimenti  per  l'anno  1993  ai  suddetti  enti  potevano essere
eventualmente  aumentati  secondo   le   prescrizioni   della   legge
finanziaria, ma la possibilita' non si e' realizzata concretamente.
3.2. Quantificazione dei trasferimenti per l'anno 1993.
  In  esecuzione  della delega attribuita ai sensi della citata legge
n. 421 del 1992, il Governo ha  emanato  il  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504, disciplinando congiuntamente il sistema dei
trasferimenti per l'anno 1993.Il 1993 e' l'ultimo anno  che  vede  il
protrarsi  del  vecchio  sistema  di  finanza  locale che si basa, in
sostanza, su  trasferimenti  erariali  a  favore  degli  enti  locali
consolidatisi nel tempo.
  L'art.  29  del  decreto  legislativo n. 504 del 1992 quantifica in
maniera complessiva le  dotazioni  del  fondo  ordinario,  del  fondo
perequativo  e  del  fondo  sviluppo investimenti mediante i quali lo
Stato contribuisce al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali dei comuni e delle comunita' montane per l'anno 1993.
  Ottemperando al disposto dell'art. 4, lettera f),  della  legge  n.
421  del  1992,  l'art.  29 del citato decreto legislativo n. 504 del
1992 prevede:
    a) un fondo ordinario determinato in lire 2.725.000  milioni  per
le  amministrazioni  provinciali,  in  lire  15.486.000 milioni per i
comuni e in lire 151.000 milioni per le comunita' montane;
    b) un fondo perequativo determinato in L. 1.066.400  milioni  per
le  province  ed  in L. 6.444.600 milioni per i comuni. Tale fondo e'
aumentato  dei  proventi  derivanti  dall'applicazione   dell'imposta
addizionale  sull'energia  elettrica  di cui all'art. 7, comma 6, del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,  convertito  dalla  legge  27
gennaio  1989,  n.  20, valutati in L. 520.000 milioni da distribuire
per il 20 per cento  alle  amministrazioni  provinciali,  per  18.000
milioni  all'incremento del fondo ordinario per le comunita' montane,
e per la restante parte ai comuni. Gli  eventuali  maggiori  proventi
derivanti  dalla predetta addizionale sull'energia elettrica verranno
ripartiti per il 20 per cento alle amministrazioni  provinciali,  per
il  75  per  cento  ai  comuni  e  per  il  restante 5 per cento alle
comunita' montane;
    c) un  fondo  per  lo  sviluppo  degli  investimenti  pari  a  L.
11.725.914 milioni, quanti sono i contributi concessi dallo Stato per
finanziare  l'ammortamento  dei mutui contratti dagli enti a tutto il
31 dicembre 1993 e le quote dei contributi relative agli  anni  1988,
1989, 1990, 1991, 1992, assegnate ma non utilizzate.
  A  seguito  della  cennata  riduzione  del 5 per cento, in corso di
modifica al 3 per cento, prevista dall'art. 3  del  decreto-legge  n.
155  del  1993,  i  trasferimenti a titolo di fondo ordinario si sono
ridotti a L. 14.769.000 milioni per i comuni e L.  2.589.000  milioni
per le province.
3.3. Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali, per i comuni
e le comunita' montane.
 a) Amministrazioni provinciali.
  Come disposto nei principi della legge n. 421 del 1992, a favore di
ciascuna   anministrazione  provinciale  e'  previsto  un  contributo
statale ordinario pari a quello concesso  nel  1992  al  lordo  della
riduzione  del 5 per cento operata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge n. 333 del 1992, convertito  dalla  legge  n.  359  del
1992.  Tale  contributo  e'  ridotto  del  5 per cento secondo quanto
disposto dall'art. 3 del decreto-legge n. 155 del 1993. La riduzione,
in corso di modifica, verra' operata  all'atto  della  corresponsione
della quarta rata del fondo in questione.
 b) Comuni.
  Analogamente  alle  amministrazioni  provinciali,  a ciascun comune
verra' corrisposto, per l'anno 1993, un contributo statale  ordinario
pari  a quello erogato nell'anno 1992 al lordo della detrazione del 5
per cento operata ai sensi dell'art. 1, comma  2,  del  sopra  citato
decreto-legge  n.  333 del 1992. Tale contributo e' ridotto del 5 per
cento e  forse  definitivamente  del  3  per  cento,  secondo  quanto
disposto  dall'art.  3  del  decreto-legge  n.  155  del  1993, fatta
eccezione per  i  comuni  dissestati.  La  riduzione  verra'  operata
all'atto della corresponsione della quarta rata del fondo ordinario.
 c) Comunita' montane.
  Il  contributo  ordinario  viene  distribuito  sulla  base  di  due
criteri:
   1) una quota fissa pari a L. 220.000.000 da assegnare  a  ciascuna
comunita'  montana  (per  il  1992,  la  quota  fissa  era  pari a L.
270.000.000);
   2) la restante parte del fondo ordinario e'  distribuita  in  base
alla  popolazione  montana  residente,  da  erogarsi entro il mese di
ottobre.
  Il nuovo sistema di distribuzione del fondo ordinario vede  ridurre
l'entita' del fondo ordinario dell'unita' della quota fissa spettante
a  ciascun ente, al fine di privilegiare una erogazione del fondo che
tenga conto del numero della popolazione e quindi delle  effettive  e
reali necessita'.
  Il  comma  4 dell'art. 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, conferma la condizione sospensiva  della  trasmissione  delle
certificazioni  del  bilancio  preventivo 1993 e del conto consuntivo
1991 per la erogazione della quarta rata  del  fondo  ordinario  alle
amministrazioni  provinciali  ed ai comuni e della quota residua alle
comunita' montane.
  Inoltre l'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 18  gennaio  1993,
n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, modificando l'art.
29  del  decreto  legislativo  n.  504  del  1992,  ha  ulteriormente
subordinato l'erogazione della quarta rata del fondo  ordinario  alle
amministrazioni  provinciali  ed  ai  comuni alla presentazione della
dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'ente   dell'avvenuta
approvazione del regolamento di contabilita' e del regolamento per la
disciplina dei contratti, previsti dall'art. 59, comma 1, della legge
n. 142 del 1990.
  Tale  condizione  sospensiva  alla erogazione della quarta rata del
fondo ordinario vale anche per i comuni e le province  della  regione
Sicilia in quanto avendo quest'ultima recepito con la legge regionale
11  dicembre  1991, n. 48, la normativa statale sul nuovo ordinamento
delle  autonomie locali, esiste in capo ai predetti enti l'obbligo di
dover approvare il regolamento di contabilita' ed il  regolamento  di
disciplina dei contratti.
3.4.  Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali e per
i comuni:
 a) Amministrazioni provinciali.
  Secondo il disposto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 504 del
1992, lo Stato corrispondera' a ciascuna amministrazione  provinciale
un contributo perequativo pari a quello spettante per l'anno 1992, da
erogarsi entro il mese di maggio 1993.
  La   parte   del   fondo  perequativo  finanziato  con  i  proventi
dell'imposta sui consumi energetici di cui all'art. 6, comma  7,  del
decreto-legge n. 511 del 1988, convertito dalla legge n. 20 del 1989,
stimato,  per la parte spettante alle amministrazioni provinciali, in
lire 104.000 milioni per  il  1993,  verra'  distribuita  secondo  le
seguenti modalita':
   1)  il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente alla
fine del penultimo anno precedente ed all'inverso  del  reddito  pro-
capite   della   provincia   risultante   dalle  stime  appositamente
effettuate dall'I.S.T.A.T.;
   2) il restante 25 per cento verra' distribuito, invece, per il  30
per  cento  in  proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre
del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati
pubblicati dall'I.S.T.A.T., per il 30 per cento in  proporzione  alla
popolazione  residente di eta' compresa tra i 15 ed i 19 anni, per il
30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade  provinciali,
e  per  il  restante  10  per  cento  in  proporzione alle dimensioni
territoriali della provincia.
  La parte del fondo perequativo finanziato con i proventi  derivanti
dall'addizionale  sulla  energia  elettrica  verra' erogato agli enti
solo al momento in cui lo Stato  avra'  effettivamente  incamerato  i
predetti  proventi.  Si  ricorda che tutti gli enti sono a conoscenza
del  parametro  per  miliardo  necessario  per  calcolare   l'importo
spettante.
  Anche  per il 1993 e' prevista la sanzione amministrativa che sara'
erogata a quelle amministrazioni provinciali che  non  ottempereranno
al  disposto dell'art. 33 del decreto legislativo n. 504 del 1992 che
obbliga gli enti alla copertura dei costi di gestione dei  servizi  a
domanda   individuale   e  del  servizio  acquedotto  attraverso  una
imposizione tariffaria nei confronti degli utenti nei limiti previsti
dai commi 1, 2 e 3, dell'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre  1989,
n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.  38.
  La  suddetta  sanzione amministrativa per il mancato rispetto della
richiamata normativa consiste nella restituzione, da parte degli enti
inadempienti, del 4 per cento del  fondo  perequativo  spettante  per
l'anno  1993,  la  quale sara' applicata attraverso una trattenuta da
operare sui fondi ordinari che saranno trasferiti  nell'anno  1994  e
seguenti.
  b) Comuni.
  L'art.  28 del decreto legislativo n. 504 del 1992 stanzia a titolo
di fondo perequativo per i comuni lire 6.444.600 milioni.
  Per la parte relativa a lire 6.344.600 milioni sara' utilizzato per
distribuire  a  ciascun comune un contributo perequativo nella esatta
misura di quello assegnato nell'anno 1992.
  La parte residua di 100.000 milioni viene assegnata ai  comuni  per
l'attivazione  delle  procedure  di risanamento degli enti dissestati
previste dall'art. 25 del decreto-legge n. 66  del  1989,  convertito
dalla legge n. 144 del 1989.
  Piu'  in  particolare  la  quota  di  lire  100.000  milioni  viene
utilizzata per le seguenti finalita':
   1) assegnazione di un  contributo  straordinario,  da  consolidare
negli  anni successivi, a quei comuni dissestati che percepiscono dei
contributi erariali  di  parte  corrente  inferiori  alla  media  dei
contributi  assegnati  ai  comuni della stessa classe demografica, al
fine di poter ottenere l'allineamento alla predetta media;
   2) assegnazione di un contributo straordinario "una  tantum"  agli
enti  che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art.
25 del decreto-legge n. 66 del 1989,  diretto  a  coprire  gli  oneri
relativi  al  personale  dichiarato in esubero, sostenuti nel periodo
intercorrente  tra  l'approvazione  della  graduatoria  del  predetto
personale e la effettiva messa in mobilita' dello stesso;
   3)  assegnazione  di  contributi  agli enti presso i quali vengono
trasferiti i dipendenti posti in mobilita' da quei comuni  che  hanno
dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 del
decreto-legge  n.  66 del 1989, al fine di coprire gli oneri relativi
al trattamento economico lordo dei predetti dipendenti.
  La parte del fondo perequativo finanziato con i proventi  derivanti
dall'addizionale sull'energia elettrica di cui al comma 7 dell'art. 6
del  decreto-legge  n. 511 del 1988, convertito dalla legge n. 20 del
1989, valutato per la quota  spettante  ai  comuni  in  lire  398.000
milioni, verra' distribuito sulla base dei seguenti criteri:
    a)   per   una   parte   valutata   in  lire  72.500  milioni  al
consolidamento nell'anno 1993 dei contributi assegnati nell'anno 1989
ai comuni con  popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti  ai  sensi
dell'art.  18, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 66 del 1989,
convertito dalla legge n. 144 del 1989.
  La  richiamata  norma  ha  assegnato  ai  comuni  con   popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti fondi tali da garantire ad essi nell'anno
1989  un complesso di contributi, ordinari e perequativi nella stessa
misura assegnata nell'anno 1988, al  fine  di  non  far  gravare  sui
predetti  enti la riduzione del fondo ordinario per l'anno 1989, pari
al 10,51 per cento, disposto dall'art. 14 del citato decreto-legge n.
66 del 1989 in concomitanza alla istituzione della  imposta  comunale
su imprese arti e professioni (I.C.I.A.P.);
    b)  per  una  parte  pari  a  lire  65.000  milioni  destinata al
finanziamento  degli  oneri  di  ammortamento  dei  mutui   contratti
nell'anno 1989 dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 1989,
convertito  dalla  legge  n.    144  del  1989.  Tali mutui, concessi
esclusivamente dalla Cassa depositi e  prestiti,  sono  destinati  in
maniera  specifica alla costruzione e ristrutturazione di acquedotti,
fognature, impianti di  depurazione  di  acque,  di  smaltimento  dei
rifiuti  solidi  urbani.  Al  pagamento  degli  oneri di ammortamento
provvede direttamente lo Stato utilizzando la quota  parte  di  fondo
perequativo;
    c)  per  una  parte  valutata in lire 65.000 milioni destinata al
finanziamento  degli  oneri  di  ammortamento  dei  mutui   contratti
nell'anno  1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
ai sensi dell'art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 415 del 1989
convertito dalla legge n. 38 del 1990. Tali mutui sono stati concessi
dalla Cassa depositi e prestiti per le stesse finalita' descritte  al
precedente  punto  b)  ed  i  relativi  oneri di ammortamento vengono
pagati con le stesse modalita' indicate e sempre al richiamato  punto
b);
    d)  per una parte pari a lire 16.000 milioni vengono destinati ai
comuni capoluoghi di provincia con popolazione compresa tra i  20.000
ed  i  59.999 abitanti, distribuendo il 75 per cento di tale somma in
proporzione alla popolazione residente  ed  all'inverso  del  reddito
pro-capite  provinciale,  ed  il restante 25 per cento in proporzione
della  popolazione   residente   tenendo   conto   della   dimensione
demografica e del carattere montano dell'ente;
    e)  per  una  parte pari a lire 179.500 milioni viene assegnata a
tutti i comuni seguendo i criteri indicati nel precedente punto d).
  Per il computo degli importi  spettanti  a  titolo  di  addizionale
energetica  (lettera  e)  si  rinvia  ai  parametri per miliardo gia'
comunicati a tutti i  comuni  nelle  precedenti  comunicazioni  delle
spettanze attribuite negli anni passati.
  Cosi'  come  per  le  province,  anche  per i comuni l'ultimo comma
dell'art. 31 del decreto legislativo n.  504  del  1992,  prevede  la
irrogazione di una sanzione amministrativa, del 4 per cento del fondo
perequativo  spettante  per l'anno 1993, nel caso in cui gli enti non
ottemperino al disposto dell'art. 33 del predetto decreto legislativo
che impone la copertura dei costi di gestione dei servizi  a  domanda
individuale,  del  servizio  smaltimento  rifiuti solidi urbani e del
servizio  acquedotto  attraverso  una  imposizione   tariffaria   nei
confronti  degli  utenti  nei  limiti  previsti  dai  commi  1, 2 e 3
dell'art. 14 del decreto-legge n.  415  del  1989,  convertito  dalla
legge n. 38 del 1990.
  La  suddetta  sanzione amministrativa per il mancato rispetto della
richiamata normativa consiste nella restituzione, da parte degli enti
inadempienti, del 4 per cento del  fondo  perequativo  spettante  per
l'anno  1993,  la  quale sara' applicata attraverso una trattenuta da
operare sui fondi ordinari che saranno trasferiti  nell'anno  1994  e
seguenti.
3.5. Media nazionale dei contributi ordinari e perequativi.
  Tra  le  misure  in  favore  delle  province e dei comuni che hanno
dichiarato lo stato di dissesto finanziario assume  rilevanza  quella
prevista  dall'art.  25,  comma  5, del decreto-legge n. 66 del 1989,
convertito con  modificazioni,  dalla  legge  n.  144  del  1989.  E'
previsto  che  gli  enti  in  condizioni  di  dissesto, ai quali sono
attribuiti trasferimenti di parte  corrente  in  misura  inferiore  a
quella  media  della  classe  demografica  di  appartenenza,  possono
richiedere  con  la   presentazione   del   piano   di   risanamento,
l'adeguanento  dei contributi statali alla media nazionale pro capite
della fascia demografica di appartenenza come definita all'inizio  di
ciascun anno.
  Cosi'  come  per  gli  anni  decorsi,  ad  iniziare dal 1989, si e'
pertanto provveduto con apposito decreto ministeriale,  in  corso  di
emanazione,  ad  individuare  la  media  dei trasferimenti ordinari e
perequativi all'inizio del 1993, di ciascuna delle fasce demografiche
indicate  all'art.  18, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge
n. 66 del 1989, considerate unificate le ultime due classi.
  Per  il  calcolo  delle  medie  sono  stati  considerati  oltre  ai
trasferimenti a titolo ordinario e perequativo, anche quelli relativi
al finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987 e 1988-90.
Parimenti  e'  stata  ricompresa  anche  quella  parte  di contributo
perequativo  derivante  dall'addizionale  sui  consumi   di   energia
elettrica,  destinata  nel 1989 ai comuni con popolazione sotto 5.000
abitanti per il raggiungimento  delle  assegnazioni  complessive  del
1988 e consolidatesi dal 1990.
  Tanto  premesso  si  indicano di seguito le attuali medie nazionali
dei contributi erariali correnti, calcolate al 1› gennaio  1993,  con
la popolazione calcolata al 31 dicembre 1991.
  Amministrazioni provinciali:
Media nazionale pro capite  . . . . . . . . . . . . . .     L. 73.994
  Comuni:
                                                      Media nazionale
Classe              Fascia demografica                   pro capite
  ___                      ___                               ___
  1a     Comuni con meno di 500 abitanti  . . . . . . .    L. 497.529
  2a     Comuni da 500 a 999 abitanti . . . . . . . . .    "  448.219
  3a     Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti . . . . . . .    "  381.458
  4a     Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti . . . . . . .    "  356.137
  5a     Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti . . . . . . .    "  336.866
  6a     Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti . . . . . . .    "  319.295
  7a     Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti . . . . . .    "  350.094
  8a     Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti . . . . . .    "  398.397
  9a     Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti . . . . . .    "  521.540
 10a     Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti . . . . .    "  533.237
 11a     Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti . . . . .    "  695.216
 12a     Comuni da 500.000 abitanti ed oltre  . . . . .    "  706.809
3.6. Contributo per lo sviluppo degli investimenti.
  Per  l'anno  1993,  non  sono  stati  stanziati  nuovi fondi per il
finanziamento degli investimenti degli enti locali in quanto la legge
delega n. 421 del 1992, non fa alcuna previsione in merito.
  L'art. 32 del decreto legislativo  n.  504  del  1992  conferma  il
finanziamento  dei mutui contratti nel 1992 nella misura prevista dai
provvedimenti di concessione adottati.
  Inoltre offre la possibilita' alle amministrazioni provinciali,  ai
comuni  ed  alle  comunita'  montane  di  usufruire  delle  quote dei
contributi erariali assegnati negli anni 1988,  1989,  1990,  1991  e
1992  e  non  utilizzate  per il finanziamento dei mutui da contrarre
entro l'anno 1993.
  La norma fa due diverse previsioni stabilendo da una parte  che  le
amministrazioni  provinciali, i comuni e le comunita' montane possono
usufruire delle  quote  dei  contributi  erariali  assegnate  ma  non
utilizzate  per  gli  anni  1992  e  precedenti,  e dall'altra che le
amministrazioni provinciali ed  i  comuni  che  hanno  dichiarato  il
dissesto  finanziario  ai  sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66
del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989,  possono  usufruire
delle quote di contributi erariali assegnate per gli anni 1988, 1989,
1990, 1991 e 1992, ma non ancora utilizzate.
  In  sostanza  tra  le due previsioni non vi e' alcuna differenza in
quanto nel momento in cui l'art. 32 del decreto  legislativo  n.  504
del  1992,  riconosce  la  possibilita'  di  utilizzare  le quote dei
contributi in questione assegnati negli anni 1992 e precedenti ma non
ancora utilizzate, il riferimento e' alle quote assegnate negli  anni
1988, 1989, 1990, 1991 e 1992.
  Per   meglio   comprendere,   appare  opportuno  rammentare  che  i
provvedimenti legislativi di urgenza adottati per oltre  un  decennio
per  la  disciplina  della  finanza  locale, hanno permesso agli enti
locali di poter utilizzare le quote dei contributi  per  lo  sviluppo
degli  investimenti  solo  per  un  biennio  dal  momento  della loro
assegnazione.
  A partire dall'anno 1990 si e' derogato, pero', a tale principio.
  Infatti, dapprima il decreto-legge  n.  415  del  1990,  convertito
dalla  legge n. 38 del 1990, poi il decreto-legge 12 gennaio 1991, n.
6, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, ed infine il decreto-
legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, hanno offerto la possibilita' di poter utilizzare  le  quote  dei
fondi assegnate agli enti per gli anni 1988, 1989, e 1990.
  L'art.  32  del  decreto  legislativo n. 504 del 1992 ha confermato
quanto disposto dai richiamati decreti-legge, consentendo inoltre  di
poter  usufruire  delle  quote assegnate per il 1991 e 1992 ma ancora
non utilizzate.
  Per la concessione dei contributi in  questione  valgono  le  norme
fissate per l'anno 1992 del citato decreto-legge n. 9 del 1993.
  Il  termine  per  l'emanazione  del  decreto ministeriale diretto a
stabilire le modalita' di assegnazione e' fissato al 31 ottobre 1993,
mentre le prescritte certificazioni devono  essere  presentate  dagli
enti  entro  il  31  marzo 1994. Sara', al riguardo, emanata apposita
circolare.
3.7. Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
  Come gia' richiamato nel precedente punto 6 il decreto  legislativo
n.  504  del  1992  non prevede per il 1993 nuovi stanziamenti per il
tradizionale  fondo  per  lo  sviluppo  degli   investimenti,   dando
unicamente la possibilita' agli enti di utilizzare la quota del fondo
assegnata  negli  anni  1988,  1989,  1990,  1991 e 1992 e non ancora
impiegate per finanziare i mutui da contrarre nell'anno 1993.
  Dall'anno 1994 il tradizionale fondo sviluppo investimenti cessera'
definitivamente di esistere.
  Il decreto  legislativo  n.  504  del  1992,  in  sostituzione  del
suddetto  contributo  erariale,  prevede nuove forme di contribuzione
dirette a finanziare gli investimenti degli enti locali.
  Sono stati cosi' istituiti il fondo  nazionale  ordinario  per  gli
investimenti  (art. 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992) ed il
fondo nazionale speciale per gli investimenti (art.  42  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992).
  Secondo   il   disposto  del  comma  3  dell'art.  34  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992, il  fondo  nazionale  ordinario  non  e'
immediatamente  attivato, essendo stata rimandata ad una futura legge
finanziaria l'istituzione della sua  dotazione  finanziaria  in  base
all'art.  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
il quale prevede che  la  legge  finanziaria  determini  in  apposita
tabella  la  quota  da  iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati  dal  bilancio  pluriennale  per  le   leggi   di   spesa
permanente.  Per  l'anno  1993,  la legge finanziaria non ha previsto
nulla in merito.
  L'art.  41  del  citato decreto legislativo n. 504 del 1992 prevede
che l'assegnazione del contributo derivante dal fondo  ordinario  per
gli investimenti e' disposto in conto capitale ed in unica soluzione.
L'assegnazione viene disposta con una proiezione triennale sulla base
di  quanto  disporra' la legge finanziaria al fine di consentire agli
enti locali una effettiva e reale programmazione.
  A titolo orientativo, si ritiene  utile  rammentare  che  allorche'
sara'  stanziato il fondo in bilancio, i contributi in conto capitale
saranno determinati tenendo conto di due parametri: 1) la popolazione
residente in ciascun ente e 2) la spesa media pro-capite sostenuta in
relazione ai lavori  pubblici  calcolata  in  relazione  alle  classi
demografiche indicate nell'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del
1992.  I  dati  relativi  alla  spesa  media  saranno  pubblicati dal
servizio statistico nazionale sulla base degli elementi  forniti  dal
Ministero dei lavori pubblici.
  Nel caso in cui i dati pubblicati dal servizio statistico nazionale
non consentano una aggregazione in relazione alle classi demografiche
degli  enti  di  cui  al  citato  art. 37, dovranno essere utilizzate
quelle classi indicate nelle predette pubblicazioni.
  Mentre per le amministrazioni provinciali e per i comuni  il  fondo
nazionale   ordinario   per   gli   investimenti   sara'  distribuito
direttamente dallo Stato ai predetti enti,  per  quanto  riguarda  le
comunita'  montane  detto  fondo  sara'  distribuito  ad  opera delle
regioni.
  L'assegnazione del fondo alle regioni, per  il  successivo  riparto
alle  comunita'  montane,  dovra'  essere operata per il 50 per cento
tenendo conto della popolazione residente in territorio montano e per
il  50  per  cento  sulla  base  della   superficie   dei   territori
classificati  montani  secondo  i  dati risultanti dalla piu' recente
pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
  I contributi in conto capitale del fondo  nazionale  ordinario  per
gli   investimenti   assegnati   agli  enti  locali  dovranno  essere
utilizzati esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche  di
preminente   interesse  sociale  ed  economico  tenendo  conto  degli
obiettivi stabiliti dalla regione in sede di programmazione economico
sociale e territoriale ai sensi dell'art. 3 della legge  n.  142  del
1990. Nel caso in cui la regione non definisca il predetto programma,
gli  enti  locali  potranno  utilizzare  comunque  sia  il contributo
statale,  il  quale,  si  deve  ricordare,  e'  pero'  vincolato   al
finanziamento di opere di preminente interesse sociale ed economico.
  Gli  enti  locali possono utilizzare il contributo statale entro il
quarto anno successivo a quello di assegnazione.
  Infine per il riparto del fondo in  questione  si  provvedera'  con
decreto   del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  l'A.N.C.I.,
l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.
3.8. Fondo nazionale speciale per gli investimenti.
  Il fondo nazionale speciale  per  gli  investimenti  e'  pienamente
operativo a partire dall'anno 1993.
  A  decorrere dall'anno 1993, infatti, il suddetto fondo e' attivato
utilizzando i proventi derivanti dalla  Casa  di  gioco  di  Campione
d'Italia  di  spettanza  dello  Stato ai sensi della legge 31 ottobre
1993, n. 637, detratti per la parte che il Ministero dell'interno con
proprio   decreto   destina   specificatamente    all'amministrazione
provinciale  di  Como  ed  agli  enti  locali  della provincia per la
realizzazione di opere pubbliche.
  I  contributi  del  fondo  in  questione  sono  destinati  in   via
prioritaria  al finanziamento delle opere pubbliche da realizzare nei
comuni e nelle  province  i  cui  consigli  sono  stati  sciolti  per
accertate    infiltrazioni    e    condizionamenti    mafiosi   dell'
amministrazione, ai sensi dell'art. 15-  bis  della  legge  19  marzo
1990,  n. 55, ed in quegli enti che necessitino di interventi diretti
ad eliminare delle situazioni di degrado che impediscono una  normale
convivenza civile.
  All'assegnazione  dei  contributi  si  provvedera'  con decreto del
Ministro  dell'interno  di  concerto  con  l'A.N.C.I.,   l'U.P.I.   e
l'U.N.C.E.M.,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Gli studi
relativi all'individuazione degli enti in condizioni di degrado  sono
pressoche'   terminati  e  percio'  il  decreto  sara'  prossimamente
emanato.
  Comunque gli enti potranno prendere conoscenza dei dati relativi ai
contributi assegnati attraverso il sistema informativo telematico del
Ministero dell'interno.
4. COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI E RELATIVA CERTIFICAZIONE.
4.1. Art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.  415,  convertito
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.
  L'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito dalla legge
n.  38  del  1990, prevede che dall'anno 1990 gli enti locali debbono
coprire i  costi  complessivi  di  gestione  dei  servizi  a  domanda
individuale  in  misura  non  inferiore  al 36 per cento con proventi
tariffari e contributi finalizzati, i costi complessivi  di  gestione
del   servizio  smaltimento  rifiuti  solidi  urbani  in  misura  non
inferiore  al  50  per  cento  con  la  relativa  tassa  ed  i  costi
complessivi  di  gestione  del  servizio  acquedotto  in  misura  non
inferiore all'80 per cento mediante proventi tariffari.
4.2. Controllo della copertura dei costi di gestione  dei  servizi  a
domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e
del servizio acquedotto per l'anno 1993.
  L'art.  33  del  decreto  legislativo  n. 504 del 1992, prevede che
entro il termine perentorio del  31  marzo  1994  le  amministrazioni
provinciali,  i  comuni,  le  comunita' montane ed i consorzi di enti
locali dovranno inviare al  Ministero  dell'interno  per  il  tramite
delle prefetture l'apposita certificazione attestante per l'anno 1993
la  percentuale  di  copertura  dei  costi  gestionali  dei servizi a
domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e
del servizio acquedotto al fine di riscontrare  il  rispetto  o  meno
delle prescrizioni di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-
legge n. 415 del 1989, convertito dalla legge n. 38 del 1990.
  I  commi  1, 2 e 3 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 415 del
1989 disciplinano le percentuali di copertura minima dei servizi.  Il
comma  4  dello  stesso  art. 14 precisa invece quali sono i costi da
prendere in considerazione ai fini della  determinazione  della  loro
percentuale di copertura.
  Le certificazioni, precisa l'art. 33 del decreto legislativo n. 504
del  1992,  hanno  carattere  definitivo, ossia non e' offerta alcuna
possibilita' di poter trasmettere  ulteriori  certificazioni  per  la
dichiarazione delle percentuali di copertura dei costi dei servizi.
  Tali   dichiarazioni   dovranno   essere  sottoscritte  dal  legale
rappresentante dell'ente, dal segretario, dal ragioniere ove esista e
dal revisore dei conti o dal presidente del collegio dei revisori.
  Le modalita' delle certificazioni saranno  stabilite  entro  il  31
ottobre 1993 con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del tesoro sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I.
  In  questa  sede  preme comunque evidenziare alcune caratteristiche
della procedura prevista per  l'accertamento  dell'avvenuto  rispetto
della normativa sopra richiamata.
  Anzitutto  occorre rammentare, come del resto gia' puntualizzato in
precedenti circolari, che  gli  enti  locali  devono  trasmettere  la
certificazione prevista dal citato art. 33 del decreto legislativo n.
504  del  1992 anche nel caso in cui detti enti non gestiscano alcuno
dei servizi rispetto ai quali esiste l'obbligo di copertura dei costi
nelle percentuali stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 415 del
1989.
  In tale modo viene garantito un controllo sulla copertura dei costi
dei servizi nei termini di legge.
  Inoltre  va  rilevato  il  particolare  carattere   formale   delle
certificazioni.
  Tali  certificazioni  consistono in dichiarazioni di scienza dotate
di funzionalita' autonoma, che hanno per scopo quello di  testificare
i fatti accertati. Si tratta di atti formali che in quanto emanati da
pubblici   ufficiali   (si  richiede  la  sottoscrizione  del  legale
rappresentante dell'ente, del segretario comunale e  del  ragioniere,
ove  esiste)  hanno  in  virtu'  di  espressa  disposizione  di legge
(articoli 2700 e 2714 del codice civile)  carattere  autoritativo  in
quanto  determinano,  erga  omnes,  una certezza legale privilegiata,
superabile solo attraverso una sentenza che dichiari la falsita'  del
loro contenuto.
4.3.  Modificazione  in  aumento  delle tariffe dei servizi a domanda
individuale, del servizio smaltimento rifiuti  solidi  urbani  e  del
servizio acquedotto ai fini della copertura dei costi.
  Per far fronte ad eventuali difficolta' che gli enti locali possono
incontrare  nella copertura dei costi di gestione dei servizi da essi
gestiti, l'art. 33 del decreto legislativo n. 504 del 1992, al  comma
2,  prevede  che  i  predetti  enti  nel caso in cui dal controllo di
gestione che viene operato ai sensi dell'art.  1-  bis  del  decreto-
legge  1›  luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986,
n. 488, risulti uno squilibrio nel rapporto tra  spese  impegnate  ed
entrate  accertate  tali  da  non  permettere  il  rispetto di quanto
disposto dall'art. 14 del decreto-legge  n.  415  del  1989,  possono
procedere,  entro il 30 novembre, ad una rideterminazione in aumento,
delle  tariffe  dei  servizi  a  domanda  individuale,  del  servizio
smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto.
  Dal  disposto  della  norma  risulta  che l'aumento della tassa del
servizio  smaltimento  rifiuti   solidi   urbani   avra'   decorrenza
retroattiva  al  1› gennaio dell'anno finanziario cui tale aumento si
riferisce, mentre per  gli  altri  servizi  l'aumento  potra'  essere
applicato  solo  al  periodo  successivo  decorrente dalla data della
avvenuta delibera.
  Per quanto riguarda il servizio acquedotto la sanzione del recupero
di parte del fondo perequativo non sara' applicata nel  caso  in  cui
l'ente  dimostri  di  aver  provveduto  a  rideterminare le tariffe a
prescindere dalla avvenuta  preventiva  autorizzazione  del  comitato
provinciale prezzi.
  Si  rammenta  infine che per gli asili nido, compresi nei servizi a
domanda individuale, le spese relative  vanno  computate  al  50  per
cento, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
4.4.  Delega  alle  prefetture  delle  funzioni  di  controllo  delle
certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei  costi
di  alcuni  servizi  gestiti dagli enti locali e di irrogazione delle
sanzioni previste dalla legge.
  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  datato  8  agosto  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193, del 18
agosto  1992,  a  decorrere  dall'anno  1992,  e' stata delegata alle
prefetture la funzione di controllo del rispetto  delle  disposizioni
normative  relative  alla  copertura  dei costi dei servizi a domanda
individuale, del servizio smaltimento rifiuti  solidi  urbani  e  del
servizio   acquedotto   gestiti  dalle  amministrazioni  provinciali,
comuni, comunita' montane e consorzi di enti locali, ed il potere  di
adottare  il provvedimento di irrogazione della sanzione prevista per
quelle amministrazioni provinciali e per quei comuni che non  abbiano
rispettato  la  normativa  sulla  copertura  del costo dei richiamati
servizi o che non abbiano trasmesso  entro  i  termini  di  legge  la
prescritta  certificazione  dimostrativa  del  tasso di copertura dei
costi o che comunque abbiano trasmesso la certificazione incompleta o
errata.
  Il procedimento per il controllo  della  copertura  dei  costi  dei
servizi  prima  citati  e  per  l'adozione del decreto di irrogazione
della sanzione, a firma del Prefetto, e' compiutamente descritto  nel
decreto ministeriale in precedenza citato.
  Il  suddetto  provvedimento  dovra'  chiaramente prevedere che alla
concreta applicazione della sanzione consistente  nella  restituzione
da  parte  dell'ente  di  parte  del  fondo  erariale  provvedera' il
Ministero  dell'interno  -  Direzione  generale  dell'Amministrazione
civile  -  Direzione  centrale  per la finanza locale e per i servizi
finanziari.
  Si rammenta, inoltre, che il  decreto  prefettizio  di  irrogazione
della sanzione dovra' indicare esplicitamente i mezzi di impugnazione
che  potranno  utilizzare gli enti interessati. In particolare dovra'
essere  indicato  che  avverso  il  provvedimento  sanzionatorio   e'
possibile   proporre   ricorso  gerarchico  o  ricorso  al  tribunale
amministrativo  regionale  rispettivamente  entro  trenta  giorni   e
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.
  Il  decreto  ministeriale  si fa cura poi di precisare quali sono i
presupposti per la irrogazione della sanzione.
  Da ultimo, sempre il citato  decreto  ministeriale  prescrive  alle
prefetture  di  trasmettere  al  Ministero  dell'interno  - Direzione
generale dell'Amministrazione civile  -  Direzione  centrale  per  la
finanza  locale  e per i servizi finanziari - Ufficio studi - Settore
scientifico - Via Cesare Balbo, 39 - Roma, il secondo originale della
certificazione dimostrativa del tasso  di  copertura  del  costo  dei
servizi ed i provvedimenti di irrogazione della sanzione.
4.5. Mense scolastiche.
  L'art.  17  del  decreto-legge  n.  8  del  1993,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, detta alcune  disposizioni
in  ordine  al  servizio  di mensa scolastica usufruito dal personale
insegnante dipendente dello Stato o da altri enti.
  La   norma   risolve,   temporaneamente,  l'annoso  problema  della
copertura degli oneri sopportati dagli enti locali  in  relazione  al
suddetto servizio offerto ai docenti statali.
  Vi  sono  differenti  disposizioni  riguardanti da una parte l'anno
1993 e dall'altro l'anno 1994.
  Per l'anno 1993, il comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge n. 8 del
1993  offre  agli  enti  locali  la  facolta'  di  fornire   o   meno
gratuitamente  il servizio di mensa scolastica a quei docenti statali
che dovranno essere individuati sulla base  di  criteri  che  saranno
fissati  secondo  il  successivo  comma 2, con il previsto decreto da
emanarsi da parte del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro.
  Per le spese sostenute dagli enti locali in relazione  al  servizio
di  mensa  scolastica  offerto ai docenti statali non e' previsto per
l'anno 1993 alcun contributo da parte dello Stato.
  Il regime muta per il solo anno 1994.
  Infatti il comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge  n.  8  del  1993
prevede  che  per il 1994 il fondo ordinario per la finanza locale e'
aumentato delle somme che lo Stato eroghera' agli enti locali per  le
esigenze  connesse  al  servizio  di  mensa  scolastica  usufruito da
personale docente statale.
  Le modalita' di erogazione dei fondi erariali  saranno  determinate
con  il  decreto  interministeriale previsto dal comma 2 dell'art. 17
del decreto-legge n.  8  del  1993  di  cui  si  e'  fatto  cenno  in
precedenza.
5. DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE.
  La  primaria  esigenza  di  un  parziale disimpegno dell'erario nei
confronti degli enti locali e le legittime aspirazioni  degli  stessi
enti, supportate dalle indicazioni della legge n. 142 del 1990, hanno
concorso  al  recente  rafforzamento  della  autonomia impositiva per
comuni e province, il cui elemento centrale e' sicuramente  l'imposta
comunale  sugli  immobili,  a  cui si aggiungono, per le province, il
tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell'ambiente e quello per  l'iscrizione  dei  veicoli  nel  Pubblico
registro   automobilistico   e,   per   i   soli  comuni,  dal  1994,
l'addizionale sull'imposta delle persone fisiche.
5.1. Imposta comunale sugli immobili.
  La nuova imposta decorre  dall'anno  1993.  L'aliquota,  in  misura
unica dal 4 per mille al 6 per mille, o 7 per mille per straordinarie
esigenze  di bilancio, deve essere fissata con apposita deliberazione
da adottarsi entro il termine del 31 ottobre, con  effetto  dall'anno
successivo.  Per  il  solo  1993  il  termine  e' stato fissato al 28
febbraio.
  Sull'argomento, il  Ministero  delle  finanze  ha  gia'  emanato  i
provvedimenti dovuti e fornisce le delucidazioni opportune.
  Interessa  questo  Ministero il problema degli enti dissestati. Per
essi, l'obbligo previsto nell'art. 25 del  decreto-legge  n.  66  del
1989,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, di
portare le tariffe ed i tributi al massimo consentito, puo' ritenersi
adempiuto con la fissazione dell'aliquota ICI al 6 per mille  purche'
questo  garantisca  un  concreto equilibrio del bilancio in quanto la
maggiore aliquota del 7 per mille e' dovuta  solo  per  straordinarie
esigenze di bilancio che sono quelle che intervengono nei casi in cui
nonostante  l'applicazione  al  massimo  di  tutti  i tributi e delle
tariffe  dei  servizi  non  si  ottenga  uno  stabile  equilibrio  di
bilancio.
  Ad  eccezione  del  primo  anno,  la  liquidazione e l'accertamento
dell'ICI fanno capo ai comuni. La funzione appare assai delicata  per
l'importanza che il nuovo tributo andra' a prendere nell'ambito delle
entrate  dei  comuni,  che dipenderanno, mediamente, almeno per il 30
per cento dell'ICI.
  Viene quindi ad assumere maggiore  spessore  e  merita  la  massima
attenzione  la riorganizzazione e ottimizzazione degli uffici tributi
che nell'ultimo ventennio, per le note vicende iniziate con i decreti
legislativi del 1972 e  1973,  erano  stati  svuotati  di  competenze
significative.
  La  situazione  si  e'  completamente  ribaltata  e  oggi l'ufficio
tributi  torna  ad  assumere  un  ruolo  chiave  nell'ambito  di  una
organizzazione che dovra' sempre piu fare conto sulle proprie entrate
per  realizzare i propri progetti e rispondere alle aspettative degli
amministrati.
  In  questa  ottica  va  quindi  letta  la  disposizione  introdotta
dell'art.  18-  bis  del  decreto-legge  n.  8 del 1993 che impone ai
comuni di far conoscere al Ministero delle finanze i  nominativi  dei
funzionari responsabili della gestione dell'ICI, la cui designazione,
ai sensi dell'articolo 11, comma 4, deve essere fatta con delibera di
giunta.
5.2. Tassa provinciale ambientale.
  L'art.  19  del  decreto  legislativo  n.  504 del 1992 regolamenta
l'istituzione del nuovo  tributo  provinciale  recentemente  previsto
dalla legge di delega n. 421 del 1992.
  Esso  rappresenta,  piu'  dell'imposta per l'iscrizione dei veicoli
nel Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) che non consente alcun
margine  di  discrezionalita',  un  primo  significativo  momento  di
attribuzione di autonomia impositiva alle province.
  L'imposta,  correlata  all'esercizio  da  parte  delle  province di
funzioni  riguardanti  la  tutela  e  protezione  dell'ambiente,   e'
commisurata alla superfice degli immobili assoggettate alla tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e vede come soggetti passivi
coloro   che  sono  tenuti  al  pagamento  della  tassa  stessa,  con
l'aliquota dall'1 al 5 per cento delle tariffe gia' fissate  ai  fini
della citata tassa.
  La  deliberazione  delle tariffe deve avvenire entro il 31 ottobre,
per l'anno successivo con eccezione del 1993, anno per  il  quale  la
scadenza e' stata posta al 15 gennaio.
  Per  quest'anno,  in  mancanza  di deliberazione, l'aliquota rimane
fissata nell'importo minimo obbligatorio dell'1 per  cento.  Per  gli
anni  successivi in mancanza di deliberazione resteranno in vigore le
ultime aliquote approvate.
  Al fine di consentire la liquidazione e l'iscrizione  a  ruolo  del
tributo  da  parte  dei  comuni  si  raccomanda  alle amministrazioni
provinciali di mettere a disposizione dei comuni, con  la  necessaria
rapidita',  tutte  quelle  notizie  indispensabili  per  la  ottimale
gestione del tributo.
  Anche in questa materia, di competenza del Ministero delle finanze,
sono gia' state fornite tutte le indicazioni.
5.3.  Imposta  provinciale  per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico
registro automobilistico.
  L'art. 20 del decreto legislativo n. 504 del 1992  istituisce,  con
decorrenza  1›  gennaio  1993, l'imposta provinciale per l'iscrizione
dei veicoli nel pubblico registro automobilistico.
  Essa e' dovuta dal soggetto che richiede la  prima  iscrizione  dei
veicoli  al  P.R.A. ed e' commisurata all'ammontare stabilito, per la
stessa finalita', ai fini dell'imposta erariale  di  trascrizione  di
cui  alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.
La tabella di questi diritti e' rilevabile dal decreto del  Ministero
delle  finanze  1› luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
luglio 1991, n. 154.
  La  liquidazione,  riscossione  e  contabilizzazione  e'   eseguita
dall'Automobile  club  d'Italia  -  Ufficio  provinciale del pubblico
registro, che e' tenuto a versare alle casse di ciascuna provincia le
somme riscosse di pertinenza, acquisendo il diritto  ad  un  compenso
per  la riscossione pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto
in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n.  952,  e
successive modificazioni.
5.4. ICIAP 1993.
  Come  gia'  per il 1992 anche per il 1993 il decreto-legge n. 8 del
1993, all'art. 10, comma 3, consente ai comuni di aumentare  fino  al
25  per cento le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio
di imprese  e  di  arti  e  professioni.  La  relativa  delibera,  da
approvarsi entro il 30 aprile, e' immediatamente esecutiva.
5.5. INVIM.
  L'imposta   sull'incremento  di  valore  degli  immobili  e'  stata
soppressa con effetto dal 1› gennaio 1993. Ne  e'  prevista  comunque
per  dieci  anni  la  sua  ultrattivita',  sulla base dei presupposti
verificatisi entro la stessa  data,  con  acquisizione  del  relativo
gettito al bilancio dello Stato.
  Il  tributo  in via ordinaria e' stato appannaggio dei comuni per i
quali ha sempre rappresentato una entrata  di  bilancio  di  primaria
rilevanza.  All'atto  della  sua abrogazione e' stato quindi previsto
contestualmente l'intervento a  copertura  della  minore  entrata  da
parte  dell'erario, da concretizzarsi lasciando ai comuni parte delle
somme introitate per ICI 1993,  importi  che,  come  detto,  sono  in
favore dello Stato per questo primo anno.
  In  particolare  la  legge n. 421 del 1992 prevede che i comuni nel
1993 versino allo Stato il ricavato dell'ICI al 4 per mille, al netto
della perdita del gettito INVIM  calcolato  sulla  base  della  media
delle riscossioni del triennio 1990-1992.
  A  tal  fine  l'art.  18  del  decreto  legislativo n. 504 del 1992
prevede  che  ciascun  comune  segnali  detta  media   triennale   al
concessionario   entro  il  30  aprile  1993,  perche'  questi  possa
riversare allo Stato il netto dell'ICI calcolata al 4 per mille.
  Sull'argomento si fa richiamo al decreto interministeriale 26 marzo
1993, che ha disciplinato la fattispecie. In particolare  il  decreto
ai  fini  del  calcolo  della  cennata  media  prevede  che si faccia
riferimento alla data di accreditamento sul  conto  corrente  postale
intestato  al  tesoriere del comune, indipendentemente dal momento in
cui si e' verificato il presupposto di applicazione dell'imposta.
  Si rammenta, da  ultimo,  che  i  comuni  debbono  tenere  presente
l'obbligo di pagare dal 1993 l'INVIM per le vendite patrimoniali, per
i presupposti realizzatisi fino al 1992.
5.6. Addizionale IRPEF.
  La  legge  n.  421 del 1992, all'art. 4, comma 1, prevede dal 1994,
l'attribuzione ai comuni della facolta' di  imporre  una  addizionale
sulle  imposte dovute sul reddito delle persone fisiche. L'imposta e'
a carattere discrezionale ed e' finalizzata ad agevolare la  politica
degli  investimenti  degli  enti  locali che potrebbe risentire della
drastica  riduzione  dei  trasferimenti  erariali  in  favore   degli
investimenti  verificatasi  dal  1989  e  diventata  piu'  stringente
nell'ultimo biennio.
  Per l'applicazione, oramai imminente, del nuovo tributo  si  dovra'
fare  riferimento alle istruzioni che al piu' presto verranno emanate
dal Ministero delle finanze.
5.7. Imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi
domestici.
  L'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 421 del 1992 prevede,
tra l'altro, l'istituzione, per le province, a decorrere dal 1994, di
una imposta sull'erogazione del  gas  e  dell'energia  elettrica.  Il
tributo   potra'   essere  sia  proporzionale  che  progressivo,  per
scaglioni di consumo e non potra' eccedere l'1 per cento.
  Per la disciplina del  tributo  la  legge  di  delega  non  riporta
particolari  indicazioni  se non un rinvio ad un coordinamento con le
disposizioni di carattere generale in materia di tributi provinciali.
  Ai fini quindi della valutazione dei flussi di  entrata  del  nuovo
tributo  occorre  attendere  le  istruzioni  che  il  Ministero delle
finanze vorra' emanare sull'argomento.
6. ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI  E
DEI LORO CONSORZI.
  La  normativa specifica in tema di esecuzione forzata nei confronti
degli  enti  locali  territoriali  e  dei  loro  consorzi  e'  recata
dall'art.  1-  bis  della  legge  29  ottobre 1984, n. 720, (articolo
introdotto dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440,  di  conversione  del
decreto-legge  31  agosto  1987,  n. 359) e dell'art. 11 del decreto-
legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  come  modificato  dalla  legge  di
conversione 19 marzo 1993, n. 68.
  Dal  coordinamento  delle  norme ne deriva che l'esecuzione forzata
nei confronti degli enti locali  e'  ammessa  solo  nelle  forme  del
pignoramento  presso terzi ed esclusivamente presso i tesorieri degli
enti locali: conseguentemente sono privi di  efficacia  gli  atti  di
pignoramento effettuati presso gli uffici dell'ente.
  Le  norme di legge vigenti in materia si pongono quale obiettivo la
tutela delle attivita' istituzionali degli enti locali, in quanto  il
corretto  esercizio  delle  attribuzioni e la proficuita' dei servizi
resi ai cittadini sono strettamente legati alla  piena  funzionalita'
delle strutture burocratiche ed amministrative dell'ente.
  Per  tale  ragione  il  citato  art.  11  dispone  la salvaguardia,
mediante  vincolo  di  impignorabilita',  delle   somme   di   denaro
occorrenti   per  il  pagamento  delle  retribuzioni  e  degli  oneri
previdenziali del personale dipendente, di quelle occorrenti  per  il
pagamento   delle   rate   di   mutui   in  scadenza  e  delle  somme
specificatamente  destinate  all'espletamento  dei   servizi   locali
indispensabili,  definiti  con  decreto  del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro del tesoro.
  Tale  tutela,  tuttavia,  incontra dei precisi limiti temporali, in
quanto le somme di fatto  impignorabili  sono  quelle  da  utilizzare
nell'arco  di tre mesi - sei mesi per le somme necessarie per le rate
di mutui in scadenza  -  secondo  la  quantificazione  da  effettuare
trimestralmente a cura della giunta.
  La  limitazione  temporale introdotta risponde alla esigenza di non
prevaricare  le  ragioni  dei  creditori  dell'ente,  si  da  rendere
possibile  il  recupero dei crediti vantati pur nel contesto di piena
funzionalita'  dell'ente,  ed  alla  medesima   ratio   risponde   la
disposizione - contenuta nell'art. 11 del predetto decreto-legge n. 8
del 1993 come modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n.
68  -  che vincola la giunta ad emettere mandati (a titolo diverso da
quelli vincolati) solo seguendo l'ordine  cronologico  delle  fatture
ricevute per il pagamento.
  Il   mancato   rispetto   di   tale  ultima  disposizione  (il  cui
accertamento spetta al  creditore  procedente)  o  l'omissione  della
previsione  trimestrale  ad opera della giunta determinano la perdita
del beneficio della relativa impignorabilita', con piena liberta'  di
azione  per i creditori e sicura responsabilita' degli amministratori
per i danni cagionati all'ente.
  Si rammenta che rimane, quale onere a carico degli enti locali,  la
proposizione   di   formale   opposizione  all'esecuzione  (ai  sensi
dell'art. 615 c.p.c.) per la violazione delle  norme  soprariportate,
disciplinanti  la  impignorabilita' di somme di competenza degli enti
stessi, al fine di evidenziare  al  giudice  dell'esecuzione  i  vizi
delle procedure intraprese.
  L'opposizione   formale  si  appalesa  necessaria  in  quanto,  per
principio generale, al terzo pignorato  non  competono  le  eccezioni
proprie del debitore principale.
  Infine  si  sottolinea  che,  in  virtu'  di  disposizione espressa
introdotta dalla citata legge 19 marzo 1993, n. 68, ogni procedura di
esecuzione forzata in danno  di  enti  locali,  da  iniziare  o  gia'
iniziata  al  21 marzo 1993, rimane sospesa in attesa dell'emanazione
del  decreto  ministeriale  di  individuazione  dei  servizi   locali
indispensabili.
  Tale decreto e' stato emanato in data 28 maggio 1993 ed e' allegato
alla  presente.  Al  riguardo,  si  fa presente che l'indicazione dei
servizi indispensabili risente della definizione recata  dal  decreto
legislativo.  Comporta  il  riflesso dell'attribuzione delle risorse.
Qualifica  i  servizi  minimi,  cui  e'  connessa  la  normativa  sul
dissesto.
7. DISCIPLINA A REGIME DELLA FINANZA TERRITORIALE.
7.1.  La  nuova organizzazione dei trasferimenti erariali a decorrere
dal 1994.
  Il decreto legislativo n. 504 del 1992, emanato in attuazione della
delega al governo recata dall'art. 4 della legge n. 421 del 1992,  ha
dettato,  con decorrenza dal 1994, la disciplina a regime del sistema
di  finanza  locale,  con  particolare  riguardo  al  complesso   dei
trasferimenti erariali agli enti locali territoriali.
  Ne  deriva  che non verra' piu' predisposto l'annuale provvedimento
legislativo di finanza locale, essendo in tal modo gia'  determinati,
o determinabili mediante parametri, i fondi disponibili ed i relativi
trasferimenti.
  L'intero  sistema  si  adegua  ai  principi  espressi dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, di riforma delle autonomie locali,  e  precisati
dalla citata legge n. 421 del 1992, attraverso i quali il legislatore
ha  delineato le finalita' dell'intervento statale, adattando ad esso
il sistema generale di riparto.
  Due sono state le esigenze che  hanno  trovato  esplicazione  nella
riforma,  razionalizzare  la  materia  ed  assicurare la certezza dei
trasferimenti erariali.
  Cio' ha portato all'accorpamento dei fondi  preesistenti,  in  modo
tale che il nuovo sistema presenta, a decorrere dal 1994, il seguente
assetto:
   un  fondo  ordinario,  derivato  dai  precedenti fondi ordinario e
perequativo;
   un fondo consolidato, nel quale confluiscono (pur  conservando  le
loro specifiche destinazioni) piu' fondi speciali preesistenti;
   fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita' locale;
   fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
   fondo nazionale speciale per gli investimenti.
7.2. Fondo ordinario.
  La  dotazione  annuale  del  fondo ordinario per le amministrazioni
provinciali,  i  comuni  e  le  comunita'  montane  e'  destinata  al
finanziamento  dei  servizi indispensabili, definiti dall'art. 37 del
decreto  legislativo  n.  504  del  1992  come   quei   servizi   che
rappresentano  le  condizioni  minime  di  organizzazione dei servizi
pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con  caratteristica
di uniformita'.
  Mentre  per  le  province  e  per  le  comunita'  montane  il fondo
ordinario  sara'  pari  al  complesso  delle  dotazioni  ordinarie  e
perequative e dei proventi dell'addizionale energetica attribuiti per
il 1993, per i comuni tale importo verra' diminuito di una somma pari
a  quanto  derivante  dall'applicazione dell'I.C.I. (Imposta comunale
sugli immobili) per il 1993, calcolata nell'aliquota minima del 4 per
mille, al netto, pero', della perdita  del  gettito  derivante  dalla
soppressione   dell'I.N.V.I.M.,   determinato   nella   media   delle
riscossioni del triennio 1990-1992.
  A partire dal 1994 e per un periodo di sedici anni l'80  per  cento
del  fondo  ordinario per le province e per i comuni (con esclusione,
quindi, delle comunita' montane) viene ridistribuito nell'ordine  del
5  per cento annuo, secondo i criteri fissati dall'art. 37 del citato
decreto legislativo n. 504  del  1992,  attinenti,  nel  rispetto  di
quanto  statuito  dal  nuovo ordinamento delle autonomie locali, alla
popolazione, al territorio ed alle condizioni socio-economiche.
7.3. Fondo consolidato.
  Nel nuovo fondo consolidato confluiscono  otto  diversi  contributi
gia'  destinati a specifiche finalita', pur conservando gli stessi la
propria originaria  destinazione,  derivante  dalle  disposizioni  di
legge che ne hanno previsto in origine la istituzione.
  Essi sono i seguenti:
   contributi    per   il   finanziamento   degli   oneri   derivanti
dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990;
   contributi  per  il  finanziamento  degli  oneri   derivanti   dal
personale assunto ai sensi della legge 1› giugno 1977, n. 285;
   contributi   per   il  finanziamento  degli  oneri  derivanti  dal
personale assunto ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre  1986,
n. 730, ed ai sensi del comma 1- bis dell'art. 1 del decreto-legge 30
giugno  1986,  n.  309,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1987, n. 472;
   contributi    per   il   finanziamento   degli   oneri   derivanti
dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-1987;
   contributi in favore del comune di  Roma  previsti  dal  comma  26
dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
   contributi  in  favore  della  gente  di  mare,  delle vittime del
delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25  dell'art.
6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
   contributi  in  favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5
dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
   contributi  per  il  finanziamento  delle  spese  sostenute  dalle
amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati  dal
comma  4  dell'art.  2  della  legge  15  novembre  1989,  n. 373, in
relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali.
  L'accorpamento  consente   la   semplificazione   delle   procedure
amministrativo-contabili  per l'erogazione, con indubbio vantaggio in
termini di risparmio di energie per l'amministrazione e,  in  termini
di abbreviazione dei tempi, per gli enti destinatari.
7.4. Fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita' locale.
  L'operazione  perequativa,  che nel sistema vigente sino al 1993 ha
assolto la funzione di correttrice degli squilibri dei  trasferimenti
esistenti  all'interno  di  classi demografiche omogenee, diviene dal
1994 piu' specifica, mirando a riequilibrare gli squilibri  dovuti  a
sperequazioni nelle entrate fiscali.
  La  perequazione considera quale dato finanziario di riferimento il
gettito di imposte ed addizionali aventi carattere  obbligatorio  per
comuni  e  province,  ma  solo  per  la  parte per la quale non vi e'
discrezionalita' da parte dell'ente impositore.
  Il sistema di riparto identifica, quali destinatari dell'intervento
perequativo, gli enti le cui basi imponibili o i proventi del gettito
siano inferiori alla media della classe demografica  di  appartenenza
calcolata per abitante.
  Ai  fini  della  distribuzione delle risorse, al parametro di base,
costituito dalla base imponibile o  dal  gettito,  si  applicano  due
correttivi:  l'uno  privilegia gli enti che piu' si allontanano dalla
media  per  abitante  della  classe  demografica   di   appartenenza,
attribuendo   cosi'   quote   maggiorate   in   misura   inversamente
proporzionale  allo  scostamento  della   predetta   media,   l'altro
attribuisce  una  maggiorazione  (non superiore al 20 per cento), non
cumulabile, per gli enti facenti parte delle seguenti categorie:
   comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
   comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
   comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte  basi
imponibili immobiliari e di reddito;
   comuni capoluogo di provincia;
   enti   aventi   nel   1992   trasferimenti   erariali  ordinari  e
perequativi,  per  abitante,  inferiori   a   quelli   della   fascia
demografica di appartenenza.
  I  parametri  per  la  distribuzione  rimangono  congelati  per  un
triennio, permettendo una proiezione  triennale,  in  modo  tale  che
l'ente  possa  conoscere  entro il mese di settembre quanto spettante
per il triennio successivo, ai fini di  una  corretta  programmazione
economica attraverso lo strumento del bilancio annuale e pluriennale.
  La   ratio   della   norma,   mirata   a  riequilibrare  situazioni
suscettibili di modificazioni nel tempo, giustifica il fatto che, per
disposizione di legge, i contributi perequativi  corrisposti  non  si
consolidano  allo spirare del triennio, giacche' in tale occasione si
procedera' all'aggiornamento delle basi imponibili o del gettito e ad
una nuova ridistribuzione.
7.5. Controllo della copertura dei costi di gestione  dei  servizi  a
domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e
del servizio acquedotto per l'anno 1994 e seguenti.
  A  partire dall'anno 1994, con l'entrata in vigore del nuovo regime
di  finanza  locale,  il  controllo  in  ordine  al  rispetto   delle
disposizioni  di  cui  all'art. 14 del decreto-legge n. 415 del 1989,
convertito dalla legge n. 144 del 1990, si rivolgera', secondo quanto
dispone l'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992,  solo  nei
confronti    di   quegli   enti   che   presentino   una   situazione
strutturalmente deficitaria.
  Il  citato  art.  45  considera  quali  situazioni  strutturalmente
deficitarie gli enti che si trovano nelle seguenti condizioni:
   1)  gli  enti  locali  che  hanno  dichiarato il dissesto ai sensi
dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito dalla legge
n. 144 del 1989, sino ai dieci anni successivi decorrenti dalla  data
del   provvedimento   di   approvazione   del  piano  di  risanamento
finanziario da parte del Ministro dell'interno;
   2) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino delle gravi
e  palesi  condizioni  di  squilibri  finanziari  i  quali   lasciano
inequivocabilmente  presupporre  uno  stato di dissesto e la serie di
interventi finanziari a carico dello Stato.
  Al   fine   di   permettere   la   rilevazione   delle   condizioni
strutturalmente  deficitarie,  gli  enti  dovranno  allegare al conto
consuntivo ed al relativo certificato una tabella su cui  trascrivere
determinati   e   specifici  parametri  che  saranno  utilizzati  per
procedere alla predetta rilevazione.
  Il controllo centrale sulla copertura dei costi di servizi operera'
dal giorno successivo alla deliberazione  del  conto  consuntivo  nel
caso  in  cui  almeno la meta' dei parametri della tabella superino i
limiti prefissati e comunque quando il parametro  relativo  al  costo
del personale risulti in misura eccedente.
  La  mancata  presentazione  della tabella e la non approvazione del
conto  consuntivo  costituisce  un  presupposto  oggettivo   per   la
sottoposizione  dell'ente  ai  controlli  centrali in genere e quindi
anche di quelli sul rispetto  delle  disposizioni  dell'art.  14  del
decreto-legge n. 415 del 1989.
  Il  Ministero  dell'interno,  sentiti  l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, con
decreto da emanarsi entro il mese di settembre stabilira'  i  criteri
per   l'attuazione  di  quanto  disposto  dall'art.  45  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992. Tali criteri  saranno  valevoli  per  il
successivo triennio.
  A  quegli  enti  che,  a  seguito della sottoposizione al controllo
centrale, risulteranno inadempienti alle disposizioni di cui all'art.
14 del decreto-legge n. 415 del 1989,  sara'  irrogata  una  sanzione
consistente  nella perdita del tre per cento del contributo ordinario
riferito all'anno per il quale e'  stata  riscontrata  la  violazione
della norma prima richiamata.
  Le  modalita'  di  applicazione  del  controllo sulla copertura del
costo  dei  servizi  saranno  stabilite  con  decreto  del   Ministro
dell'interno,  di concerto con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM. Il richiamato
provvedimento produrra' i suoi effetti  per  il  triennio  successivo
indicato nel decreto stesso.
8. RIPARTO DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI MAGGIORI ONERI
   CONTRATTUALI DEGLI ENTI LOCALI.
  L'attribuzione del fondo stanziato dallo Stato per il finanziamento
dei  maggiori  oneri 1992-1993, discendenti dal contratto 1988-90 dei
dipendenti locali, e' stata oggetto di numerose richieste da parte di
enti locali di integrazione dei fondi per diversi motivi. Si  ritiene
quindi  utile ritornare sulla questione gia' trattata nella circolare
F.L. 19/1991 del 15 maggio 1991.
  Sull'argomento  si  premette  che  tale   attribuzione   e'   stata
effettuata  sulla base della comunicazione inerente il censimento del
personale al 30 giugno 1988, a suo tempo inviata da ciascun ente alla
Direzione  centrale  dei  segretari  comunali  e  provinciali  e  del
personale degli enti locali - Divisione personale enti locali.
  Sulla  base  dei dati cosi' pervenuti e' stato emanato inizialmente
il decreto ministeriale 8 agosto 1990 per il riparto dei fondi per il
finanziamento degli oneri relativi agli anni 1988, 1989 e 1990 ed  in
seguito  i  decreti  ministeriali  7 agosto 1991 e 30 luglio 1992 per
l'attribuzione, rispettivamente relativi ai fondi stanziati  per  gli
anni  1991  e 1992. Nei riparti del 1991 e 1992 e' stato tenuto anche
conto delle operazioni di conguaglio dovute  a  errori  rilevati  nei
precedenti  riparti,  segnalati  dagli  enti  stessi  cui  era  stato
stabilito il termine  31  gennaio  1991  entro  il  quale  presentare
eventuali  osservazioni  sul  riparto  dei  fondi  in questione, come
risulta dalla circolare telegrafica n. 4  del  17  febbraio  1991  di
questa Direzione generale - Servizio P.U.E.L. - Divisione P.E.L.
  Successivamente   e'  stato  emanato  il  decreto  ministeriale  16
settembre 1992 per il riparto degli oneri relativi all'anno 1993, con
il quale gli oneri, stante la loro definitivita', sono stati posti  a
regime.
  Tanto  premesso  si  fa  presente  che  non  appare  possibile  ora
accogliere la richiesta avanzata dai singoli enti, in quanto  il  suo
accoglimento lederebbe l'interesse nella loro generalita' e minerebbe
il  principio  della certezza delle risorse perche' i fondi assegnati
sono  gia'  stati  comunicati  ai  singoli  enti  locali  che   hanno
provveduto a redigere i loro bilanci.
  Inoltre  una  riassegnazione  dei  fondi comporterebbe un danno per
alcuni enti configurabile in una minore  entrata  ed  un  conseguente
disavanzo di amministrazione.
  Le  richieste  degli  enti  si  possono  riassumere  nelle seguenti
fattispecie:
   errore materiale nell'indicare il personale in servizio alla  data
del 30 giugno 1988;
   variazione numerica del personale in servizio successiva alla data
del 30 giugno 1988;
   variazione della tipologia dell'ente;
   assegnazione della quota relativa al segretario comunale;
   assegnazione del fondo ai consorzi.
  Per quanto riguarda gli errori materiali nelle schede di censimento
trasmesse,  si  fa  presente  che  il  problema verra' evidenziato al
Ministero  del  tesoro,  perche'  sia  valutata  la  possibilita'  di
assegnazione  dei fondi necessari alla soluzione della questione, pur
avvertendo che l'eventualita' appare remota.
  Per le variazioni di personale intervenute  successivamente  al  30
giugno  1988  e  le  variazioni della tipologia dell'ente si deve far
presente  che  i  riparti  dei  fondi,  anche  se  relativi  ad  anni
successivi   al   1988,   fanno   comunque   riferimento  al  periodo
contrattuale 1988-90 e si basano quindi, sui  criteri  inviduati  dal
Ministro  dell'interno,  di  concerto con quello del tesoro e sentite
l'ANCI, l'UPI e  l'UNCEM,  che  hanno  portato  alla  emanazione  del
decreto ministeriale 8 agosto 1990 e dei successivi. Infatti lo scopo
della  norma  e'  quello  di  rilevare  l'onere  a  quell'epoca  e di
assegnare fondi relativi a quel contratto.
  Pertanto, non puo' che rimanere inalterato il riferimento  ai  dati
del  censimento  del personale in servizio al 30 giugno 1988, a nulla
rilevando le modifiche intervenute successivamente.
  In  merito  alle  istanze  di  rimborso  per   i   maggiori   oneri
contrattuali  sostenuti  per  il segretario comunale devesi precisare
che il rimborso statale compete, per espressa  volonta'  legislativa,
solo  per  gli  oneri  relativi  ai  dipendenti degli enti locali. Il
segretario comunale,  pur  retribuito  dall'ente  locale,  rimane  un
funzionario dello Stato e, pertanto, i relativi oneri non rilevano ai
fini in questione.
  Per  il  personale  dei  consorzi,  infine,  non  risulta possibile
prendere  in  considerazione  alcune  forme  di  rimborso  attesa  la
mancanza  di  un  rapporto diretto tra dipendenti degli enti e quelli
dei consorzi e la circostanza dell'esplicito riferimento dell'art. 2-
bis del decreto-legge n. 415 del 1989  agli  oneri  sostenuti  per  i
dipendenti dei comuni, delle province e delle comunita' montane.
9. AUTOFINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.
9.1. Norme applicabili ed entrata in vigore.
  L'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sulla base della
legge  di  delega  n.  421  del  1992, ha introdotto nell'ordinamento
finanziario degli enti locali un complesso di norme che,  sulla  base
di  esperienze  straniere,  impongono  l'autofinanziamento  di talune
opere pubbliche che  per  propria  natura  si  prestano  alla  libera
fissazione di tariffe e proventi.
  Sono  subito  sorti  problemi  interpretativi e sull'argomento sono
intervenuti,  per  le  materie  di  rispettiva  competenza,  sia   il
Ministero  del  tesoro  - Direzione generale del tesoro, che la Cassa
depositi e prestiti.
Poiche' continuano a pervenire quesiti da parte  di  enti  locali  ed
istituti  di credito, si espongono i problemi insorti ai quali si da'
la soluzione interpretativa ministeriale.
  Il primo problema interpretativo che continua ad essere  sollevato,
con  diverse  motivazioni, anche sistematiche, e' quello dell'entrata
in  vigore  della  norma.  A  questo  riguardo,  nonostante   l'esame
effettuato delle considerazioni contrarie, si ritiene che in mancanza
di  una  decorrenza  specifica  per l'art. 46, il suo inserimento nel
capo  II  concernente  la  "Disciplina  a  regime  dei  trasferimenti
erariali" non puo' giustificare la decorrenza dal 1› gennaio 1994, in
quanto non tutte le disposizioni a regime hanno tale decorrenza ed in
particolare per quelle degli articoli 44, 47 e 48 prive di decorrenza
specifica,  al  pari  dell'art.  46,  deve valere l'entrata in vigore
stabilita al 1› gennaio 1993 dall'art. 50.
9.2. Ambito soggettivo della norma.
  Il primo comma dell'art. 46 indica quali destinatari della norma le
amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunita'
montane.
  Nonostante  l'inequivocabile  formulazione,  e'  sorto   un   primo
problema   di   stabilire   se   vi   siano   soggette   le   aziende
municipalizzate, provincializzate e consortili non ancora trasformate
in aziende speciali a norma dell'art. 23 della legge n. 142 del  1990
ed un secondo, ancor piu' radicale, di stabilire se l'intera norma si
applichi alle aziende speciali per effetto della previsione esplicita
di un piano economico-finanziario che integra il piano finanziario di
cui  all'art.  4,  comma  9  del  decreto-legge  2 marzo 1989, n. 65,
convertito con modificazioni, dalla legge 26  aprile  1989,  n.  155,
valido per gli enti locali.
  Il  primo  problema delle aziende non ancora trasformate in aziende
speciali   trova   soluzione   positiva   di   assoggettabilita'   in
considerazione  della  ratio  complessiva  della  norma  che  intende
includere tutti gli enti locali e le loro articolazioni ad un  regime
di  maggiore  economicita'  nella conduzione dei servizi pubblici che
hanno  caratteristica  imprenditoriale,  come  meglio   e'   espresso
successivamente.
  Anche   il   secondo   problema   trova   soluzione   positiva   di
assoggettabilita'  per  l'intera  struttura  della  norma,  che  cita
esplicitamente  le aziende speciali, prevede il piano finanziario che
e' caratteristico degli enti locali,  ma  lo  integra  con  un  piano
economico-finanziario  apposito  senza escludere alcun ente ed infine
disciplina l'attivita' di controllo sui prezzi ed il monitoraggio.
  In caso contrario, si rischierebbe  di  svuotare  di  contenuto  le
competenze  attribuite  dal  comma  5  al  Comitato interministeriale
prezzi (C.I.P.) e al Comitato provinciale prezzi (C.P.P.), in  quanto
la maggior parte dei servizi connessi a tariffe e prezzi amministrati
sono quelli normalmente gestiti a mezzo azienda speciale.
9.3. Ambito temporale degli atti deliberativi.
  Sono  anche  sorti  diversi  problemi interpretativi sulle opere da
assoggettare alla nuova  disciplina,  in  funzione  dell'epoca  nella
quale e' stata adottata la deliberazione.
  La  questione  assumeva  rilevanza  per  le  operazioni  di mutuo a
cavallo tra la fine del 1992 e l'inizio del  1993,  in  quanto  manca
nella  norma  una disciplina transitoria. Nell'interpretazione sia il
Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro,  che  la  Cassa
depositi   e   prestiti,   per   i  propri  mutui,  hanno  gia'  dato
l'interpretazione il primo di far riferimento al momento  in  cui  il
mutuo  e'  stipulato  o  concesso  e  la  seconda  di far riferimento
all'epoca di approvazione del progetto  esecutivo,  con  applicazioni
parziali dell'art. 46 a seconda dell'importo dell'opera.
  Nonostante la questione non dovrebbe essere piu' attuale continuano
a  pervenire  richieste  di  chiarimento  alle quali e' bene dare una
risposta generale.
  Si ritiene utile chiarire che la norma fa esplicito riferimento  al
momento  dell'assunzione  del mutuo che, per consolidata dottrina, e'
quello della deliberazione. E d'altro canto appare logica la ratio di
ritenere gia' da quell'iniziale momento vincolati l'ente, l'azienda o
il consorzio ad applicare tutte le norme dell'autofinanziamento delle
opere.  E'  evidente  che i consigli debbono deliberare in conformita
all'art. 46 anche nella  deliberazione  del  piano  finanziario,  che
sintetizza i profili d'entrata e di spesa e che va integrato, secondo
l'innovativa disposizione, dal piano economico-finanziario.
  Altrettanto  e'  da tenere presente, per quanto possa essere utile,
nella redazione dei progetti esecutivi, anche  se  questi  ineriscono
alla  fase  di  quantificazione dei soli costi di realizzazione delle
opere, in modo da evitare, in generale, diseconomie e ritardi.
  In ogni caso, appare essenziale che l'applicabilita'  dell'art.  46
debba essere integrale.
  Ove  gli  enti,  aziende  e  consorzi  destinatari  intendano  dare
applicazione all'art. 46, per  opere  deliberate  in  precedenza,  si
impone  la  rettifica  degli  atti deliberativi per tutti gli aspetti
organizzativi e finanziari.
9.4. Ambito oggettivo della norma.
  L'ambito  oggettivo  e'  tratteggiato  dalla  previsione  normativa
recata  dall'art.  46,  il  quale  detta  espressamente la disciplina
relativa al "finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio
di servizi pubblici", ma solo ove l'esercizio di  detti  servizi  sia
collegato  funzionalmente  a  tariffe o prezzi, aumentabili fino alla
copertura dei costi, anche se in via straordinaria, ma senza  violare
i principi d'uguaglianza tra cittadini.
  La  finalizzazione  dell'opera  all'esercizio  di  servizi pubblici
comporta anche la definizione di questi, che, secondo l'art. 22 della
legge n. 142 del 1990, sono quei servizi che  hanno  per  oggetto  la
produzione  di  beni  ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali.
Per questi servizi la Cassa  depositi  e  prestiti  ha  correttamente
utilizzato   l'aggettivo  "imprenditoriali"  che  e'  da  condividere
perche' meglio di ogni altro esprime  la  necessaria  connessione  in
essi   del   sostenimento  di  costi,  a  fronte  dell'indispensabile
procacciamento di  necessari  proventi,  che  la  legge  indica  come
"ricavi", secondo la tradizionale terminologia delle imprese.
  Dalla   descrizione   indicata  sorgono  subito  alcune  esclusioni
dell'applicazione della norma in questione:
   gli investimenti che abbiano carattere  accessorio  o  strumentale
(opere di manutenzione, arredi, dotazioni di opere esistenti);
   le  estensioni  di  servizi  gia'  esistenti, salvo che il sistema
tariffario a totale copertura rispetti il principio di eguaglianza di
trattamento dei cittadini;
   le opere relative a servizi finanziate con tributi  o  con  canoni
non   maggiorabili,   senza  un'esplicita  previsione  normativa,  in
funzione dei costi (servizi fognari e  di  depurazione,  acquisto  di
alloggi popolari);
   le  opere  relative  a  servizi  per  i  quali  non  sia possibile
organizzativamente e funzionalmente l'esazione di  prezzi  o  tariffe
(ad es: campi per l'accoglienza di profughi ed extra-comunitari);
9.5. Importo minimo delle opere assoggettate.
  All'art.  46 e' fissato un importo minimo solo per il monitoraggio,
secondo le specifiche indicazioni della legge di delega.
  Percio', nonostante  l'evidente  lacuna  risalente  alla  legge  di
delega, riesce impossibile fissare amministrativamente un limite alle
opere  minimo  per  l'assoggettamento  alla nuova disciplina di auto-
finanziamento.  Sull'argomento  occorre  una   specifica   norma   di
rettifica.
  Puo' solo affermarsi che, ai fini generali, l'opera va valutata nel
suo complesso e non per i singoli lotti.
9.6. Piano economico-finanziario.
  Il  piano economico-finanziario e' prescritto dal comma 2 dell'art.
46. Sull'argomento, la Cassa depositi e prestiti ha dato per i propri
mutui  pregevoli  impostazioni  metodologiche,  alle  quali   si   fa
riferimento anche per i mutui accordati da altri istituti.
9.7. Monitoraggio e sua durata.
  Nella  materia,  dopo  le  intese  intercorse  con il Ministero del
tesoro, e' in corso di emissione il decreto ministeriale che fissera'
i requisiti per le aziende da abilitarsi alla funzione  e  che  dara'
specificazioni sulla durata delle operazioni.
  Di conseguenza, saranno date opportune delucidazioni.
10. DISPOSIZIONI VARIE.
10.1. Ordinamento finanziario e contabile.
  La  legge  n. 421 del 1992, oltre ad interessarsi della riforma dei
tributi locali e dei trasferimenti erariali, ha previsto all'art.  4,
comma  2,  una  delega  al  governo  per il riordino dell'ordinamento
contabile e finanziario degli enti locali.
  L'esigenza della rivisitazione di questo complesso di norme, alcune
oramai risalenti all'anteguerra, gia'  recepita  dall'art.  55  della
legge  n.  142  del 1990, trovera' la sua effettiva realizzazione nel
decreto delegato che il  governo  si  appresta  ad  emanare,  secondo
quanto  previsto  dal  citato art. 4, comma 2, della legge n. 421 del
1992.
  A  tale  scopo  e'  stato  appositamente  istituito  presso  questo
Dicastero  un  qualificato  gruppo  di studio che sta collaborando ai
lavori preparatori per la stesura dello schema di decreto legislativo
da  trasmettere  alle  Commissioni  parlamentari  per  il  prescritto
parere.
  I  lavori procedono naturalmente nell'ambito dei principi e criteri
direttivi indicati nella delega.
  Le  novita'  introdotte  saranno  di  vasta  portata  e   le   loro
applicazioni necessiteranno della massima disponibilita' di tutti gli
uffici  di  contabilita'  degli  enti  e  dei loro responsabili. Esse
certamente  riguarderanno  le  caratteristiche  e  la  struttura  del
bilancio, la cui esposizione dovra' tenere conto della necessita' che
se  ne  possa  effettuare  una  lettura  per  programmi,  servizi  ed
interventi. Modifiche ulteriori saranno indispensabili per  il  conto
consuntivo   e   l'inventario  cui  la  graduale  introduzione  della
contabilita'  economica   restituisce   l'importanza   che   meritano
nell'ambito  dell'impianto  contabile  dell'ente.  Altri  aspetti che
verranno innovativamente regolamentati riguarderanno  infine  i  vari
livelli  di  competenza  deliberativa  e  le  connesse attribuzioni e
facolta' dei dirigenti.
  Si perverra' comunque ad un provvedimento  che  lasci  spazio  alla
potesta' regolamentare degli enti.
10.2. Rendicontazione dei contributi.
  Alle   precedenti   importanti  novita',  altre  se  ne  aggiungono
introdotte dal decreto-legge n. 8 del 1993 e dal decreto  legislativo
n. 504 del 1992.
  In  particolare  l'art. 1, comma 7 del decreto-legge n. 8 del 1993,
chiarisce la portata della norma contenuta all'art. 25  del  decreto-
legge  n.  66  del 1989, sulla rendicontazione di contributi erariali
straordinari.  Essa  fa  decorrere  l'obbligo  della  rendicontazione
prevista    nella    citata   norma   dall'esercizio   1990,   quindi
dall'esercizio successivo a quello in  cui  e'  stata  introdotta  la
norma  stessa ed impone a tutti gli enti locali la rendicontazione di
qualunque  contributo  ricevuto  da   pubbliche   amministrazioni   a
carattere straordinario.
  Riguardo la nozione di contributo straordinario si ritiene si possa
ricavare  "a  contrario"  da  quelli  ordinari, che sono i contributi
spettanti secondo tempi e parametri  codificati,  mentre  si  possono
intendere  come straordinari i contributi assegnati con provvedimenti
specifici  che  ne  determinino  l'importo,   la   finalita'   e   la
periodicita'.
10.3. Norme per il calcolo della popolazione.
  Nell'applicazione  di  disposizioni riguardanti gli enti locali, in
cui  avesse  rilevanza  la  dimensione  demografica,   il   Ministero
dell'interno  ha  sempre  fatto riferimento ai dati sulla popolazione
residente resi disponibili dall'ISTAT, in genere  quelli  riferentisi
al 31 dicembre del penultimo anno precedente rispetto alle spettanze.
  Questo  e'  avvenuto  in ottemperanza alla legge od, in mancanza di
specifiche disposizioni, sulla base di valutazioni  che  hanno  fatto
privilegiare  rispetto  al  dato  ufficiale  del censimento decennale
periodico, a volte datato, le rilevazioni ISTAT piu' aggiornate.
  Analoga valutazione non e' stata fatta nell'applicazione  di  altre
norme  da  amministrazioni diverse dal Ministero dell'interno, (e' il
caso del limite per la soggezione al sistema di tesoreria unica).  Si
e'    reso    quindi    indispensabile    l'intervento   legislativo,
concretizzatosi con l'art. 1, comma 6, del  decreto-legge  n.  8  del
1993,  con  il  quale viene specificato che in assenza di una precisa
previsione,  si  deve  fare  sempre  riferimento   alla   popolazione
residente  calcolata  alla  fine del penultimo anno precedente per le
province ed i comuni secondo i  dati  forniti  dall'ISTAT  e  per  le
comunita'  montane secondo i dati forniti dall'UNCEM. Il riferimento,
per motivi di uniformita', e' esteso alle disposizioni  relative  non
solo  all'attribuzione di contributi erariali ma anche a quelle sulla
tesoreria unica e sui revisori dei conti.
10.4. Riscossione dei tributi locali.
  Sono pervenute numerose doglianze da parte di comuni che  lamentano
la  scarsa  economicita'  dell'attuale  sistema  di  riscossione  dei
tributi, e chiedono un parere in ordine alla legittimita' di  sistemi
alternativi di riscossione che gli stessi intenderebbero adottare.
  In  proposito  il  Ministero delle finanze ha fatto presente che la
legislazione  sulla  riscossione  dei  tributi,  sia  nella  fase  di
pagamento  spontaneo  che  in  quella  di  riscossione  coattiva,  e'
stabilita, in generale, dal decreto del Presidente  della  Repubblica
28  gennaio 1988, n. 43 e, in particolare, dalle norme istitutive dei
vari tributi e che,  pertanto,  tali  disposizioni  risultano  essere
tassative  ed  inderogabili, considerate anche le finalita' di tutela
dell'erario che ne sono alla base.
  Appare  del  tutto  coerente  con  tale   contesto   normativo   la
conseguenza  che  violazioni  delle  disposizioni  sulla  riscossione
facciano sorgere nei confronti di coloro che  le  pongano  in  essere
responsabilita'  amministrativa e contabile di competenza della Corte
dei  conti,  senza  contare la ulteriore e non secondaria conseguenza
che  i  contribuenti  interessati   potrebbero   legittimamente   non
ottemperare   all'obbligo   di  pagamento  dei  tributi,  qualora  si
utilizzassero sistemi alternativi non conformi alle norme vigenti  in
materia.
  Tanto premesso si ritiene che nessuna richiesta nei sensi suesposti
puo' essere accolta, quali che ne siano le motivazioni.
  Ad  ogni  buon  conto il Ministero delle finanze, consapevole delle
distorsioni arrecate dalla introduzione del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  43  del 1988, sta esaminando, per abbreviare i
tempi  di  eventuali  soluzioni  al  riguardo,  la  possibilita'   di
anticipati interventi legislativi in materia per risolvere in maniera
globale  gli  inconvenienti segnalati. Possibili innovazioni potranno
attuarsi anche in sede di  emanazione  della  normativa  delegata  ai
sensi della legge n. 421 del 1992.
10.5. Revisori dei conti.
  A  tre  anni  dalla  entrata in vigore della legge n. 142 del 1990,
vengono a scadere i mandati conferiti, appunto  per  un  triennio,  a
numerosi revisori dei conti.
  Alcuni enti hanno proposto quesiti riguardanti l'attribuzione delle
competenze  alla  redazione della relazione al conto consuntivo 1992.
In particolare viene chiesto  di  sapere  se  quest'adempimento  deve
essere  espletato  dal  collegio  dei  revisori cessato, ma in carica
nell'esercizio cui si  riferisce  il  rendiconto,  oppure  dal  nuovo
organo,  in  attivita'  al  momento  dell'approvazione del rendiconto
stesso.
  Sull'argomento,  questo  Ministero  si  e'  gia'  espresso  con  la
precedente  circolare  F.L.  n.  33/1991  del  19  novembre  1991 che
testualmente  al  paragrafo  6  afferma:  "Per  il  principio   della
continuita'  amministrativa  i  revisori  sono  tenuti  a  tutti  gli
adempimenti,  anche  se  originariamente  di  competenza  di   organi
analoghi  cessati  dalle  loro  funzioni.  Pertanto  vanno  stese  le
relazioni dei  conti  consuntivi  di  anni  precedenti  dai  revisori
attuali".
  Tali  posizioni  trovano  conforto in quelle analoghe assunte dalla
Corte  dei  conti,  Sezione  enti  locali,  che  in  occasione  della
emanazione della deliberazione n. 56/90 del 23 novembre 1990 ed anche
di  recente,  nell'occuparsi  con  la  deliberazione n. 1/1992 del 24
giugno 1992 degli effetti della legge regionale siciliana 11 dicembre
1991, n. 48, di recepimento della legge n. 142 del 1990, ha affermato
che i revisori dei conti possono  redigere  la  relazione  sul  conto
consuntivo  relativo  ad anni per il quale non erano in carica, sulla
base di controlli, ricognizioni e riscontri documentati effettuati ex
post potendo cosi' ugualmente conseguire la  primaria  ed  essenziale
finalita'  della  relazione  ed attestare la conformita' dei dati del
conto consuntivo con quelli delle scritture contabili dell'ente e del
conto del tesoriere.
  Vale anche, definitivamente, la disposizione del  decreto-legge  20
maggio  1993,  n.  150,  ora  vigente,  in  reiterazione  di altri in
precedenza decaduti, che dispone  per  i  termini  di  proroga  e  di
cessazione degli organi amministrativi scaduti.
  Si  ribadisce,  pertanto,  l'avviso  che  i nuovi revisori nominati
provvedano a tutti gli  adempimenti  da  espletare  anche  se  questi
trovino  origine in periodi di gestione anteriori alla nomina stessa,
quali appunto la relazione al conto consuntivo.
 In materia assume particolare importanza la novita'  introdotta  con
l'art.  12-  bis del decreto-legge n. 8 del 1993, aggiunto in sede di
conversione dalla legge 19 marzo 1993 n.  68,  che  ha  disposto,  in
materia di revisori degli enti locali, una modifica all'art. 57 della
legge n. 142 del 1990, prevedendo che la revisione sia affidata ad un
solo soggetto, oltre che nei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, anche nelle comunita' montane, qualunque sia la popolazione
residente nel territorio della stessa.
  La  disposizione  e' rilevante in quanto conferma quanto piu' volte
ribadito da questo Ministero in tema di applicabilita' alle comunita'
montane della nuova disciplina dell'attivita' di revisione economico-
contabile recata dal citato art. 57.
  Per le comunita' montane che, seguendo le  istruzioni  diramate  da
questo  Ministero avessero in precedenza provveduto alla nomina di un
collegio di revisori (facendo riferimento alla popolazione del comune
totalmente montano piu'  popoloso  facente  parte  della  comunita'),
occorre   evidenziare  che  la  nuova  disposizione  di  legge  sopra
richiamata  non  attiene  ai  requisiti  soggettivi   necessari   per
l'espletamento  dell'incarico,  bensi'  alla struttura dell'organo di
revisione.
  Pertanto, essendo il revisore revocabile solo per inadempienza, per
mancanza  di  requisiti  o  per  la   sussistenza   di   ipotesi   di
incompatibilita', ove l'ente avesse nominato il collegio dei revisori
prima  dell'entrata  in vigore della legge di conversione richiamata,
questo organo portera' a termine l'incarico triennale affidatogli.
  Successivamente, in occasione della prima nomina del  nuovo  organo
di revisione, trovera' applicazione la nuova disciplina in materia.
  Infine si rammenta che il medesimo art. 12- bis ha disposto inoltre
che, a decorrere dal 1993, per le aziende municipalizzate, le aziende
speciali  di cui agli articoli 22 e 23 della legge 142 del 1990 e per
i consorzi fra enti  locali,  ferme  restando  le  specifiche  regole
statutarie relative alla struttura ed al funzionamento dell'organo di
revisione,  i  soggetti eligendi dovranno essere iscritti al registro
dei revisori  contabili  istituito  con  il  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 88.
11. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE.
  E'  necessario  che  le  prefetture  assicurino agli enti locali la
massima collaborazione e disponibilita' per agevolare il rispetto  di
tutte  le  scadenze  e l'esatto adempimento di tutte le funzioni ed i
compiti ad essi assegnati. Si attira l'attenzione dei prefetti  sulla
necessita'  di  assicurare  al  terzo  settore  la migliore dotazione
possibile di personale, in senso non solo quantitativo, affinche' gli
enti locali abbiano l'assistenza di cui necessitano.
  Nell'ambito  di  questa  attivita'  si  invita  a   convocare,   in
conferenze  di  servizio,  i  segretari  comunali  e provinciali e se
possibile i ragionieri degli enti locali per illustrare  la  presente
circolare e diramarne copia.
  Si  ricorda,  con  l'occasione  che  le  problematiche  che non sia
possibile  definire  in  ambito  locale,   ma   che   occorre   porre
all'attenzione  dello  scrivente  Ministero,  potranno essere risolte
sulla scorta  di  appositi  quesiti  ed  istanze,  per  le  quali  e'
assolutamente   da  privilegiare  lo  speciale  servizio  informativo
telematico attivato dal Ministero con gli enti locali.
                                                 Il Ministro: MANCINO