IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti  ed  in  particolare
l'articolo  20  in  ordine  alla dsignazione, per ogni regione, o per
gruppi di regioni, del territorio nazionale delle imprese che debbono
provvedere a liquidare agli eventi diritto le somme loro dovute per i
sinistri a carico  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
strada";
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1970, n. 973, integrato con il decreto del Presidente  della
Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;
  Visto  il  decreto-legge  23  dicembre 1976, n. 857, convertito con
modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  concernente  la riorganizzazione della Direzione generale delle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  in  attuazione
dell'art. 28 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto  il decreto legislativo 3 febbaio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia  di  pubblico  impiego,  a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1989, con il quale sono state
designate le imprese per il trienio 1989-1991;
  Vista  la  delibera  in  data  22  dicembre  1992  del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale  delle  assicurazioni  S.p.a.
che  si  e'  pronunciato, previo parere del Comitato per il "Fondo di
garanzia per le vittime della strada", per la conferma  dell'incarico
di  cui  trattasi alle stesse imprese designate con il citato decreto
ministeriale 9 marzo 1989;
  Vista la lettera in data 20  aprile  1993,  con  la  quale  la  MAA
assicurazioni  auto e rischi diversi S.p.a, ovvero MAA assicurazioni,
con sede in Milano, ha chiesto di non  essere  riconfermata,  per  il
prossimo  triennio,  quale impresa designata a liquidare i sinistri a
carico del Fondo di garanzia per  le  vittime  della  strada  per  la
regione Lombardia;
  Vista  la  delibera  in  data  28  giugno  1993  del  consiglio  di
amministrazione dell''Istituto nazionale delle  assicurazioni  S.p.a.
che,  tenuto  conto  della  disponibilita'  manifestata  dall'impresa
designata Assicurazioni Generali S.p.a.,  con  sede  in  Trieste,  ad
ampliare  la  propria  competenza  anche  alla  regione Lombardia, ha
espresso previo parere del comitato per il "Fondo di garanzia per  le
vittime   della   strada",  avviso  favorevole  all'estensione  della
competenza territoriale della medesima S.p.a. Assicurazioni  generali
anche  alla  regione  Lombardia  in  sostituzione  della predetta MAA
assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a.;
                              Decreta:
  Sono  designate,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a provvedere  per  il  triennio
decorrente  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla liquidazione,  agli
aventi  diritto,  delle  somme ad essi dovute per i sinistri a carico
del "Fondo di garanzia per le  vittime  della  strada",  le  seguenti
imprese,  per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale
a fianco di ciascuna impresa indicato:
Impresa designata              Sede       Regione o gruppo di regioni
       ___                      ___                   ___
Riunione Adriatica di         Milano      Marche, Puglia
 Sicurta' S.p.a.
Assitalia - Le Assicurazioni  Roma        Lazio, Basilicata, Calabria
 d'Italia S.p.a.
Assicurazioni Generali S.p.a. Trieste     Veneto, Friuli-Venezia
                                          Giulia, Campania, Lombardia
Societa' cattolica di         Verona      Trentino Alto-Adige
 assicurazione cooperativa
 a responsabilita' limitata
La Fondiaria assicurazioni    Firenze     Toscana
 S.p.a.
Societa' Reale mutua di       Torino      Piemonte, Valle d'Aosta
 assicurazioni
SAI - Societa' assicuratrice  Torino      Emilia-Romagna, Repubblica
 industriale S.p.a. ovvero SAI            di San Marino Abruzzo,
                                          Molise, Sicilia
SARA assicurazioni S.p.a.     Roma        Umbria
Toro assicurazioni S.p.a.     Torino      Liguria, Sardegna
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 luglio 1993
                                         Il direttore generale: CINTI