IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, recante approvazione dello statuto della Societa' italiana degli autori ed editori, e successive modificazioni; Vista la decisione 10 febbraio 1992, n. 97, della VI sezione del Consiglio di Stato, che, in considerazione dell'illegittima discriminazione tra iscritti e soci della SIAE, ha annullato: a) la delibera 1 settembre 1989 del presidente della SIAE, con cui sono state indette, per i giorni 17, 18 dicembre 1989, le elezioni per la nomina dei membri delle commissioni di sezione della SIAE; b) lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842 (modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859, e con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1986 n. 726), il regolamento generale della SIAE ed il regolamento del Fondo di solidarieta' fra i soci della SIAE, approvato dall'assemblea delle commissioni di sezione della SIAE il 29 maggio 1979, e successive modificazioni, con particolare riguardo a quelle parti in cui tali atti, discriminando gli iscritti ordinari dai soci, ne limitano lo stato e l'elettorato attivo e passivo, li escludono dalla partecipazione alla gestione dell'Ente ed, in virtu' delle ulteriori modifiche statutarie intervenute, li escludono dal beneficiare del sistema previdenziale riservato ai soci; c) tutti gli atti del procedimento elettorale nella parte in cui, non ammettendo gli iscritti ordinari alla consultazione elettorale, non consentono loro la formazione delle liste dei candidati e non permettono la partecipazione alle varie operazioni; d) tutti gli altri atti antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi; Vista la decisione 12 marzo 1993, n. 243, della VI sezione del Consiglio di Stato, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti per la revocazione della decisione 10 febbraio 1992, n. 97, soprarichiamata; Considerata la necessita' di dare attuazione alle predette decisioni esecutive del Consiglio di Stato; Ritenuta la immediata operativita' degli effetti caducatori delle predette decisioni nei confronti di tutti gli organi elettivi della SIAE e da loro derivati; Considerato che tutti gli organi di cui all'art. 30 e all'art. 58 dello statuto della SIAE sono, ancorche' in parte, direttamente o indirettamente rappresentativi dei soci della SIAE, ma non degli iscritti ordinari, e sono pertanto da considerare privi dei loro poteri per effetto delle predette decisioni del Consiglio di Stato; Considerata la necessita' di conformare lo statuto, il regolamento generale ed il regolamento del Fondo di solidarieta' della SIAE al disposto delle predette decisioni del Consiglio di Stato; Ritenuto che il procedimento preordinato alla emanazione delle necessarie modifiche normative e' in corso di definizione e va verificato con riferimento ad ogni esigenza di organico coordinamento dei testi e con il sistema generale; Considerato che, nelle more della redazione delle modifiche allo statuto, al regolamento generale ed al regolamento del Fondo di solidarieta' fra i soci della SIAE, e' necessario garantire lo svolgimento dell'attivita' di amministrazione dell'ente; Visto l'art. 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la vigilanza governativa sulla SIAE; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. Gli organi di cui agli articoli 30 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e successive modificazioni, recante approvazione dello statuto della Societa' italiana degli autori ed editori, cessano dalle loro funzioni dalla data di emanazione del presente decreto.