IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1962,
n.  1842,  recante approvazione dello statuto della Societa' italiana
degli autori ed editori, e successive modificazioni;
  Vista la decisione 10 febbraio 1992, n. 97, della  VI  sezione  del
Consiglio   di   Stato,   che,   in  considerazione  dell'illegittima
discriminazione tra iscritti e soci della SIAE, ha annullato:
    a) la delibera 1› settembre 1989 del presidente della  SIAE,  con
cui  sono  state  indette,  per  i  giorni  17,  18 dicembre 1989, le
elezioni per la nomina dei membri delle commissioni di sezione  della
SIAE;
    b)   lo  statuto  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1962,  n.  1842  (modificato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 14 novembre 1974, n. 859, e con decreto
del Presidente della Repubblica 2 agosto 1986 n. 726), il regolamento
generale della SIAE ed il regolamento del Fondo di solidarieta' fra i
soci  della  SIAE,  approvato  dall'assemblea  delle  commissioni  di
sezione della SIAE il 29 maggio 1979, e successive modificazioni, con
particolare  riguardo  a quelle parti in cui tali atti, discriminando
gli iscritti ordinari dai soci, ne limitano lo stato  e  l'elettorato
attivo  e  passivo,  li  escludono dalla partecipazione alla gestione
dell'Ente  ed,  in  virtu'  delle  ulteriori   modifiche   statutarie
intervenute,  li  escludono dal beneficiare del sistema previdenziale
riservato ai soci;
    c) tutti gli atti del procedimento elettorale nella parte in cui,
non ammettendo gli iscritti ordinari alla  consultazione  elettorale,
non  consentono  loro  la  formazione delle liste dei candidati e non
permettono la partecipazione alle varie operazioni;
    d) tutti gli altri atti  antecedenti,  conseguenti  e/o  comunque
connessi;
  Vista  la  decisione  12  marzo  1993, n. 243, della VI sezione del
Consiglio  di  Stato,  che  ha  dichiarato  inammissibili  i  ricorsi
proposti  per la revocazione della decisione 10 febbraio 1992, n. 97,
soprarichiamata;
  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione   alle   predette
decisioni esecutive del Consiglio di Stato;
  Ritenuta  la  immediata operativita' degli effetti caducatori delle
predette decisioni nei confronti di tutti gli organi  elettivi  della
SIAE e da loro derivati;
  Considerato  che  tutti gli organi di cui all'art. 30 e all'art. 58
dello statuto della SIAE sono, ancorche'  in  parte,  direttamente  o
indirettamente  rappresentativi  dei  soci  della  SIAE, ma non degli
iscritti ordinari, e sono pertanto  da  considerare  privi  dei  loro
poteri per effetto delle predette decisioni del Consiglio di Stato;
  Considerata  la necessita' di conformare lo statuto, il regolamento
generale ed il regolamento del Fondo di solidarieta'  della  SIAE  al
disposto delle predette decisioni del Consiglio di Stato;
  Ritenuto  che  il  procedimento  preordinato  alla emanazione delle
necessarie modifiche normative  e'  in  corso  di  definizione  e  va
verificato con riferimento ad ogni esigenza di organico coordinamento
dei testi e con il sistema generale;
  Considerato  che,  nelle  more della redazione delle modifiche allo
statuto, al regolamento generale  ed  al  regolamento  del  Fondo  di
solidarieta'  fra  i  soci  della  SIAE,  e'  necessario garantire lo
svolgimento dell'attivita' di amministrazione dell'ente;
  Visto l'art. 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la
vigilanza governativa sulla SIAE;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 giugno 1993;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli organi di cui agli articoli 30 e 58 del decreto del  Presidente
della   Repubblica   20   ottobre   1962,   n.   1842,  e  successive
modificazioni, recante  approvazione  dello  statuto  della  Societa'
italiana  degli  autori ed editori, cessano dalle loro funzioni dalla
data di emanazione del presente decreto.