IL DIRETTORE GENERALE
                       DEI SERVIZI VETERINARI
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n.  454,  concernente
la  disciplina  per  i  controlli  sanitari  sugli  animali vivi, sui
prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunita'
europea;
  Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio  1992,  recante  delega  al
Governo per l'attuazione delle direttive 90/675/CEE del Consiglio del
10 dicembre 1990 e 91/496/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, rela-
tive  all'organizzazione  dei  controlli  veterinari  su  prodotti ed
animali in provenienza da Paesi terzi e  introdotti  nella  Comunita'
europea;
  Visto   il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  93,  recante
attuazione delle direttive n. 90/675/CEE  e  n.  91/496/CEE  relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali in
provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  CEE 93/13 del 22 dicembre
1992, che fissa le modalita' dei controlli da effettuare ai posti  di
ispezione  frontalieri della Comunita' all'atto dell'introduzione dei
prodotti provenienti dai Paesi terzi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli importatori o i loro rappresentanti sono tenuti a notificare
con anticipo l'arrivo di partite di prodotti al  posto  di  ispezione
frontaliero  di  cui  al decreto legislativo n. 93/1993, citato nelle
premesse, utilizzando il documento di cui all'allegato B al  presente
decreto.
  2.  Il documento di cui al comma precedente e' compilato in quattro
esemplari  (un  originale  e  tre  copie).  L'importatore  o  il  suo
rappresentante deve:
   riempire il documento nella sua prima parte;
   trasmettere una copia ai servizi doganali;
   trasmettere  al responsabile del posto di ispezione frontaliero di
cui al comma precedente l'originale e le due copie restanti.
  3. Il posto di ispezione  frontaliero  di  cui  al  citato  decreto
legislativo  n. 93/1993 nel caso in cui i controlli disposti ai sensi
del presente decreto abbiano  avuto  esito  favorevole,  rilascia  il
modello 9 previsto dal decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, e
successive  modifiche  nonche', per le merci destinate ad altro Paese
membro, il documento di cui all'allegato B al presente decreto.
 4. Il documento di cui all'allegato  B  e'  compilato  almeno  nella
lingua   italiana  e  nella  o  nelle  lingue  del  Paese  membro  di
destinazione del prodotto.