IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, concernente la disciplina per i controlli sanitari sugli animali vivi, sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunita' europea; Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 90/675/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1990 e 91/496/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, rela- tive all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive n. 90/675/CEE e n. 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea; Vista la decisione della Commissione CEE 93/13 del 22 dicembre 1992, che fissa le modalita' dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri della Comunita' all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti dai Paesi terzi; Decreta: Art. 1. 1. Gli importatori o i loro rappresentanti sono tenuti a notificare con anticipo l'arrivo di partite di prodotti al posto di ispezione frontaliero di cui al decreto legislativo n. 93/1993, citato nelle premesse, utilizzando il documento di cui all'allegato B al presente decreto. 2. Il documento di cui al comma precedente e' compilato in quattro esemplari (un originale e tre copie). L'importatore o il suo rappresentante deve: riempire il documento nella sua prima parte; trasmettere una copia ai servizi doganali; trasmettere al responsabile del posto di ispezione frontaliero di cui al comma precedente l'originale e le due copie restanti. 3. Il posto di ispezione frontaliero di cui al citato decreto legislativo n. 93/1993 nel caso in cui i controlli disposti ai sensi del presente decreto abbiano avuto esito favorevole, rilascia il modello 9 previsto dal decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, e successive modifiche nonche', per le merci destinate ad altro Paese membro, il documento di cui all'allegato B al presente decreto. 4. Il documento di cui all'allegato B e' compilato almeno nella lingua italiana e nella o nelle lingue del Paese membro di destinazione del prodotto.