IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa, ed in particolare l'art. 13 che ha individuato le materie di competenza della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito; Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della predetta Direzione generale, come modificato con il decreto ministeriale 23 giugno 1981; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1972, e successive modificazioni, con il quale sono stati determinati gli uffici del Ministero della difesa cui sono preposti i funzionari delle carriere direttive con qualifiche di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente, ed in particolare l'allegato 1, quadro A, specchio III nella parte riguardante la ripetuta Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito; Considerata la necessita' di adeguare la struttura dell'ufficio generali, nell'ambito della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, alle mutate e accresciute esigenze conseguenti all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1986, n. 224; Ritenuto che, al fine di assicurare la funzionalita' dell'ufficio generali, e' necessario provvedere ad una ripartizione dei carichi di lavoro attualmente attribuiti alla competenza di detto ufficio e che pertanto e' necessario procedere alla costituzione di due divisioni nell'ambito dell'ufficio medesimo; Tenuto conto che il numero dei posti di qualifica di "primo dirigente" attribuito alla predetta Direzione generale con il gia' citato decreto ministeriale 21 dicembre 1972, consente di preporre alle due Divisioni di cui sopra altrettanti funzionari con la qualifica di "primo dirigente"; Sentito il consiglio di amministrazione; Decreta: Art. 1. A decorrere dalla data del presente decreto, l'art. 2 del decreto ministeriale 15 settembre 1966 - quale sostituito con l'articolo unico del decreto ministeriale 23 giugno 1981 - concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, e' cosi' modificato nella parte riguardante l'ufficio generali. "Ufficio generali: 11a Divisione: stato, avanzamento, trattamento economico, documentazione caratteristica e matricolare, disciplina e movimento degli ufficiali generali del servizio permanente. 12a Divisione: stato, avanzamento, trattamento economico, documentazione caratteristica e matricolare, disciplina e movimento degli ufficiali generali delle categorie del congedo". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 1993 Il Ministro: FABBRI