IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre  1965,
n.  1478,  concernente  la riorganizzazione degli uffici centrali del
Ministero  della  difesa,  ed  in  particolare  l'art.  13   che   ha
individuato le materie di competenza della Direzione generale per gli
ufficiali dell'Esercito;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  settembre 1966 concernente la
costituzione,  l'ordinamento  e  le   attribuzioni   della   predetta
Direzione  generale,  come  modificato con il decreto ministeriale 23
giugno 1981;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, concernente la  disciplina  delle  funzioni  dirigenziali  nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  dicembre  1972,  e successive
modificazioni, con il quale sono stati  determinati  gli  uffici  del
Ministero  della difesa cui sono preposti i funzionari delle carriere
direttive con qualifiche di dirigente generale, dirigente superiore e
primo dirigente, ed in particolare l'allegato 1, quadro  A,  specchio
III  nella  parte  riguardante la ripetuta Direzione generale per gli
ufficiali dell'Esercito;
  Considerata la necessita' di  adeguare  la  struttura  dell'ufficio
generali,  nell'ambito  della  Direzione  generale  per gli ufficiali
dell'Esercito,  alle  mutate  e  accresciute   esigenze   conseguenti
all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1986, n. 224;
  Ritenuto  che,  al fine di assicurare la funzionalita' dell'ufficio
generali, e' necessario provvedere ad una ripartizione dei carichi di
lavoro attualmente attribuiti alla competenza di detto ufficio e  che
pertanto  e'  necessario procedere alla costituzione di due divisioni
nell'ambito dell'ufficio medesimo;
  Tenuto conto che  il  numero  dei  posti  di  qualifica  di  "primo
dirigente"  attribuito  alla  predetta Direzione generale con il gia'
citato decreto ministeriale 21 dicembre 1972,  consente  di  preporre
alle  due  Divisioni  di  cui  sopra  altrettanti  funzionari  con la
qualifica di "primo dirigente";
  Sentito il consiglio di amministrazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dalla data del presente decreto, l'art. 2  del  decreto
ministeriale  15  settembre  1966  -  quale sostituito con l'articolo
unico del decreto  ministeriale  23  giugno  1981  -  concernente  la
costituzione,   l'ordinamento   e  le  attribuzioni  della  Direzione
generale per gli ufficiali dell'Esercito, e' cosi'  modificato  nella
parte riguardante l'ufficio generali.
"Ufficio generali:
  11a Divisione:
   stato,    avanzamento,   trattamento   economico,   documentazione
caratteristica e matricolare, disciplina e movimento degli  ufficiali
generali del servizio permanente.
  12a Divisione:
   stato,    avanzamento,   trattamento   economico,   documentazione
caratteristica e matricolare, disciplina e movimento degli  ufficiali
generali delle categorie del congedo".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 aprile 1993
                                                  Il Ministro: FABBRI