IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale,  e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto legislativo 26  novembre  1991,  n.  393,  recante
norme  in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e
cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto  il  decreto  3  febbraio  1993,  n.   29,   concernente   la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista  l'istanza  in  data  27  febbraio  1992  e   le   successive
integrazioni,  con  la  quale  la  Global  Assistance  - Compagnia di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano),
ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa
in alcuni rami danni;
  Vista la lettera in data 12 marzo 1993, n.  305259,  con  la  quale
l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato il proprio favorevole parere in
ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella  seduta  del  30  marzo  1993, ha espresso parere favorevole al
rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
                              Decreta:
  La Global Assistance - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni
S.p.a., con sede in Segrate (Milano), e'  autorizzata  ad  esercitare
l'attivita'    assicurativa    nei    rami    assistenza,   infortuni
(limitatamente alla garanzia per infortuni  di  volo  e  superficie),
malattia  (limitatamente  alla  garanzia per rimborso spese mediche),
merci trasportate (limitatamente alla garanzia bagaglio), altri danni
ai  beni  (limitatamente  alla  garanzia  bagaglio),  responsabilita'
civile  generale  (limitatamente  alla  r.c.  civile  terzi), perdite
pecuniarie  (limitatamente  alla  garanzia  annullamento)  e   tutela
giudiziaria  (limitatamente  alla  garanzia  per  eventi  non  dolosi
occorsi durante viaggi o soggiorni).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 agosto 1993
                                         Il direttore generale: CINTI