IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo n. 91 del 3 marzo 1993, che attua la direttiva n. 90/219/CEE in materia di impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati; Visto l'art. 19 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della sanita' di fissare le tariffe e le modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione delle ispezioni e controlli, per l'espletamento dell'istruttoria e per la verifica delle notifiche, nonche' per il funzionamento della commissione interministeriale di coordinamento; Decreta: Art. 1. Per le prestazioni rese dal Ministero della sanita' in ordine alle notifiche presentate dai soggetti interessati, riportate nell'elenco di cui all'allegato I, che forma parte integrante del presente decreto, sono dovute le tariffe a fianco di ciascuna prestazione in- dicate. Le tariffe di cui sopra vengono calcolate sulla base del costo dei servizi resi nonche' del valore economico delle relative operazioni. AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.