IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatica minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973; Visto il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982 relativo all'applicazione nella Comunita' della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, e successive modificazioni; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59; Visto l'art. 40 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante: "Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"; Considerata la necessita' di modificare il modulo relativo alla presentazione delle denunce di cui al citato art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, in quanto la versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1993 mancava della seconda pagina; Decreta: Art. 1. Le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica indicate nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte 1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 e suc- cessive modificazioni, previste dall'art. 4, comma 2, del decreto- legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, devono essere effettuate utilizzando il modulo riportato in allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 1993 Il Ministro: SPINI