IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  convenzione sul commercio internazionale delle specie di
flora e di  fauna  selvatica  minacciate  di  estinzione,  firmata  a
Washington il 3 marzo 1973;
  Visto il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre
1982  relativo all'applicazione nella Comunita' della convenzione sul
commercio internazionale delle specie di flora e di fauna  selvatiche
minacciate di estinzione, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  4,  comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2
recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7  febbraio  1992,  n.
150,  in  materia  di  commercio e detenzione di esemplari di fauna e
flora minacciati di estinzione", convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 1993, n. 59;
  Visto l'art. 40 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212,  recante:
"Disposizioni  urgenti in materia di differimento di termini previsti
da disposizioni legislative";
  Considerata la necessita' di modificare  il  modulo  relativo  alla
presentazione  delle  denunce  di  cui al citato art. 4, comma 2, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, in quanto la versione pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  60  del  13  marzo  1993  mancava  della
seconda pagina;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica indicate
nell'allegato  A,  appendice  I  e  nell'allegato  C,  parte  1   del
regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 e suc-
cessive  modificazioni,  previste  dall'art. 4, comma 2, del decreto-
legge 12 gennaio 1993, n. 2,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  13  marzo 1993, n. 59, devono essere effettuate utilizzando il
modulo riportato in allegato al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 luglio 1993
                                                   Il Ministro: SPINI