IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'illustrazione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione delle direttiva del consiglio n. 82/76/CEE; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1992 con il quale e' stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2; Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1993, relativo alla concessione di posti aggiuntivi per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992; Vista la nota del 12 giugno 1993 con la quale il rettore dell'Universita' di Siena chiede di spostare un posto dalla colonna A alla colonna C del decreto ministeriale 13 aprile 1993 per la scuola di specializzazione in dermatologia; Considerata la necessita' di apportare modifiche alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993; Considerato che la modifica proposta non comporta l'aumento del numero degli specializzandi; Decreta: Alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993 in premessa citato e' apportata la seguente modifica: Universita' di Siena: dermatologia e venereologia: alla colonna C e' aggiunto un posto alla colonna A e' soppresso un posto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 1993 Il Ministro: COLOMBO