IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Vista  la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Aversa" corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione
Campania;
  Visti il parere favorevole del comitato  nazionale  per  la  tutela
delle   denominazioni   di   origine  dei  vini  e  la  proposta  del
disciplinare di produzione del vino "Aversa" formulata  dal  comitato
stesso  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
1993;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che   l'art.   8,  comma  3,  della  predetta  legge,
concernente modalita'  procedurali,  dispone  che  il  riconoscimento
delle  denominazioni  d'origine  e  la delimitazione delle rispettive
zone    di    produzione    vengano    effettuati     contestualmente
all'approvazione  dei relativi disciplinari di produzione con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge,  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Aversa" ed
e'   approvato,  nel  testo  annesso,  il  relativo  disciplinare  di
produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione che entra in vigore il 1› settembre 1993.