IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la "copertura tariffaria del costo di taluni servizi", il quale sancisce che: "le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunita' montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei conti o dal presidente del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per l'anno 1993 delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38"; Visto l'art. 14 del citato decreto-legge n. 415 del 1989 concernente la "copertura tariffaria del costo di taluni servizi", il quale ai commi 1, 2, 3 e 4 sancisce, rispettivamente, che: il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa; le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori, in deroga all'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione; i costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature " ..Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento ai dati della competenza, comprovati da documentazione ufficiale .."; Visto l'art. 30 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, concernente il "Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali", il quale al comma 2 sancisce che una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali e' corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'art. 33 e che, in caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi; Visto l'art. 31 del piu' volte citato decreto legislativo n. 504 del 1992, concernente il "Contributo perequativo per i comuni", il quale al comma 3 sancisce che una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai comuni e' corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'art. 33 e che, in caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi; Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il quale sancisce che " ..le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale"; Considerato che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, le modalita' della certificazione di che trattasi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.); Ravvisata la necessita' di indicare le modalita' delle predette certificazioni; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.); Sentita l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.); Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992 concernente la delega alle prefetture della Repubblica delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992; Decreta: Art. 1. Sono approvati gli allegati certificati che fanno parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione della copertura per l'anno 1993, nelle misure minime indicate in premessa, rispettivamente del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del costo complessivo del servizio degli acquedotti.