IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1993; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione del Consiglio n. 93/357/CEE del 26 maggio 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE per quanto riguarda il legname di conifere (Coniferales), ad eccezione di Thuja L., Pinus L. e miscugli contenenti Pinus L., originario degli Stati Uniti d'America; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Decreta: Art. 1. In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 1993 il legname di conifere (Coniferales) ad eccezione di Thuja L., Pinus L. e miscugli contenenti Pinus L., originario dagli Stati Uniti d'America, puo' essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana sino al 30 settembre 1993, qualora siano rispettati i seguenti requisiti: a) il legname deve essere completamente privato della corteccia mediante scortecciatura, refilatura, selezione e controllo dei segati e deve essere immune da perforazione dovute a gallerie scavate da insetti perforatori del genere Monochamus, le quali superino tre millimetri di diametro. Per corteccia si deve intendere la parte esterna del legno in cui possono trovarsi insediati insetti vivi e altri organismi nocivi in qualsiasi fase di sviluppo, ad esclusione tuttavia: della corteccia interna (libro); della sottocorteccia, in particolare attorno ai nodi; della corteccia o delle tasche di resina definite nella normativa nazionale per il legname segato di dimensioni commerciali; b) i selezionatori addestrati, qualificati ed appositamente autorizzati nel quadro di un programma approvato e controllato dal servizio di ispezione sanitaria di animali e piante del Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America ("Animal and Plant Health Inspection Service, UD Department of Agricolture"), devono verificare l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera a); c) gli ispettori dell'industria o loro agenti qualificati ed appositamente autorizzati dal sopra menzionato servizio di ispezione sanitaria degli Stati Uniti d'America, devono eseguire nelle segherie i controlli per la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui alla lettera a). Il sistema di controllo deve, altresi', prevedere che gli ispettori del servizio di cui sopra procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione; d) il legname deve essere accompagnato da un "certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni" che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera b) che sia conforme al modello allegato al presente decreto, che sia rilasciato da una persona autorizzata per conto delle segherie a partecipare a detto programma dal servizio di ispezione sanitaria degli Stati Uniti d'America e che sia compilato secondo le istruzioni impartite nel quadro di detto programma.