IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa delle piante coltivate  e  dei  prodotti  agrari  dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato  con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio
1993;
  Visto il  decreto  ministeriale  18  giugno  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  57  alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30
giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione
e la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica  italiana  degli
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista  la  decisione del Consiglio n. 93/357/CEE del 26 maggio 1993
che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate  disposizioni
della  direttiva  n.  77/93/CEE  per  quanto  riguarda  il legname di
conifere (Coniferales), ad eccezione di Thuja L., Pinus L. e miscugli
contenenti Pinus L., originario degli Stati Uniti d'America;
  Considerato che l'applicazione delle misure  fitosanitarie  fissate
dal  presente  decreto  farebbe  escludere  i rischi fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 1993
il legname di conifere (Coniferales) ad eccezione di Thuja L.,  Pinus
L.  e  miscugli  contenenti  Pinus  L.,  originario dagli Stati Uniti
d'America, puo' essere introdotto  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  sino  al  30  settembre  1993,  qualora  siano rispettati i
seguenti requisiti:
    a) il legname deve essere completamente privato  della  corteccia
mediante scortecciatura, refilatura, selezione e controllo dei segati
e  deve  essere  immune  da perforazione dovute a gallerie scavate da
insetti perforatori del genere  Monochamus,  le  quali  superino  tre
millimetri di diametro.
  Per  corteccia  si deve intendere la parte esterna del legno in cui
possono trovarsi insediati insetti vivi e altri organismi  nocivi  in
qualsiasi fase di sviluppo, ad esclusione tuttavia:
    della corteccia interna (libro);
    della sottocorteccia, in particolare attorno ai nodi;
    della corteccia o delle tasche di resina definite nella normativa
nazionale per il legname segato di dimensioni commerciali;
    b)  i  selezionatori  addestrati,  qualificati  ed  appositamente
autorizzati nel quadro di un programma approvato  e  controllato  dal
servizio  di  ispezione  sanitaria  di animali e piante del Ministero
dell'agricoltura degli  Stati  Uniti  d'America  ("Animal  and  Plant
Health  Inspection  Service,  UD  Department of Agricolture"), devono
verificare l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera a);
    c) gli ispettori dell'industria  o  loro  agenti  qualificati  ed
appositamente  autorizzati dal sopra menzionato servizio di ispezione
sanitaria degli Stati Uniti d'America, devono eseguire nelle segherie
i controlli per la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui  alla
lettera a).
  Il sistema di controllo deve, altresi', prevedere che gli ispettori
del  servizio  di  cui  sopra  procedano ad ispezioni saltuarie prima
della spedizione;
    d) il legname deve essere  accompagnato  da  un  "certificato  di
scortecciatura   e   di   controllo   delle   perforazioni"  che  sia
normalizzato secondo il programma di cui  alla  lettera  b)  che  sia
conforme  al modello allegato al presente decreto, che sia rilasciato
da una persona autorizzata per conto delle segherie a  partecipare  a
detto programma dal servizio di ispezione sanitaria degli Stati Uniti
d'America  e  che  sia  compilato secondo le istruzioni impartite nel
quadro di detto programma.