IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista  la  legge 12 agosto 1977, n. 675, con la quale, tra l'altro,
e' stata attribuita al CIPI la competenza in materia di  accertamenti
della sussistenza delle cause di intervento straordinario della Cassa
integrazione guadagni;
  Visto  l'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che ha esteso,
tra l'altro, ai dipendenti di  aziende  appaltatrici  di  servizi  di
mensa  o  ristorazione  il  trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto per i dipendenti dell'industria;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di riordino della
disciplina degli interventi di integrazione salariale;
  Vista la propria deliberazione in data 12 giugno 1984 che  regolava
gli  interventi  della  Cassa integrazione guadagni nei confronti dei
dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mense;
  Ritenuto, alla luce delle intervenute  modifiche  sulla  disciplina
delle  integrazioni  salariali,  di  dover  fornire nuove indicazioni
sulle modalita' di  accertamento  dei  presupposti  per  l'intervento
della  Cassa integrazione guadagni straordinaria nelle ipotesi di cui
al primo comma del predetto art. 23 della legge n. 155/1981;
                              Delibera:
  Gli accertamenti effettuati dal CIPI ai sensi dell'art.  23,  primo
comma,  della  legge  23  aprile  1981, n. 155, avverranno secondo le
modalita' di seguito indicate:
    A) Requisiti soggettivi:
     A1) essere alle dipendenze di un'azienda appaltatrice di servizi
di mensa o ristorazione che comprenda nel proprio organico almeno  15
addetti per i quali vengano versati i contributi CIGS;
     A2) svolgere tale attivita' in modo continuativo;
     A3)  essere  sospesi dal lavoro o effettuare un orario di lavoro
ridotto in dipendenza di una contrazione dell'attivita'  dell'azienda
esercente i servizi di mensa.
  Ai  fini  della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi
l'impresa interessata dovra' fornire specifici  elementi  informativi
in ordine:
    a) durata dei contratti di lavoro;
    b) orario di lavoro giornaliero;
    c) esclusivita' del rapporto di lavoro con l'azienda appaltatrice
dei  servizi  di mensa o eventuali altri lavori svolti dal dipendente
(con indicazione delle ore dedicate ad altra attivita').
    B) Requisiti oggettivi:
     B1) la contrazione dell'attivita'  dell'azienda  di  mensa  deve
essere   in  diretta  connessione  con  le  difficolta'  dell'impresa
committente;
     B2) le difficolta' dell'impresa committente devono  essere  gia'
state  oggetto  di  specifici  provvedimenti  di riconoscimento della
sussistenza delle cause di intervento della  CIG  ordinaria  o  della
sussistenza  della  condizione  di crisi ai sensi dell'art. 2, quinto
comma, lettera c), della legge n. 675/1977;
     B3)  le  difficolta'  della  committente (con ricorso alla CIG e
alla CIGS per crisi aziendale) devono  comportare  la  sospensione  a
zero  ore  di almeno il 30% dell'organico per un periodo continuativo
di almeno 3 mesi continuativi e deve riguardare almeno il  50%  degli
addetti;
     B4)   qualora   nell'ambito   dell'attuazione  di  un  piano  di
ristrutturazione coinvolgente piu' sedi, la committente proceda  alla
chiusura  di  un'unita'  produttiva, l'azienda esercente attivita' di
mensa, dovra' presentare, un piano atto a ridurre in tutto o in parte
le conseguenze della chiusura sulla manodopera.
  Ai fini della verifica dei  requisiti  oggettivi  l'impresa  dovra'
allegare all'istanza presentata al competente ULRMO una dichiarazione
della societa' committente dalla quale risulti:
   l'organico  di  stabilimento  nel  periodo  in  cui e' stato fatto
ricorso alla  CIG  (indicando  se  ordinaria  o  straordinaria  e  in
quest'ultimo caso la specifica causale);
   il  numero  dei lavoratori sospesi a zero ore o lavoranti a orario
ridotto (specificando l'entita' della riduzione);
   i periodi continuativi di ricorso alla CIG o alla CIGS.
  La modalita' ed i criteri sopra indicati si applicano alle  istanze
presentate   ai   competenti   ULRMO  successivamente  alla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione.
   Roma, 3 agosto 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA