IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile al 31 dicembre 1993;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 marzo 1987, n. 120, che dispone
interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere  incombenti
pericoli  per  la  pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in
atto, ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito  con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che
destina fondi per gli interventi previsti dalla citata legge 27 marzo
1987, n. 120;
  Vista la propria ordinanza n. 2262/FPC del 7 maggio 1992 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio  1992,  con  la  quale
veniva concesso alla regione Veneto un contributo di L. 3.500.000.000
per  fronteggiare  il  grave  dissesto idrogeologico verificatosi nel
comune di Chies d'Alpago (Belluno);
  Vista la delibera n. 4597 del 7 agosto 1992 della giunta  regionale
veneta  contenente la richiesta di modifica della citata ordinanza n.
2262/FPC per il diverso utilizzo  del  contributo  concesso  per  gli
interventi sulla frana del Tessina;
  Considerato  che  le variazioni del quadro economico dell'ordinanza
citata n. 2262/FPC lasciano inalterato l'importo globale  complessivo
degli interventi;
  Ritenute  valide  le  motivazioni  esposte  dalla regione Veneto in
merito al diverso utilizzo del contributo concesso;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986,  n.  730,  concernente
modalita'  di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei
fondi stanziati a valere sul "Fondo per la protezione civile";
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma  e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  alle  norme procedurali di cui alla legge 1› marzo
1975, n. 44, al decreto del Presidente  della  Repubblica  17  maggio
1978, n. 509, ed all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  L'art.  1  dell'ordinanza n. 2262/FPC del 7 maggio 1992, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  1992  e'  cosi'
modificato:
  "Art.  1.  -  E'  assegnato alla regione Veneto un contributo di L.
3.500.000.000 ad integrazione delle somme dalla stessa erogata  e  da
erogarsi per l'esecuzione delle seguenti tipologie di interventi:
 
    a) regimazione delle acque superficiali
nelle zone di accumulo, allontanamento a
discarica del materiale proveniente dalla
colata e reperimento aree di deposito               L. 1.400.000.000
    b) opere di presa ed allontanamento
degli affluenti laterali nella zona
dell'accumulo inferiore                             "    250.000.000
    c) opere di captazione delle acque
sotterranee principali e relativo
allontanamento dal corpo di frana                   "    650.000.000
    d) costruzione della nuova passerella
in localita' Lamosano sul torrente Tessina          "    200.000.000
    e) costruzione di arginature in destra
orografica e rivestimento del fondo con
sistema di fluidificazione in localita'
Lamosano                                            "  1.000.000.000"