IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile al 31 dicembre 1993; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto, ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che destina fondi per gli interventi previsti dalla citata legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista la propria ordinanza n. 2262/FPC del 7 maggio 1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992, con la quale veniva concesso alla regione Veneto un contributo di L. 3.500.000.000 per fronteggiare il grave dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Chies d'Alpago (Belluno); Vista la delibera n. 4597 del 7 agosto 1992 della giunta regionale veneta contenente la richiesta di modifica della citata ordinanza n. 2262/FPC per il diverso utilizzo del contributo concesso per gli interventi sulla frana del Tessina; Considerato che le variazioni del quadro economico dell'ordinanza citata n. 2262/FPC lasciano inalterato l'importo globale complessivo degli interventi; Ritenute valide le motivazioni esposte dalla regione Veneto in merito al diverso utilizzo del contributo concesso; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul "Fondo per la protezione civile"; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, ed all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149; Dispone: Art. 1. L'art. 1 dell'ordinanza n. 2262/FPC del 7 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992 e' cosi' modificato: "Art. 1. - E' assegnato alla regione Veneto un contributo di L. 3.500.000.000 ad integrazione delle somme dalla stessa erogata e da erogarsi per l'esecuzione delle seguenti tipologie di interventi: a) regimazione delle acque superficiali nelle zone di accumulo, allontanamento a discarica del materiale proveniente dalla colata e reperimento aree di deposito L. 1.400.000.000 b) opere di presa ed allontanamento degli affluenti laterali nella zona dell'accumulo inferiore " 250.000.000 c) opere di captazione delle acque sotterranee principali e relativo allontanamento dal corpo di frana " 650.000.000 d) costruzione della nuova passerella in localita' Lamosano sul torrente Tessina " 200.000.000 e) costruzione di arginature in destra orografica e rivestimento del fondo con sistema di fluidificazione in localita' Lamosano " 1.000.000.000"