IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO E DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, concernente modalita' per il versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base; Considerata la necessita' di interpretare la disciplina di cui al richiamato decreto interministeriale per quanto riguarda l'obbligo di pagamento della quota fissa individuale; Decreta: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto interministeriale del 25 giugno 1993 indicato in premessa e' cosi' sostituito: "Ai fini del versamento della quota fissa individuale annua di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si tiene conto del reddito complessivo del nucleo familiare risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e della composizione del nucleo stesso alla data di effettuazione del versamento".