IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1972, con il quale sono stabiliti i termini e le modalita' dell'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Visto il decreto ministeriale del 9 dicembre 1986, con il quale si dispone che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, gli adempimenti previsti con cadenza trimestrale dal suddetto decreto del 28 dicembre 1972, dovranno essere effettuati con la stessa periodicita' prevista per la presentazione dei rendiconti di spesa a cura dei funzionari delegati; Visto il decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da direttive CEE; Considerato che occorre provvedere, in sostituzione del citato decreto ministeriale del 28 dicembre 1972, ad uniformare la disciplina delle modalita' e dei termini per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sul commercio dei generi da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, alle norme recate dal titolo II del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213; Decreta: Art. 1. I depositi generi di monopolio, ai quali, ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1928 sull'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, affluiscono le entrate, e che debbono effettuare il periodico versamento degli introiti nelle sezioni di tesoreria della propria provincia, versano contemporaneamente, a titolo di acconto, anche l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativo alle vendite effettuate nello stesso periodo. Di tale versamento i depositi richiedono distinta quietanza di tesoreria con imputazione al competente capitolo del bilancio di entrata dello Stato, relativo all'imposta sul valore aggiunto.