IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale; Vista l'ordinanza 27 aprile 1983 recante norme sanitarie per lo spostamento dei suidi; Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/628/CEE riguardante la protezione degli animali durante il trasporto; Vista l'ordinanza 29 maggio 1992 recante norme sanitarie per lo spostamento degli animali della specie bovina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, riguardante regolamento di attuazione delle direttive n. 85/511/CEE, che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/424/CEE; Vista l'ordinanza 10 marzo 1993 recante norme sullo spostamento degli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina ai fini della profilassi e lotta contro l'afta epizootica da virus esotico; Vista l'ordinanza ministeriale 22 febbraio 1993 recante misure contingibili ed urgenti di polizia veterinaria per il controllo e la lotta contro la pleuropolmonite contagiosa della specie bufalina; Constatato che la situazione sanitaria nei confronti dell'afta epizootica e' favorevole e le misure di polizia veterinaria adottate anche dalla commissione CEE sono state revocate tranne che per la regione Campania; Ravvista la necessita' di modificare le norme che disciplinano gli spostamenti degli animali aftoso sensibili su tutto il territorio nazionale fatta eccezione per la regione Campania; Ordina: Art. 1. 1. L'ordinanza 10 marzo 1993 specificata nella premessa deve intendersi applicabile alla sola regione Campania. 2. Continuano a restare in vigore su tutto il territorio nazionale, l'ordinanza 29 maggio 1992 relativa allo spostamento degli animali della specie bovina e bufalina, ai fini della profilassi della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina nonche' l'ordinanza 27 aprile 1983 riguardante lo spostamento dei suidi, ai fini della profilassi delle pesti suine.