IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  la  legge  23  gennaio  1968,  n. 34, sulla profilassi delle
malattie infettive e diffusive degli animali;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente  l'istituzione
del servizio sanitario nazionale;
  Vista  l'ordinanza  27  aprile  1983 recante norme sanitarie per lo
spostamento dei suidi;
  Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 489,  recante  disposizioni  in
materia  di  attuazione  di direttive comunitarie relative al mercato
interno;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  532,  relativo
all'attuazione   della   direttiva   n.   91/628/CEE  riguardante  la
protezione degli animali durante il trasporto;
  Vista l'ordinanza 29 maggio 1992 recante  norme  sanitarie  per  lo
spostamento degli animali della specie bovina;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n.
229,  riguardante  regolamento  di  attuazione  delle  direttive   n.
85/511/CEE,  che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica,
tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/424/CEE;
  Vista l'ordinanza 10 marzo 1993  recante  norme  sullo  spostamento
degli  animali  della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina
ai fini della profilassi e lotta contro l'afta  epizootica  da  virus
esotico;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  22  febbraio  1993 recante misure
contingibili ed urgenti di polizia veterinaria per il controllo e  la
lotta contro la pleuropolmonite contagiosa della specie bufalina;
  Constatato  che  la  situazione  sanitaria  nei confronti dell'afta
epizootica e' favorevole e le misure di polizia veterinaria  adottate
anche  dalla  commissione  CEE  sono state revocate tranne che per la
regione Campania;
  Ravvista la necessita' di modificare le norme che disciplinano  gli
spostamenti  degli  animali  aftoso  sensibili su tutto il territorio
nazionale fatta eccezione per la regione Campania;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. L'ordinanza  10  marzo  1993  specificata  nella  premessa  deve
intendersi applicabile alla sola regione Campania.
  2. Continuano a restare in vigore su tutto il territorio nazionale,
l'ordinanza  29  maggio  1992 relativa allo spostamento degli animali
della specie bovina  e  bufalina,  ai  fini  della  profilassi  della
pleuropolmonite  essudativa  contagiosa bovina nonche' l'ordinanza 27
aprile 1983 riguardante lo  spostamento  dei  suidi,  ai  fini  della
profilassi delle pesti suine.