Agli assessori alla sanita' delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e per conoscenza: Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale Uffici veterinari del Ministero della sanita' per gli adempimenti CEE Al comando carabinieri N.A.S. U.N.I.C.E.B. Assocarni M.V. A.I.A. CIM AIIPA Confindustria federalimentari Confcommercio Confartigianato CUNACO ASSICA Unione nazionale dell'avicoltura PREMESSA. La legislazione comunitaria ha disciplinato il settore delle carni fresche suddividendolo in quattro classi: a) carni di animali da macello, disciplinate dalla direttiva del Consiglio n. 64/433/CEE modificata ed integrata dalle direttive n. 91/497/CEE, 91/498/CEE e 92/120/CEE; b) carni di volatili da cortile, disciplinate dalla direttiva del Consiglio n. 71/118/CEE modificata ed integrata dalla direttiva n. 92/116/CEE; c) carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento, disciplinate dalla direttiva del Consiglio n. 91/495/CEE; d) carni di selvaggina cacciata, disciplinate dalla direttiva del Consiglio n. 92/45/CEE. Il Governo ha provveduto a recepire nella normativa italiana la direttiva di cui alla lettera c) (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559) e sta provvedendo al recepimento delle direttive di cui alla lettera a). Per la trasposizione nella normativa nazionale delle direttive di cui alle lettere b) e d) si dovra' provvedere con la legge comunitaria 1993. Le esperienze maturate in questi ultimi mesi dai competenti uffici di questo Ministero sia in relazione alla prima applicazione della direttiva n. 91/498/CEE mediante la circolare n. 22 del 21 ottobre 1991 sia in relazione all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 evidenziano come siano presenti tra gli stessi organi di controllo elementi di incertezza e di confusione sulla materia dell'obbligo del riconoscimento comunitario per i depositi frigoriferi di carni fresche. Si ritiene pertanto necessario chiarire la complessa materia fornendo anche anticipazioni circa le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie di prossimo recepimento nella normativa italiana. RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI DI IGIENE. Le direttive n. 91/497/CEE e n. 92/116/CEE disciplinano la materia del deposito delle carni fresche rosse e delle carni di pollame precisando che con il termine stabilimento si comprendono anche i depositi frigoriferi oltre ai macelli e laboratori di sezionamento. In materia di deposito frigorifero le direttive n. 91/495/CEE e n. 92/45/CEE non prevedono norme specifiche, ma fanno riferimento alle due direttive precedentemente citate. La normativa comunitaria disciplina quindi il magazzinaggio delle carni distinguendone due categorie: da una parte le carni di animali da macello e le carni di selvaggina biungulata (carni rosse) e dall'altra le carni di pollame, di coniglio e di selvaggina da penna (carni bianche). Si deve inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che le norme comunitarie hanno precisato che: le carni imballate non debbono essere immagazzinate negli stessi locali in cui si trovano carni fresche non imballate (esposte). Vedasi in proposito il punto 38 dell'allegato I alla direttiva n. 91/497/CEE nonche' i punti 46 e 69 terzo trattino dell'allegato I alla direttiva n. 92/116/CEE; le carni imballate debbono essere trasportate con mezzi di trasporto separati rispetto alle carni non imballate, a meno che lo stesso mezzo di trasporto sia munito di adeguata separazione fisica al fine di proteggere le carni fresche esposte da quelle imballate. Vedasi in proposito il punto 72 dell'allegato I alla direttiva n. 91/497/CEE nonche' il punto 79 dell'allegato I alla direttiva n. 92/116/CEE. Da quanto sopra consegue che le carni imballate e le carni esposte debbono seguire due circuiti ben separati, con celle separate, piani di carico separati, mezzi di trasporto separati salvo la opportuna separazione fisica sul mezzo di trasporto. Si deve inoltre sottolineare che le norme igieniche impongono la non promiscuita' nelle celle frigorifere e nei piani di carico delle carni appartenenti ad animali da macello con carni di pollame, di coniglio e di selvaggina da penna. Si tratta di principi di igiene che gia' sono alla base di norme attualmente in vigore quali l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1976 appositamente non abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992. Viceversa quando si tratti di carni imballate, o confezionate e imballate, non ha piu' importanza distinguere fra diverse categorie di carni fresche o fra carni fresche e prodotti a base di carne ed altri prodotti alimentari e conseguentemente la conservazione, il trasporto, il carico e lo scarico, possono avvenire promiscuamente. Tre dunque sono i principi di igiene che regolano la materia in esame: le carni esposte e le carni imballate debbono essere conservate e trasportate separatamente; le carni esposte delle due categorie animali sopra indicate debbono essere conservate e trasportate separatamente; le carni imballate di categorie diverse possono essere conservate e trasportate promiscuamente fra di loro e anche con prodotti a base di carne ed altri prodotti alimentari. LINEE OPERATIVE. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene doveroso richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che, con l'entrata in vigore del recepimento della direttiva n. 91/497/CEE, tutti i depositi frigoriferi esterni agli impianti di produzione dovranno ottenere il riconoscimento CEE. A detta regola di carattere generale esistono le seguenti eccezioni: i depositi frigoriferi connessi ai propri punti di vendita al minuto dove il magazzinaggio e' compiuto unicamente per la vendita diretta al consumatore; tale esclusione non si applica ai depositi centralizzati delle catene di distribuzione per la vendita al minuto; i depositi frigoriferi di capacita' limitata nei quali le carni fresche vengono depositate unicamente confezionate o imballate per i quali e' sufficiente l'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Per quanto attiene i prodotti surgelati vale, in materia di deposito, quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110; fino al 31 dicembre 1995 i depositi frigoriferi di carni rosse che hanno ottenuto la deroga temporanea e limitata ai sensi della circolare ministeriale n. 22 del 21 ottobre 1991. A proposito di riconoscimento CEE dei depositi frigoriferi di carni fresche e' opportuno ricordare che esso puo' avvenire solo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 312/1991 oppure ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/82. In quest'ultimo caso i requisiti strutturali dovranno essere quelli indicati in allegato alla direttiva n. 92/116/CEE. Con il riconoscimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982 possono essere depositate carni di pollame, di coniglio e di selvaggina da penna. Con il riconoscimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 312/1991 possono essere depositate carni rosse e carni di selvaggina biungulata nonche', qualora sussistano i necessari requisiti igienico-sanitari (vedansi i tre principi di igiene sopra elencati), anche carni appartenenti all'altra categoria (carni di pollame, di conigli e di selvaggina da penna). Nel caso di deposito di carni bianche in un impianto riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/1991 il titolare dello stabilimento deve effettuare apposita segnalazione tramite i consueti canali, al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari corredata dal parere favorevole della unita' sanitaria locale competente. Qualora in un deposito frigorifero gia' riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982 si intenda magazzinare anche carni rosse, dovra' essere richiesto il riconoscimento di idoneita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 312/1991; tale riconoscimento assorbira' il precedente con la trascrizione dell'impianto nel registro delle carni rosse e l'attribuzione di un nuovo numero. E' opportuno inoltre precisare che le celle frigorifere che fanno parte di macelli, laboratori di selezionamento o unita' di produzione autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 227 non necessitano di uno specifico riconoscimento comunitario in quanto costituiscono parte integrante dello stabilimento. In tali celle possono essere depositate carni appartenenti alla stessa categoria delle carni per le quali il macello, il laboratorio di sezionamento o unita' autonoma di produzione e' stato riconosciuto senza che cio' renda necessario un riconoscimento specifico come deposito frigorifero. Viceversa, quando si effettui anche il deposito di carni appartenenti all'altra categoria, dovra' essere effettuata la segnalazione sopra indicata, se si tratta di un macello o di un laboratorio di sezionamento per carni rosse, oppure dovra' essere effettuata richiesta di riconoscimento come deposito frigorifero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 312/1991, se si tratta di un macello o laboratorio di sezionamento per carni bianche. Si invitano le SS.LL. a voler informare di quanto sopra le unita' sanitarie locali del territorio di competenza nonche' gli enti ed operatori interessati. Il Ministro: GARAVAGLIA