Agli assessori alla sanita'  delle
                                  regioni   a   statuto  ordinario  e
                                  speciale e delle province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                     e per conoscenza:
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni  a  statuto   ordinario   e
                                  speciale
                                  Uffici   veterinari  del  Ministero
                                  della sanita' per  gli  adempimenti
                                  CEE
                                  Al comando carabinieri N.A.S.
                                  U.N.I.C.E.B.
                                  Assocarni
                                  M.V.
                                  A.I.A.
                                  CIM
                                  AIIPA
                                  Confindustria federalimentari
                                  Confcommercio
                                  Confartigianato
                                  CUNACO
                                  ASSICA
                                  Unione nazionale dell'avicoltura
PREMESSA.
  La  legislazione comunitaria ha disciplinato il settore delle carni
fresche suddividendolo in quattro classi:
    a) carni di animali da macello, disciplinate dalla direttiva  del
Consiglio  n.  64/433/CEE  modificata ed integrata dalle direttive n.
91/497/CEE, 91/498/CEE e 92/120/CEE;
    b) carni di volatili da cortile, disciplinate dalla direttiva del
Consiglio n. 71/118/CEE modificata ed integrata  dalla  direttiva  n.
92/116/CEE;
    c)  carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento, disciplinate
dalla direttiva del Consiglio n. 91/495/CEE;
    d) carni di selvaggina cacciata, disciplinate dalla direttiva del
Consiglio n. 92/45/CEE.
  Il Governo ha provveduto a recepire  nella  normativa  italiana  la
direttiva  di  cui  alla  lettera  c)  (decreto  del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559) e sta provvedendo al recepimento
delle direttive di cui alla lettera a).
  Per la trasposizione nella normativa nazionale delle  direttive  di
cui  alle  lettere  b)  e  d)  si  dovra'  provvedere  con  la  legge
comunitaria 1993.
  Le esperienze maturate in questi ultimi mesi dai competenti  uffici
di  questo  Ministero  sia in relazione alla prima applicazione della
direttiva n. 91/498/CEE mediante la circolare n. 22  del  21  ottobre
1991  sia  in  relazione  all'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica n. 559/1992 evidenziano come siano presenti tra  gli
stessi  organi  di  controllo  elementi di incertezza e di confusione
sulla materia  dell'obbligo  del  riconoscimento  comunitario  per  i
depositi frigoriferi di carni fresche.
  Si  ritiene  pertanto  necessario  chiarire  la  complessa  materia
fornendo anche anticipazioni circa le  disposizioni  contenute  nelle
direttive   comunitarie   di  prossimo  recepimento  nella  normativa
italiana.
RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI DI IGIENE.
  Le direttive n. 91/497/CEE e n. 92/116/CEE disciplinano la  materia
del  deposito  delle  carni  fresche  rosse  e delle carni di pollame
precisando che con il termine stabilimento  si  comprendono  anche  i
depositi  frigoriferi  oltre ai macelli e laboratori di sezionamento.
In materia di deposito frigorifero le direttive n.  91/495/CEE  e  n.
92/45/CEE  non  prevedono norme specifiche, ma fanno riferimento alle
due direttive precedentemente citate.
  La normativa comunitaria disciplina quindi il  magazzinaggio  delle
carni  distinguendone due categorie: da una parte le carni di animali
da macello e le  carni  di  selvaggina  biungulata  (carni  rosse)  e
dall'altra  le carni di pollame, di coniglio e di selvaggina da penna
(carni bianche).
  Si deve inoltre richiamare l'attenzione  sul  fatto  che  le  norme
comunitarie hanno precisato che:
   le  carni  imballate non debbono essere immagazzinate negli stessi
locali in cui si  trovano  carni  fresche  non  imballate  (esposte).
Vedasi  in  proposito  il  punto 38 dell'allegato I alla direttiva n.
91/497/CEE nonche' i punti 46 e 69  terzo  trattino  dell'allegato  I
alla direttiva n. 92/116/CEE;
   le  carni  imballate  debbono  essere  trasportate  con  mezzi  di
trasporto separati rispetto alle carni non imballate, a meno  che  lo
stesso  mezzo  di trasporto sia munito di adeguata separazione fisica
al fine di proteggere le carni fresche esposte da  quelle  imballate.
Vedasi  in  proposito  il  punto 72 dell'allegato I alla direttiva n.
91/497/CEE nonche' il punto 79  dell'allegato  I  alla  direttiva  n.
92/116/CEE.
  Da  quanto sopra consegue che le carni imballate e le carni esposte
debbono seguire due circuiti ben separati, con celle separate,  piani
di  carico  separati,  mezzi di trasporto separati salvo la opportuna
separazione fisica sul mezzo di trasporto.
  Si deve inoltre sottolineare che le norme  igieniche  impongono  la
non  promiscuita' nelle celle frigorifere e nei piani di carico delle
carni appartenenti ad animali da macello con  carni  di  pollame,  di
coniglio  e  di  selvaggina da penna. Si tratta di principi di igiene
che gia' sono alla base di norme attualmente in vigore  quali  l'art.
12   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  967/1976
appositamente  non  abrogato  dal  decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 559/1992.
  Viceversa  quando  si  tratti  di carni imballate, o confezionate e
imballate, non ha piu' importanza distinguere fra  diverse  categorie
di  carni  fresche  o fra carni fresche e prodotti a base di carne ed
altri prodotti alimentari e  conseguentemente  la  conservazione,  il
trasporto, il carico e lo scarico, possono avvenire promiscuamente.
  Tre  dunque  sono  i  principi di igiene che regolano la materia in
esame:
   le carni esposte e le carni imballate debbono essere conservate  e
trasportate separatamente;
   le  carni  esposte  delle  due  categorie  animali  sopra indicate
debbono essere conservate e trasportate separatamente;
   le  carni imballate di categorie diverse possono essere conservate
e trasportate promiscuamente fra di loro e anche con prodotti a  base
di carne ed altri prodotti alimentari.
LINEE OPERATIVE.
  Alla  luce  di  quanto sopra esposto si ritiene doveroso richiamare
l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che, con l'entrata in vigore  del
recepimento   della   direttiva   n.  91/497/CEE,  tutti  i  depositi
frigoriferi esterni agli impianti di produzione dovranno ottenere  il
riconoscimento CEE.
  A   detta   regola  di  carattere  generale  esistono  le  seguenti
eccezioni:
   i depositi frigoriferi connessi ai  propri  punti  di  vendita  al
minuto  dove  il  magazzinaggio e' compiuto unicamente per la vendita
diretta al consumatore; tale esclusione non si  applica  ai  depositi
centralizzati delle catene di distribuzione per la vendita al minuto;
   i  depositi  frigoriferi  di capacita' limitata nei quali le carni
fresche vengono depositate unicamente confezionate o imballate per  i
quali  e' sufficiente l'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2
della legge 30 aprile 1962, n. 283. Per  quanto  attiene  i  prodotti
surgelati  vale,  in materia di deposito, quanto previsto dall'art. 6
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110;
   fino al 31 dicembre 1995 i depositi frigoriferi di carni rosse che
hanno ottenuto  la  deroga  temporanea  e  limitata  ai  sensi  della
circolare ministeriale n. 22 del 21 ottobre 1991.
  A proposito di riconoscimento CEE dei depositi frigoriferi di carni
fresche  e'  opportuno ricordare che esso puo' avvenire solo ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  312/1991  oppure  ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 503/82. In
quest'ultimo caso i  requisiti  strutturali  dovranno  essere  quelli
indicati in allegato alla direttiva n. 92/116/CEE.
  Con  il  riconoscimento  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 503/1982 possono essere depositate carni di pollame, di
coniglio e di selvaggina da penna.
  Con il riconoscimento ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 312/1991 possono essere depositate carni rosse e carni
di selvaggina biungulata  nonche',  qualora  sussistano  i  necessari
requisiti  igienico-sanitari  (vedansi i tre principi di igiene sopra
elencati), anche carni appartenenti  all'altra  categoria  (carni  di
pollame, di conigli e di selvaggina da penna).
  Nel  caso  di deposito di carni bianche in un impianto riconosciuto
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  n.  31/1991  il
titolare  dello  stabilimento  deve  effettuare apposita segnalazione
tramite i consueti canali, al Ministero  della  sanita'  -  Direzione
generale dei servizi veterinari corredata dal parere favorevole della
unita' sanitaria locale competente.
  Qualora  in  un deposito frigorifero gia' riconosciuto ai sensi del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  503/1982  si  intenda
magazzinare   anche   carni   rosse,   dovra'   essere  richiesto  il
riconoscimento di idoneita' ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 312/1991; tale riconoscimento assorbira' il  precedente
con  la  trascrizione  dell'impianto nel registro delle carni rosse e
l'attribuzione di un nuovo numero.
  E' opportuno inoltre precisare che le celle frigorifere  che  fanno
parte di macelli, laboratori di selezionamento o unita' di produzione
autonome  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 1›
marzo 1992, n. 227 non necessitano di  uno  specifico  riconoscimento
comunitario   in   quanto   costituiscono   parte   integrante  dello
stabilimento.  In  tali  celle  possono   essere   depositate   carni
appartenenti  alla  stessa  categoria  delle  carni  per  le quali il
macello,  il  laboratorio  di  sezionamento  o  unita'  autonoma   di
produzione  e'  stato riconosciuto senza che cio' renda necessario un
riconoscimento specifico come deposito frigorifero. Viceversa, quando
si  effettui  anche  il  deposito  di  carni  appartenenti  all'altra
categoria,  dovra'  essere effettuata la segnalazione sopra indicata,
se si tratta di un macello o di un laboratorio  di  sezionamento  per
carni   rosse,   oppure   dovra'   essere   effettuata  richiesta  di
riconoscimento come deposito frigorifero ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n.  312/1991, se si tratta di un macello
o laboratorio di sezionamento per carni bianche.
  Si invitano le SS.LL. a voler informare di quanto sopra  le  unita'
sanitarie  locali  del  territorio  di competenza nonche' gli enti ed
operatori interessati.
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA