IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli Piacentini" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1974, 8 gennaio 1975 e 18 luglio 1984 con i quali e' stato successivamente modificato il citato disciplinare di produzione dei vini "Colli Piacentini"; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo dalla regione Emilia Romagna; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini "Colli Piacentini" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1993; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citata; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini "Colli Piacentini", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successivamente modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1974, 8 gennaio 1975 e 18 luglio 1984, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1993.