IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Colli Piacentini"  ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica 5 agosto 1974, 8
gennaio 1975 e 18 luglio 1984 con i quali  e'  stato  successivamente
modificato  il  citato  disciplinare  di  produzione  dei vini "Colli
Piacentini";
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare sopra  citato,  corredata  dal  parere  del
comitato vitivinicolo dalla regione Emilia Romagna;
  Visti  il  parere  favorevole  del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla  citata  istanza  e  la
proposta  di  modificazione  del  disciplinare di produzione dei vini
"Colli Piacentini" formulata dal comitato stesso e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1993;
  Viste  le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta
di disciplinare sopra citata;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta  legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che  i  disciplinari  di
produzione  vengano  approvati  o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge,  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il   disciplinare   di  produzione  dei  vini  "Colli  Piacentini",
approvato con il decreto del Presidente  della  Repubblica  9  luglio
1967  e successivamente modificato con i decreti del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1974,  8  gennaio  1975  e  18  luglio  1984,  e'
sostituito  per  intero  con il testo annesso al presente decreto che
entra in vigore il 1› settembre 1993.