IL DIRETTORE GENERALE
                           DEGLI OSPEDALI
  Vista l'istanza presentata dal presidente della  U.S.L.  n.  78  di
Vigevano  in  data  26  luglio  1988  intesa  ad  ottenere il rinnovo
dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto  di
cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero
di Vigevano;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in data 22 aprile 1991 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 25 marzo 1993;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio  1982,  relativo
all'autorizzazione al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  presidio ospedaliero di Vigevano e' autorizzato al trapianto di
cornea  da  cadavere  a  scopo  terapeutico  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.