IL GOVERNATORE Visto l'art. 9, comma 12 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77; Visto l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, come da ultimo modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481; D i s p o n e: Art. 1. Comunicazione dei soci delle societa' di gestione 1. Chiunque partecipa in una societa' di gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto deve darne comunicazione scritta alla societa' stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato detto limite. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la partecipazione stessa ha superato, in aumento o in diminuzione, le soglie percentuali corrispondenti a multipli del 5 per cento del capitale sociale con diritto di voto, ovvero da quando la partecipazione si e' ridotta entro il limite del 5 per cento. 2. E' tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui al comma precedente il soggetto che eserciti il controllo sulla societa' di gestione ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge n. 287/1990 e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione detenuta. 3. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi sono redatte in conformita' agli schemi e alle relative istruzioni allegate che sono parte integrante del presente provvedimento. Roma, 22 luglio 1993 Il Governatore: FAZIO