IL GOVERNATORE Visto l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, come da ultimo modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481; Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52; Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334; D i s p o n e: Art. 1. Comunicazione dei soci delle societa' per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma 1. Chiunque partecipa in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto in una societa' per azioni che concede finanziamenti sotto qualsiasi forma deve darne comunicazione scritta alla societa' stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato detto limite. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la partecipazione stessa ha superato, in aumento o in diminuzione, le soglie percentuali corrispondenti a multipli del 5 per cento del capitale sociale con diritto di voto, ovvero da quando la partecipazione si e' ridotta entro il limite del 5 per cento. 2. E' tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui al comma precedente il soggetto che eserciti il controllo sulla societa' ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione detenuta.