IL GOVERNATORE
   Visto l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, come  da  ultimo
modificato  dall'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
481;
   Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52;
   Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del  Ministro  del  tesoro  12
maggio 1992, n. 334;
                           D i s p o n e:
                               Art. 1.
          Comunicazione dei soci delle societa' per azioni
          che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma
   1.  Chiunque  partecipa  in  misura  superiore  al 5 per cento del
capitale con diritto di voto in una societa' per azioni  che  concede
finanziamenti  sotto qualsiasi forma deve darne comunicazione scritta
alla societa' stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni  dalla
data in cui la partecipazione ha superato detto limite. Le successive
variazioni  della  partecipazione  devono  essere comunicate entro 30
giorni da quello in cui la  partecipazione  stessa  ha  superato,  in
aumento  o  in  diminuzione,  le  soglie percentuali corrispondenti a
multipli del 5 per cento del capitale sociale con  diritto  di  voto,
ovvero  da quando la partecipazione si e' ridotta entro il limite del
5 per cento.
   2. E' tenuto ad  effettuare  le  comunicazioni  di  cui  al  comma
precedente  il  soggetto  che eserciti il controllo sulla societa' ai
sensi   dell'art.   2359   del   codice   civile,   indipendentemente
dall'ammontare della partecipazione detenuta.