IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione tipica "Caciocavallo"; Vista la domanda presentata dal Consorzio latte regionale di Cosenza, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio "Caciocavallo silano"; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993; Esaminate le istanze e controdeduzioni avverso il predetto parere del Comitato tutela formaggi, con particolare riguardo alla zona geografica interessata; Considerato che tale formaggio, e' un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione; Ritenuto per i motivi esposti di accogliere la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine, in quanto rispondente alle caratteristiche e ai requisiti previsti dalla normativa in materia; Viste le risultanze della apposita conferenza dei Servizi indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine "Caciocavallo silano" al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'articolo 2 ed avente i requisiti indicati agli articoli 3 e 4.