IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Vista  la  legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per
l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura;
  Vista  la  legge  di  bilancio  23  dicembre  1992,  n.  501,   per
l'esercizio 1993, che reca lo stanziamento di lire 20,391.7 miliardi,
su  cap. 7081, per le finalita' ex art. 6, lettera a), della legge n.
153/1975;
  Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra  l'altro,
vengono assegnate le annualita' 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al
1978,  per  complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera
a), della sopracitata legge n. 153/1975;
  Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE,  hanno  riconfermato
annualmente  le  quote  gia' attribuite alle regioni ed alle province
autonome di Trento  e  Bolzano,  come  prime  annualita'  dei  limiti
d'impegno  dal  1974  al  1978,  non  ritenendo necessario rivedere i
criteri di riparto  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art.  4  della
richiamata legge n. 153/1975;
  Considerato altresi' che a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
33  del  regolamento CEE 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 vanno
trasferite le annualita' alle sole  regioni  che  hanno  concesso  il
concorso  nel  pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero
abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;
  Atteso, quindi, che le somme da trasferire  alle  regioni  ed  alle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  hanno come riferimento le
annualita' gia' assegnate prima della data del 30 settembre  1985  e,
quindi, non piu' suscettibili di modificazione;
  Ritenuta  l'opportunita',  pertanto, di non sottoporre ad ulteriori
deliberazioni CIPE assegnazioni di annualita' che, comunque,  debbono
essere  analoghe  a  quelle  gia'  attribuite relativamente ai limiti
d'impegno dal 1974 al 1978;
  Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualita'  o  le  parziali
annualita'  1993,  a  favore delle regioni e le province autonome che
risulta abbiano provveduto a certificare il  concorso  nel  pagamento
degli  interessi  sui  mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i
termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE 797/85;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 20.278.853.500 e' impegnata, a titolo di
annualita' o parziali annualita' 1993, dei limiti  d'impegno  di  cui
all'art.  6,  lettera  a),  della  legge n. 153/1975, come di seguito
indicato:
Regioni interessate e province autonome               Importi in lire
                 -                                            -
Trento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       354.834.020
Bolzano.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       585.911.065
Valle d'Aosta.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .       197.973.610
Piemonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4.810.269.035
Lombardia.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3.558.207.925
Emilia-Romagna. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4.625.193.255
Toscana.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3.450.525.450
Marche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       154.243.670
Umbria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       119.050.310
Liguria.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       319.548.635
Friuli-Venezia Giulia.  . . . . . . . . . . . . . .        50.659.625
Veneto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2.052.436.900
                                                       --------------
                                        Totale. . .    20.278.853.500