1. La presente circolare fornisce chiarimenti ed istruzioni in ordine alle modalita' di presentazione al Ministero della sanita' delle istanze di autorizzazione per la importazione di molluschi bivalvi vivi dalle zone marine di Paesi terzi riconosciute idonee. 2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, le importazioni possono essere effettuate esclusivamente dalle zone marine riconosciute idonee nel decreto ministeriale 11 febbraio 1987, e successive integrazioni, per le spe- cie di molluschi bivalvi e nei periodi di tempo ivi previsti. 3. Le istanze per l'autorizzazione all'importazione di molluschi bivalvi vivi da Paesi terzi, da trasmettere al Ministero della sanita', devono essere redatte secondo il modello di cui all'allegato 1 e corredate dalla documentazione di cui all'allegato 2. 4. In applicazione alle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 530/92, possono presentare istanza per l'importazione di molluschi bivalvi vivi da Paesi terzi le persone fisiche o giuridiche che siano in grado di comprovare la disponibilita' del necessario personale qualificato e delle strutture di cui ai punti 4.1 e 4.2: 4.1 Centri di depurazione di molluschi bivalvi muniti di riconoscimento CEE ai sensi del decreto legislativo n. 530/92. 4.2 Laboratori destinati all'autocontrollo annessi ad un centro di depurazione o di spedizione munito di riconoscimento CEE ovvero laboratori esterni purche' accreditati dal Ministero della sanita'. Sono considerati idonei i laboratori di analisi esterni conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001 ed alle procedure operative standard previste dai punti 3 e 8 dell'allegato II al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1992). Le regole di funzionamento suindicate sono previste dalla direttiva riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (posizione comune CEE adottata il 14 giugno 1993). L'inserimento del laboratorio esterno nell'elenco ufficiale e' subordinato alla presentazione di autocertificazione relativa alla sua conformita' ai criteri suindicati. I laboratori pubblici che effettuano il controllo ufficiale dei prodotti alimentari (cioe' presidi multizonali di prevenzione e istituti zooprofilattici sperimentali) possono essere inseriti negli elenchi tenuti dal Ministero della sanita' a condizione che istituiscano nel proprio ambito un'unita' competente per l'autocontrollo del tutto indipendente da quella competente per il controllo ufficiale; cio' al fine di evitare ogni possibile commistione fra controllore e controllato. La dichiarazione dell'esistenza di tale unita' indipendente dovra' essere contenuta nell'autocertificazione. Il mantenimento dei laboratori nell'elenco sara', invece, subordinato all'esito favorevole di un sopralluogo, successivamente effettuato a cura di funzionari del Ministero della sanita' e di esperti dell'Istituto superiore di sanita', oppure, per i laboratori pubblici, a rinnovo periodico dell'autocertificazione. Si richiamano le tariffe previste dal decreto ministeriale 19 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1993). 5. Qualora, a seguito della emanazione del regolamento di esecuzione al decreto legislativo n. 530/92, le regioni provvedano a individuare zone dotate dei requisiti di idoneita' e a classificarle quali zone di stabulazione, queste zone potranno essere utilizzate in maniera complementare o alternativa ai centri di depurazione. Al fine di comprovare l'effettiva disponibilita' di tali zone, dovra' essere trasmessa al Ministero della sanita' la documentazione di cui all'allegato 3. Il Ministro: GARAVAGLIA