1.  La  presente  circolare  fornisce  chiarimenti ed istruzioni in
ordine alle modalita' di presentazione  al  Ministero  della  sanita'
delle  istanze  di  autorizzazione  per  la importazione di molluschi
bivalvi vivi dalle zone marine di Paesi terzi riconosciute idonee.
  2. Ai sensi dell'art.  9,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  530,  le  importazioni possono essere effettuate
esclusivamente dalle zone  marine  riconosciute  idonee  nel  decreto
ministeriale 11 febbraio 1987, e successive integrazioni, per le spe-
cie di molluschi bivalvi e nei periodi di tempo ivi previsti.
  3.  Le  istanze  per l'autorizzazione all'importazione di molluschi
bivalvi vivi da  Paesi  terzi,  da  trasmettere  al  Ministero  della
sanita', devono essere redatte secondo il modello di cui all'allegato
1 e corredate dalla documentazione di cui all'allegato 2.
 4.  In  applicazione  alle  disposizioni  previste dall'articolo 10,
comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  n.  530/92,  possono
presentare  istanza  per  l'importazione di molluschi bivalvi vivi da
Paesi terzi le persone fisiche o giuridiche che  siano  in  grado  di
comprovare  la  disponibilita' del necessario personale qualificato e
delle strutture di cui ai punti 4.1 e 4.2:
  4.1  Centri  di  depurazione  di  molluschi   bivalvi   muniti   di
riconoscimento CEE ai sensi del decreto legislativo n. 530/92.
  4.2  Laboratori destinati all'autocontrollo annessi ad un centro di
depurazione o di  spedizione  munito  di  riconoscimento  CEE  ovvero
laboratori esterni purche' accreditati dal Ministero della sanita'.
  Sono considerati idonei i laboratori di analisi esterni conformi ai
criteri  generali  per  il  funzionamento  dei  laboratori  di  prova
stabiliti dalla norma europea EN 45001 ed  alle  procedure  operative
standard  previste  dai  punti  3  e  8  dell'allegato  II al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 (supplemento  straordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1992).
  Le regole di funzionamento suindicate sono previste dalla direttiva
riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei
prodotti  alimentari  (posizione  comune  CEE  adottata  il 14 giugno
1993).
  L'inserimento del  laboratorio  esterno  nell'elenco  ufficiale  e'
subordinato  alla  presentazione  di autocertificazione relativa alla
sua conformita' ai criteri  suindicati.  I  laboratori  pubblici  che
effettuano  il  controllo  ufficiale  dei  prodotti alimentari (cioe'
presidi  multizonali  di  prevenzione  e   istituti   zooprofilattici
sperimentali)  possono  essere  inseriti  negli  elenchi  tenuti  dal
Ministero della sanita' a condizione  che  istituiscano  nel  proprio
ambito   un'unita'   competente   per   l'autocontrollo   del   tutto
indipendente da quella competente per il controllo ufficiale; cio' al
fine  di  evitare  ogni  possibile  commistione  fra  controllore   e
controllato.   La   dichiarazione   dell'esistenza   di  tale  unita'
indipendente dovra' essere contenuta nell'autocertificazione.
  Il  mantenimento  dei   laboratori   nell'elenco   sara',   invece,
subordinato  all'esito  favorevole di un sopralluogo, successivamente
effettuato a cura di funzionari del  Ministero  della  sanita'  e  di
esperti  dell'Istituto superiore di sanita', oppure, per i laboratori
pubblici, a rinnovo periodico dell'autocertificazione.
  Si  richiamano  le  tariffe  previste  dal  decreto ministeriale 19
luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1993).
  5.  Qualora,  a  seguito  della  emanazione  del   regolamento   di
esecuzione  al decreto legislativo n. 530/92, le regioni provvedano a
individuare zone dotate dei requisiti di idoneita' e a  classificarle
quali zone di stabulazione, queste zone potranno essere utilizzate in
maniera complementare o alternativa ai centri di depurazione. Al fine
di  comprovare l'effettiva disponibilita' di tali zone, dovra' essere
trasmessa  al  Ministero  della  sanita'  la  documentazione  di  cui
all'allegato 3.
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA