IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista  la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria", con particolare riferimento all'art.
7, comma 4, il quale dispone che il Ministro di  grazia  e  giustizia
con   proprio  decreto  determina  le  caratteristiche  delle  divise
uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonche'
i criteri concernenti l'obbligo  e  le  modalita'  di  uso  di  dette
divise;
  Atteso  che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della predetta legge 15
dicembre 1990, n. 395,  il  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  ferme
restando le proprie attribuzioni, fa parte delle forze di polizia;
  Ritenuto   che  la  materia  delle  divise  uniformi  debba  essere
disciplinata tenendo conto che il Corpo di polizia  penitenziaria  fa
parte  delle  forze  di  polizia, e' composto da personale maschile e
femminile suddiviso nei ruoli degli  ispettori,  dei  sovrintendenti,
degli agenti e degli assistenti, e puo' svolgere attivita' sportiva e
costituire una propria banda musicale;
  Considerata  l'opportunita'  di  stabilire  anche i tempi di durata
degli effetti di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria;
  Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1991, registrato alla Corte
dei conti il 7 maggio 1992, registro n. 20 Giustizia, foglio n.  157,
e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del
20  giugno  1992,  con  il   quale   sono   state   identificate   le
caratteristiche  degli  alamari da apporre sui baveri delle giacche o
delle camicie delle uniformi degli appartenenti al Corpo  di  polizia
penitenziaria;
                              Decreta:
  In  attuazione  del  comma  4  dell'art.  7  della  citata legge 15
dicembre 1990, n. 395, le caratteristiche delle divise uniformi degli
appartenenti  al  Corpo  di  polizia  penitenziaria  ed   i   criteri
concernenti  l'obbligo  e le modalita' d'uso sono determinate secondo
le norme seguenti.
                             Parte prima
                       UNIFORMI DEL PERSONALE
                              TITOLO I
                   UNIFORMI DEL PERSONALE MASCHILE
                               Capo I
                         UNIFORME ORDINARIA
                               Art. 1.
                          Tipi di uniforme
  1. L'uniforme ordinaria e' distinta in uniforme ordinaria invernale
(O.I.) e in uniforme ordinaria estiva (O.E.).
 
          AVVERTENZA:
            Provvedimento non piu' soggetto al  controllo  preventivo
          da  parte  della  Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del
          decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.