IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Franciacorta" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione sopra citato e la rettifica allo stesso pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 giugno 1984; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Lombardia; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini "Franciacorta" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1993; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citato; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Franciacorta", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983 cosi' come rettificato in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 giugno 1984, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1993.