IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata dei vini "Franciacorta" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983
con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione  sopra
citato e la rettifica allo stesso pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 160 del 12 giugno 1984;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare  di produzione sopra citato corredata dal
parere del comitato vitivinicolo della regione Lombardia;
  Visti il parere favorevole del comitato  nazionale  per  la  tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare  di  produzione  dei  vini
"Franciacorta"  formulata  dal  comitato  stesso  e  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1993;
  Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla  proposta
di disciplinare sopra citato;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione  di  origine
controllata  "Franciacorta",  approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 2 agosto  1967  e  modificato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983 cosi' come rettificato in
Gazzetta  Ufficiale  n.  160  del  12  giugno 1984, e' sostituito per
intero dal testo annesso al presente decreto che entra in  vigore  il
1› settembre 1993.