IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini "Gambellara" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1982  con
il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Gambellara";
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare  sopra  citato,  corredata dal parere del
comitato vitivinicolo della regione Veneto;
  Visti il parere favorevole del comitato  nazionale  per  la  tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare  di  produzione  dei  vini
"Gambellara"   formulata  dal  comitato  stesso  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 26 novembre 1992;
  Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla  proposta
di disciplinare sopra citato;
  Vista  le  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione  di  origine
controllata  "Gambellara",  approvato  con  il decreto del Presidente
della  Repubblica  26  giugno  1974  e  modificato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 17 marzo 1982, e' sostituito per intero
con il testo annesso al presente decreto che entra in  vigore  il  1›
settembre 1993.
  I  soggetti  che  intendono  porre  in  commercio  a  partire dalla
vendemmia 1993, i  vini  "Gambellara",  provenienti  da  vigneti  non
ancora  iscritti,  conformemente alle disposizioni di cui all'annesso
disciplinare, sono tenuti ad effettuare la  denuncia  dei  rispettivi
terreni  vitati  all'apposito  albo  dei vigneti entro quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 agosto 1993
                                                   Il Ministro: DIANA