IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Gambellara" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1982 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Gambellara"; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Veneto; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini "Gambellara" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 26 novembre 1992; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citato; Vista le legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Gambellara", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1982, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1993. I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1993, i vini "Gambellara", provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 1993 Il Ministro: DIANA