IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1972, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Bianco Vergine Valdichiana" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana"; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Toscana; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino "Bianco Vergine Valdichiana" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1993; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citato; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione del vino "Bianco Vergine Valdichiana" approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1972 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989 e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1993.